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Le nuove disposizioni correttive ed integrative del codice ambientale

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

06/02/2008

Le prime novità del D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 relative ai principi generali introdotti e alla vidimazione dei registri di carico e scarico. Il decreto entrerà in vigore il 13 febbraio 2008.

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Il D. Lgs 3 aprile 2006 n.152, il cosiddetto "codice ambientale", è la legge che, per promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell’ambiente, ha riscritto le regole sulla valutazione di impatto ambientale, difesa del suolo e tutela delle acque; si è occupata anche di rimettere mano ai provvedimenti in tema di gestione dei rifiuti, inquinamento atmosferico e risarcimento dei danni ambientali.
 
Una legge che, già a pochi mesi dalla promulgazione, doveva subire tuttavia una serie di stop e rettifiche per problemi di tipo procedurale.
 
Poi sono sorti conflittualità in ambito comunitario con la Corte Europea che ha considerato l’Italia più volte inadempiente sui problemi ambientali, in ordine, ad esempio, alla direttiva 2001/42/CE, riguardante la Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
 
Successivamente a tutto ciò, si sono avviati diversi tentativi di correttivi, spesso decaduti, anche in questo caso, per il mancato rispetto dei termini nell’iter procedurale di approvazione.
 
Dopo tutte queste vicissitudini si è arrivati finalmente ad un corposo decreto correttivo, il D.Lgs n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 24 della Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2008.
 
Il nuovo decreto introduce diverse novità e modifiche: in generale il D. lgs. 152/06 subisce più modifiche nelle parti II (VIA/VAS/IPPC), III (Acque) e IV (Rifiuti e Bonifiche).
 
Rimandando ad ulteriori approfondimenti su PuntoSicuro delle novità pratiche, cominciamo con il sottolineare alcuni principi fondamentali che questo correttivo inserisce nella prima parte della 152/2006:
 
- principi sulla "produzione del diritto ambientale" che dichiarano "principi generali di tutela dell’ambiente" le norme del Codice ambientale e limitano la potestà legislativa di Regioni ordinarie ed Enti ad autonomia speciale;
 
- principio dello "sviluppo sostenibile", dove si ricorda che ogni attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
 
- principio di "sussidiarietà", in base al quale lo Stato interviene solo ove gli obiettivi dell'azione prevista non possano essere sufficientemente realizzati dai livelli territoriali inferiori di governo o non siano stati comunque effettivamente realizzati;
 
- principio del diritto di libero accesso alle informazioni ambientali senza dover dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
 
Altri principi introdotti sono quelli di "prevenzione" e "precauzione", in base ai quali occorre innanzitutto evitare di creare situazioni di rischio per l'ambiente, e del "chi inquina paga". Principi che regolano la politica della comunità in materia ambientale.
 
 

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Prima di affrontare, nei nostri prossimi articoli, i cambiamenti in termini di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (IPPC), una comunicazione urgente riguardante la modifica dell’articolo 190 del “Codice ambientale”.
 
Con questa modifica si introduce, dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore dei correttivi, l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti da parte delle Camere di Commercio territorialmente competenti sia per registri in formato cartaceo che in formato digitale.
 
Ricordiamo che fino all’entrata in vigore di questo decreto le Camere di Commercio erano tenute solo a vidimare i formulari e non in forma esclusiva (poteva farlo anche l’Agenzia delle Entrate).
 
Si dispone, inoltre, che "per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita, secondo le procedure e le modalità fissate dall’articolo 39 del D .P .R . 26 ottobre 1972, n . 633 e successive modificazioni ed integrazioni".
 
Riguardo a questo nuovo decreto, il ministro Pecoraro Scanio, ha dichiarato che è necessario “proseguire su questa strada” e che solo così potremo “sanare anche la più recente condanna che l’Italia ha ricevuto proprio nei giorni scorsi. Insieme, stiamo lavorando per i nuovi decreti correttivi che riguardano acqua, bonifiche, aria e danno ambientale ".
 
Speriamo che la crisi del Governo e le future elezioni con l’insediamento di un nuovo Ministro non rendano vane queste parole di principio.
 
 
 
 
 


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