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Interpello MASE: chiarimenti sui requisiti del responsabile tecnico
La confederazione Conftrasporto, in qualità di soggetto rappresentativo nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ha presentato un interpello in data 5 marzo 2025 (prot. n. 41524), richiedendo chiarimenti sul regime di deroga introdotto dall’art. 212, comma 16-bis del D.lgs. 152/2006—introdotto dal “Decreto Ambiente” (D.L. n. 153/2024, convertito in L. n. 191/2024)—relativamente alla figura del Responsabile Tecnico (RT) per le imprese iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali.
In particolare, l’interpello verteva su tre quesiti:
“QUESITO N. 1 Se la deroga di cui al comma 16-bis, del suindicato articolo 212 debba ritenersi applicabile, oltre che alla verifica inziale e di aggiornamento, anche agli ulteriori requisiti di cui all’articolo 12 del D.M. n.120/2014, ovvero idonei titoli di studio ed esperienza maturata in settori di attività per i quali è richiesta l'iscrizione;
QUESITO N. 2 Se il requisito temporale di tre anni in qualità di legale rappresentante possa essere maturato in qualunque momento, a partire dalla data di costituzione dell’impresa indipendentemente dall’attività svolta dalla stessa, oppure debba intendersi maturato solo nel
periodo di tempo in cui l’impresa ha svolto l’attività oggetto dell’iscrizione;
QUESITO N. 3 Se la deroga in parola operi solo nei confronti del legale rappresentante durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione della legale rappresentanza, oppure si estenda anche verso coloro che sono stati in passato, per tre anni consecutivi, legali rappresentanti di tali imprese.”
Il Ministero, nel parere reso il 24 aprile 2025, ha chiarito in primo luogo che la portata della deroga va interpretata in senso stretto. Il nuovo comma 16-bis, infatti, esonera il legale rappresentante che abbia maturato tre anni consecutivi di incarico esclusivamente dalle verifiche di idoneità iniziale e di aggiornamento, vale a dire dai meccanismi previsti per attestare la preparazione tecnica e per mantenerla aggiornata nel tempo. Non vi è alcuna estensione dell’agevolazione agli altri requisiti richiesti dal D.M. 120/2014, come il possesso di un idoneo titolo di studio e l’esperienza professionale nei settori di attività per i quali è necessaria l’iscrizione. In altre parole, la norma consente una deroga limitata, che deve essere letta in coerenza con l’impianto complessivo del sistema, il quale rimane finalizzato ad assicurare elevati standard di competenza e di tutela ambientale.
Il Ministero ha poi affrontato il tema del requisito temporale dei tre anni, precisando che esso non può essere maturato in un periodo qualsiasi della storia dell’impresa, ma deve riferirsi a un arco temporale in cui l’impresa sia effettivamente iscritta all’Albo e svolga le attività oggetto della regolamentazione. La ratio di questa interpretazione risiede nella necessità di collegare l’esperienza maturata dal legale rappresentante a un effettivo esercizio delle attività ambientali, evitando che il mero mantenimento formale della carica in un periodo di inattività possa costituire titolo sufficiente per beneficiare della deroga.
Un ulteriore chiarimento riguarda la durata della deroga stessa. Secondo la lettura logico-sistematica offerta dal MASE, l’esonero previsto dall’articolo 212, comma 16-bis, opera soltanto durante il periodo in cui il soggetto riveste la carica di legale rappresentante. Con la cessazione della carica, infatti, viene meno anche la possibilità di esercitare le funzioni di responsabile tecnico in deroga alle verifiche. Ciò significa che il beneficio non ha carattere permanente, ma è strettamente connesso alla titolarità della rappresentanza legale e cessa automaticamente nel momento in cui questa si interrompe.
Vediamo in dettaglio quanto indicato nell’interpello:
“4. CONCLUSIONI.
In ordine al primo quesito, si può affermare che l’eccezione prevista dall’articolo 212, comma 16- bis, del Decreto citato si applica esclusivamente alla verifica di idoneità iniziale e a quelle per l’aggiornamento previste dalla lettera c), comma 4, dell’articolo 12 del D.M. n. 120/2014. Di conseguenza, per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico, il legale rappresentante deve comunque possedere i requisiti indicati alle lettere a) e b) del medesimo comma.
Inoltre, si specifica che, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, “l'esatta determinazione e il concorso dei requisiti di cui al comma 4 sono regolamentati dal Comitato nazionale, in relazione alle categorie e classi d'iscrizione, secondo criteri atti a garantire elevati livelli di efficienza e tutela ambientale”.
In ordine al secondo quesito, relativo al requisito dei tre anni consecutivi come legale rappresentante, pur non essendo specificato dall’articolo 212, comma 16-bis, del D.lgs. n. 152/2006 in quale periodo debba essere maturato tale requisito, si ritiene che esso debba riferirsi a un periodo in cui l’impresa sia iscritta all’Albo e svolga le attività indicate dall’articolo 8 del D.M. n. 120/2014.
In ordine al terzo quesito, una lettura logico-sistematica del sopracitato comma 16-bis, che non specifica la durata del ruolo di responsabile tecnico ricoperto dal legale rappresentante, conferma che la deroga si applichi esclusivamente durante la vigenza della carica e decada automaticamente con la cessazione del rapporto di rappresentanza.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.”
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 - Norme in materia ambientale.
RXY
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