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MASE: Interpello su uso di biomasse End of Waste e digestato

Nel contesto della normativa ambientale italiana, l’utilizzo di biomasse provenienti da rifiuti recuperati e qualificati come “ End of Waste” rappresenta un tema centrale nel dibattito sull’economia circolare e sull’integrazione dei processi produttivi sostenibili. In questo ambito si inserisce l’interpello presentato dall’Associazione Amici della Terra al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 152 del 2006. Il quesito mira a chiarire la compatibilità tra l’impiego di biomasse solide e liquide qualificate come End of Waste e la successiva classificazione del digestato prodotto da biodigestori come sottoprodotto, conformemente all’articolo 184-bis dello stesso decreto.
L’istanza, datata 5 marzo 2025, muove dalla constatazione che alcune autorità territoriali tendono a classificare come rifiuto il digestato prodotto da impianti di biogas che, oltre ai materiali espressamente previsti dal decreto ministeriale 5046 del 2016, impiegano anche biomasse solide e liquide che hanno cessato di essere rifiuti. Queste biomasse, ottenute tramite recupero di rifiuti non pericolosi di origine agricola, alimentare e agroindustriale, provengono da impianti autorizzati secondo l’articolo 208 del d.lgs. 152/2006 e risultano conformi alla norma tecnica UNI 11922:2023. Tale norma stabilisce che le biomasse ottenute dai suddetti processi, una volta recuperate, non sono più da considerarsi rifiuti, ma prodotti idonei all’uso nei biodigestori anaerobici per la produzione di biogas.
Secondo l’associazione promotrice dell’interpello, l’inclusione di queste biomasse nella dieta del biodigestore non dovrebbe influire negativamente sulla qualificazione del digestato, a patto che vengano rispettate le condizioni poste dall’articolo 184-bis. Tali condizioni includono la certezza del riutilizzo, l’utilizzo diretto senza ulteriori trattamenti, la legalità dell’uso e la non nocività ambientale o sanitaria del materiale. Tuttavia, l’approccio adottato da alcune amministrazioni regionali si basa su un’interpretazione rigida del DM 5046/2016, secondo cui il digestato può essere qualificato come sottoprodotto solo se ottenuto da una lista circoscritta di matrici che non include esplicitamente le biomasse End of Waste.
La risposta del MASE, trasmessa il 26 giugno 2025 a firma della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, conferma l’impostazione restrittiva seguita da alcune autorità locali. Vediamo il dettaglio.
“CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché dei pareri forniti da ISPRA e dal Ministero della agricoltura della sicurezza alimentare e delle foreste, richiesti rispettivamente con le note prot. n. 47948 del 13 marzo 2025 e nota prot. n. 47950 del 13 marzo 2025 e ricevuti con note prot. n. 95657 del 20 maggio 2025 e prot. n. 119470 del 24 giugno, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, al comma 1 stabilisce che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la contemporanea sussistenza delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
Il medesimo articolo stabilisce inoltre che mediante opportuna decretazione ministeriale ed in conformità alla disciplina comunitaria, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualiquantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o prodotti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
Ebbene, il decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, nel rispetto di quanto indicato dall’art. 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, all’articolo 22 stabilisce le condizioni da rispettare affinché il digestato prodotto da impianti aziendali ed interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze elencate al comma 1 del medesimo articolo 22 e destinato ad utilizzazione agronomica, nel rispetto delle specifiche disposizioni pure riportate nell’articolato del citato decreto ministeriale n. 5046, è considerato sottoprodotto.
Nello specifico, il comma 1 del sopracitato articolo 22 elenca tutti i tipi di materiali e tutte le tipologie di sostanze utilizzabili, da soli o in miscela tra di loro, per la produzione del digestato. I materiali e le sostanze elencate risultano essere, rispettivamente: paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d.lgs. 152 del 2006; materiale agricolo derivante da colture agrarie; effluenti di allevamento; acque reflue; residui dell’attività agroalimentare; acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate; sottoprodotti di origine animale, utilizzati in conformità con quanto previsto nel regolamento (CE) 1069/2009; materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare.
In coerenza con l’articolo 184-bis del d.lgs. 152 del 2006, il successivo articolo 24 del decreto ministeriale n. 5046 chiarisce, altresì, che il digestato può essere qualificato come sottoprodotto e non rifiuto se il produttore dimostra che sono rispettate le condizioni elencate dalle lettere da a) a d) del medesimo articolo.
In merito al quesito, rileva quanto contenuto alla lettera a) delle condizioni di cui all’articolo 24 del decreto ministeriale n. 504, ovvero che “il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'art. 22, comma 1” tra cui, tuttavia, non risulta essere ricompresa la “biomassa ottenuta dal trattamento finalizzato al recupero di rifiuti organici agricoli, alimentari ed agroalimentari” descritta nell’istanza.
Da quanto sopra riportato ed alla luce del quadro normativo attualmente vigente in materia si deve dedurre che il digestato, prodotto ed ottenuto con l’impiego delle matrici descritte nell’istanza, non soddisfa le condizioni stabilite dal Titolo IV del decreto ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e, pertanto, non può essere ricondotto alla relativa disciplina di utilizzo per finalità agronomiche.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase d i evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.”
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.
RFG

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