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La gestione dei dati deve essere "trasparente"

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

30/04/2003

Il Garante della privacy multa un’amministrazione comunale.

Le amministrazioni pubbliche, così come le aziende private, sono obbligate a comunicare a chi ne faccia richiesta i nomi dei "responsabili del trattamento", cioè coloro ai quali i “titolari del trattamento” (gestori delle banche dati) affidano compiti di gestione e controllo sulle operazioni che vengono effettuate sui dati personali contenuti negli archivi.

La disposizione, prevista dalla legge sulla privacy, è stata ribadita dall’Autorità garante per il trattamento dei dati personali, esaminando il ricorso di un cittadino che si era rivolto invano ad un’amministrazione pubblica chiedendo di accedere ai suoi dati personali e di conoscere i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati.

Nell’autunno del 2002, come risposta ad un primo ricorso dell’interessato, l’Autorità aveva invitato l’amministrazione ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente.
Richieste che l’amministrazione non ha però soddisfatto. Il cittadino è ricorso, quindi, nuovamente al Garante.
L’Amministrazione ha giustificato la mancata comunicazione dei dati affermando che, "nonostante i numerosi contatti telefonici e a mezzo e-mail, l’interessato aveva offerto informazioni generiche riguardo agli uffici ai quali si chiedeva di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento e aveva indicato una residenza diversa da quella presente nella banca dati”. “Pertanto, concludeva l’amministrazione, la genericità degli elementi acquisiti impediva di soddisfare le richieste avanzate."

Affrontando il secondo ricorso, presentato nella newsletter settimanale dell’autorità, il Garante "ha riconosciuto la legittimità delle richieste del ricorrente ed e ha accolto la richiesta di conoscere gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento che devono sempre essere comunicati ai diretti interessati ordinando, peraltro, una risposta entro un termine stabilito.
Ai competenti uffici della pubblica Amministrazione sono inoltre state imputate le spese del procedimento stabilite in 250 euro.
Ha invece deciso di non procedere riguardo alla mancata comunicazione dei dati personali, avendo la ricorrente, anche alla luce dei diversi contatti intercorsi tra le parti, ormai sufficienti elementi per indirizzare la sua richiesta di accesso direttamente ai competenti uffici dai quali potrà ricevere la specifica documentazione richiesta."
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