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La direttiva UE sulle emissioni (IED)

Pubblichiamo un articolo tratto dalla Rivista “Ecoscienza” di ARPAT a cura di Antonio Domenico Milillo (PhD, vicario della divisione Rischio industriale e autorizzazioni integrate, Direzione generale valutazioni ambientali, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare), che presenta le novità della direttiva UE sulle emissioni (IED).
Le novità della direttiva UE sulle emissioni (IED)
Dal 1996 la disciplina comunitaria ha introdotto, con la direttiva 96/61/CE, l’obbligo di regolamentare l’esercizio delle principali attività produttive applicando i principi Ippc (integrated pollution prevention and control), che chiedono a operatori e autorità un approccio innovativo, volto a individuare in modo collaborativo tra le soluzioni tecnologiche, di controllo e di monitoraggio sostenibili quelle ottimali dal punto di vista ambientale, chiamate “migliori tecniche disponibili” o Bat (best available techniques).
Tale individuazione è guidata da documenti di riferimento (Bref, Bat Reference) predisposti settore per settore dalla Commissione Ue a valle di uno scambio di informazioni tecniche con Stati membri e associazioni, documenti che tra l’altro individuano (nelle conclusioni) le forchette entro cui attendersi i livelli emissivi (Bat-Ael) e le prestazioni (Bat-Aepl).
Tale disciplina è stata poi coordinata con gran parte dell’altra normativa ambientale comunitaria relativa alle attività industriali nella direttiva 2010/75/UE (Ied, industrial emission directive) introducendo alcune significative novità, tra cui la cogenza dei Bat-Ael.
Nel 2020 la Commissione Ue, effettuato un bilancio dello stato di applicazione di tale disciplina [1], ha individuando alcuni margini di miglioramento, anche alla luce dei nuovi obiettivi strategici comunitari, proponendo nel 2022 significative modifiche [2] che, a seguito di confronti e approfondimenti in sede di Consiglio Ue e Parlamento Ue, hanno portato nell’agosto 2024 alla pubblicazione della direttiva UE/2024/1785.
Si tratta di un testo corposo e articolato, che non si ha la presunzione di poter sintetizzare in poche pagine, ma di cui di seguito si richiamano le principali novità.
Estensione del campo di applicazione
L’obbligo di applicare i principi Ippc è stato esteso ad alcune categorie di attività di crescente rilevanza, quali la produzione di batterie e l’industria estrattiva. È chiarita la soglia di rilevanza per gli impianti di produzione di idrogeno tramite idrolisi.
Inoltre, è stato significativamente esteso il campo di applicazione per gli allevamenti intensivi, che già costituivano circa un terzo degli impianti soggetti. D’altra parte, è stato ritenuto (addirittura modificando il titolo della direttiva in industrial and livestock rearing emission directive) che la semplicità tecnica degli allevamenti consenta l’applicazione dei principi Ippc con regimi autorizzativi semplificati (registrazione), ove siano rispettate regole uniformi dettate dalla Commissione Ue. L’Italia ha valutato negativamente tale evoluzione per gli allevamenti, sia per l’eccessiva estensione del campo di applicazione, sia per gli eccessivi poteri delegati alla Commissione Ue.
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Attenzione ad aspetti sanitari
Le direttive 96/61/CE e 2010/75/UE citavano gli aspetti sanitari esclusivamente per valutare la sostanzialità delle modifiche e la frequenza dei controlli. Con la direttiva UE/2024/1785 la tutela della salute umana diventa invece un elemento considerato in tutte le valutazioni, in linea con gli auspici dell’Italia, in cui dal 2005 le autorità sanitarie sono coinvolte nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni. Ma la nuova direttiva non chiarisce come le valutazioni sanitarie debbano rapportarsi alle valutazioni integrate tipiche dell’Ippc, richiede ai gestori approfondimenti istruttori e monitoraggi sulla salute della popolazione, consente applicazioni molto disuniformi e giustifica interpretazioni normative che potrebbero ostacolare gli obiettivi strategici ambientali. Per questi motivi l’Italia ha nel complesso valutato negativamente tale evoluzione.
Limiti emissivi
La ricognizione effettuata dalla Commissione Ue nel 2020 ha evidenziato che in moltissimi casi i limiti emissivi autorizzati erano fissati ai valori più elevati posti a riferimento, facendo sospettare uno scarso impegno a individuare le soluzioni ottimali. Inoltre la Commissione ha rilevato che i criteri per concedere deroghe al rispetto dei valori di riferimento erano troppo vaghi. La direttiva UE/2024/1785 impone conseguentemente un esplicito approfondimento istruttorio che evidenzi i problemi a fissare valori limite allineati ai valori più ambiziosi posti a riferimento e attribuisce alla Commissione Ue il compito di disciplinare più dettagliatamente i criteri di deroga. Impone inoltre che le deroghe siano riconsiderate ogni quattro anni verificandone gli effetti ambientali e sanitari.
Requisiti prestazionali
La direttiva UE/2024/1785 impone un esplicito approfondimento istruttorio sull’efficienza dell’installazione in termini di consumi d’acqua, materie prime ed energia, richiedendo di fissare a riguardo condizioni, avendo a riferimento i valori che saranno posti a riferimento e giustificando con esplicite deroghe eventuali disallineamenti.
Requisiti sulla depurazione
Nel caso in cui la depurazione dei reflui non sia effettuata nell’installazione, il gestore dovrà fornire adeguate garanzie di efficacia del trattamento.
Piani di gestione
L’applicazione di un sistema di gestione ambientale (Sga), già generalmente indicata come una migliore tecnica di riferimento, diventa un requisito di legge, e diventa obbligatorio che il Sga approfondisca la gestione delle sostanze chimiche pericolose (per le quali è chiesta comunque un’analisi istruttoria), sia oggetto di audit certificato e ricomprenda anche uno specifico piano di transizione, con obiettivi di economia circolare e neutralità climatica.
Informatizzazione
Viene introdotto l’obbligo di telematizzare i procedimenti autorizzativi e di pubblicare una versione coordinata del quadro autorizzativo.
Controlli
Vengono ridotti i tempi massimi per l’aggiornamento dei controlli su acque sotterranee e suoli. Viene inoltre richiesto al gestore di monitorare gli effetti dell’esercizio sull’ambiente, in particolare se la situazione è attenzionata nei piani di qualità ambientale.
Diffide
La nuova direttiva chiarisce che l’esercizio può essere sospeso anche in assenza di pericolo immediato, ove si riscontri un’inottemperanza persistente che determina effetti negativi su salute o ambiente. Inoltre, all’occorrenza di eventi imprevisti viene attribuito all’autorità competente Ied il compito di vigilare anche sull’assenza di effetti sulla salute umana.
Indennizzi
La nuova direttiva prevede la possibilità per i cittadini di richiedere indennizzi, con modalità per quanto possibile snelle, nel caso in cui violazioni autorizzative determinino danni sanitari.
Documenti di riferimento sulle Bat
La nuova direttiva prevede che i Bref dovranno trattare anche le discariche (che finora hanno fatto riferimento solo ai requisiti tecnici della direttiva 1999/31/CE), contenere riferimenti sull’efficienza dei processi, sviluppare approfondimenti sulle tecniche emergenti e concludere i propri lavori in tre anni.
Promozione dell’innovazione
Sono introdotte facilitazioni sulle tempistiche di adeguamento per installazioni che applicano tecniche innovative ed è instituito uno specifico ufficio comunitario (Incite) per effettuare la ricognizione delle innovazioni più promettenti e segnalarle a operatori, autorità competenti e gruppi di lavoro tecnici comunitari.
Conclusioni
Nel prossimo anno l’Italia sarà chiamata a recepire le modifiche introdotte alla direttiva Ied, alcune delle quali richiederanno profonde innovazioni sia da parte degli operatori sia da parte della pubblica amministrazione. Si tratta di impegni sfidanti che negli auspici guideranno il settore industriale e gli allevamenti a raggiungere gli obiettivi ambientali fissati nelle strategie comunitarie di medio termine. Nel contempo sarà essenziale garantire il contributo dell’Italia ai tavoli di confronto organizzati dalla Commissione Ue per assicurare che le decisioni attuative delegate a tale organo comunitario considerino le specificità nazionali.
Antonio Domenico Milillo
Ecoscienza. Sostenibilità e Controllo Ambientale. N° 5/6, dicembre 2024, anno XV(pdf, 17,7 MB)
Rivista di Arpae Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna.
[1] Commission staff working document evaluation of the Industrial emissions directive (Ied), Commissione Ue, Dg Env, SWD/2020/0181.
[2] Proposal for a revision of the industrial emissions directive, Commissione Ue, Dg Env, 4 aprile 2022, COM/2022/156 final.

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