Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
Amianto nei micro-cantieri: le regole su deposito, trasbordo e RENTRI
La gestione dei rifiuti contenenti amianto derivanti da cantieri di ridotte dimensioni (i cosiddetti "micro-cantieri") rappresenta da sempre un tema critico e dibattuto per gli operatori del settore, gli HSE Manager e gli organi di vigilanza. Con il riscontro n. 152469 del 16 luglio 2026 all'istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 (presentata dallo Sportello Amianto Nazionale con nota prot. n. 87948 del 24 aprile 2026), il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), acquisito il parere tecnico dell'ISPRA, ha fornito importanti precisazioni operative.
L'interpello affronta il nodo del raggruppamento dei rifiuti e del successivo avvio a destino nei casi di rimozione di modeste quantità di materiale contenente amianto compatto (es. lastre di matrice cementizia, canne fumarie, vasche), fornendo un quadro di riferimento chiaro tra le norme del Testo Unico Ambientale (TUA) e i recenti decreti attuativi del sistema RENTRI.
Il quesito operativo: la complessità dei micro-cantieri multipli
L'istanza interpellante ha posto in evidenza le criticità collegate alla rimozione di amianto da cantieri frazionati e di breve durata. In tali scenari, la creazione di un idoneo deposito temporaneo presso ogni singolo punto di produzione risulta spesso non praticabile dal punto di vista logistico o della sicurezza.
Come evidenziato nel testo del quesito firmato dallo Sportello Amianto Nazionale:
"La gestione ordinaria dei rifiuti contenenti amianto (es. CER 17.06.05*) risulta prevalentemente riconducibile alla fattispecie di raccolta multipla e conferimento diretto in impianto [...]. Se il trasferimento dei rifiuti dal cantiere a una sede/unità locale del produttore, diversa dal luogo di produzione, possa rientrare nel concetto di deposito temporaneo ex art. 183, comma 1, lett. bb), oppure debba essere escluso configurando una forma di detenzione/stoccaggio soggetta ad autorizzazione."
Il quesito si concentrava inoltre sulle modalità di gestione del trasbordo e sulla corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e dei registri di carico e scarico nel nuovo contesto del RENTRI.
Deposito temporaneo e sede dell'impresa: i limiti della "fictio iuris"
In merito alla possibilità di trasferire i rifiuti presso la sede dell'impresa per raggrupparli prima del definitivo invio a smaltimento, il MASE richiama l'applicazione congiunta degli articoli 183, 185-bis e 193, comma 19, del D.Lgs. 152/2006.
L'art. 193, comma 19 del TUA stabilisce una specifica fictio iuris: i rifiuti prodotti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili si considerano generati presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che effettua l'attività. Nel riscontro, il MASE osserva:
"Il deposito temporaneo prima della raccolta è definito all'art. 183, comma 1, lett. bb) ed è disciplinato all'articolo 185-bis del D. lgs. n. 152/2006 [...]. Sull'argomento appare utile evidenziare anche quanto disposto dal comma 19 dell'articolo 193 del D. lgs. n. 152/2006 per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili."
Il Ministero sottolinea che il "luogo di produzione" non coincide esclusivamente con il punto geografico dell'intervento edile, ma comprende anche i luoghi nella disponibilità giuridica dell'impresa e a questo funzionalmente collegati, in linea con il consolidato orientamento della Giurisprudenza di Legittimità (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 41056/2015).
Tuttavia, il MASE pone un argine rigoroso per evitare abusi: qualora vengano meno i requisiti essenziali previsti dall'art. 185-bis del TUA (rispetto dei limiti quantitativi o temporali, separazione per codice EER, divieto di miscelazione e presidi di sicurezza per rifiuti pericolosi), l'attività cessa di essere qualificabile come deposito temporaneo. In assenza di tali presupposti, il raggruppamento costituisce stoccaggio abusivo o non autorizzato, sanzionabile ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 152/2006.
Trasbordo totale e tracciabilità FIR e RENTRI
Un secondo snodo cruciale affrontato nell'interpello riguarda il cambio di mezzo o la sostituzione del trasportatore nel tragitto verso l'impianto autorizzato.
Il Dicastero specifica che per le operazioni di trasbordo totale e per la sostituzione del vettore non si applicano nuove regole ad hoc, ma occorre far riferimento al quadro normativo dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e alle istruzioni attuative per la tracciabilità contenute nel Decreto Direttoriale n. 251 del 19 dicembre 2023.
Nello specifico:
Gestione del FIR: Il trasbordo totale (sosta tecnica o cambio del mezzo) o la sostituzione dell'impresa di trasporto non configurano l'inizio di una nuova ed autonoma catena di trasporto se gestiti nell'ambito della medesima tratta, e vanno tracciati mediante l'apposito quadro del FIR (Allegato 2 al D.D. 251/2023).
Registrazioni RENTRI: Ai fini dell'annotazione nei registri cronologici di carico e scarico e nella piattaforma RENTRI, il Ministero riavvia alle indicazioni operative contenute nell'Allegato 1 al D.D. 251/2023. Nel caso in cui il rifiuto da manutenzione/micro-cantiere sia trasferito alla sede tramite Documento di Trasporto (DDT) — come ammesso dall'art. 193 comma 19 per modesti quantitativi —, la presa in carico ed il successivo invio a destinazione con formulare vanno annotati nel registro RENTRI rispettando le causali standard di carico dal luogo di svolgimento dell'attività.
Considerazioni finali e risvolti per i tecnici della prevenzione
Il parere rilasciato dal MASE non modifica l'assetto normativo, ma offre agli HSE Manager e agli organi di vigilanza (ASL, ARPA, NOE) una guida interpretativa chiara per conciliare le esigenze operative dei cantieri edili di modesta entità con i rigidi vincoli della disciplina dei rifiuti pericolosi.
Le imprese di bonifica amianto che operano in interventi capillari possono fare affidamento sulla centralizzazione logistica presso le proprie sedi operative, a patto di garantire la piena rispondenza ai requisiti dell'art. 185-bis D.Lgs. 152/2006, la formale e sostanziale disponibilità dell'area e la scrupolosa tenuta dei documenti di tracciabilità digitale e cartacea.
RXY
MASE - Interpello 87948 del 24.04.2026, Risposta 152469 del 16.07.2026. Interpello ambientale in materia di gestione micro-cantieri contenenti amianto - deposito temporaneo, trasbordo e tracciabilità FIR/RENTRI.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'