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Installazione di antenne e valutazione di impatto ambientale
Per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile non si puo' prescindere dalla valutazione di impatto ambientale (VIA).
Nel caso il progetto per la realizzazione dell'impianto non sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, la societa' di telefonia puo' incorrere nella sospensione o nell'annullamento della concessione edilizia.
E' quanto afferma l'ordinanza n.59 del 20.02.2001 del Tar dell'Emilia Romagna-Parma che ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini ed ha disposto la sospensione della concessione per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile rilasciata dal Comune di Correggio (RE).
La concessione in questione violava infatti l'articolo 2-bis, comma 2, del D-Lgs. 115/1997 e l'art. 8, comma 8, della legge regionale dell'Emilia Romagna 30/2000.
Il citato articolo 2-bis prevede infatti che, nell'installazione di infrastrutture, le imprese garantiscano la compatibilita' tra le infrastrutture con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione; in particolare riguardo ai campi elettromagnetici, l'installazione deve essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
Sulla necessita' della VIA si era pronunciato anche il Tar di Bari che, nel corso del 2000, ha emesso 5 ordinanze (06.04.2000 nn.542-546) confermate dal consiglio di Stato (n.3960 del 28.08.2000).
Nel caso il progetto per la realizzazione dell'impianto non sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale, la societa' di telefonia puo' incorrere nella sospensione o nell'annullamento della concessione edilizia.
E' quanto afferma l'ordinanza n.59 del 20.02.2001 del Tar dell'Emilia Romagna-Parma che ha accolto il ricorso di un gruppo di cittadini ed ha disposto la sospensione della concessione per l'installazione di un'antenna di telefonia mobile rilasciata dal Comune di Correggio (RE).
La concessione in questione violava infatti l'articolo 2-bis, comma 2, del D-Lgs. 115/1997 e l'art. 8, comma 8, della legge regionale dell'Emilia Romagna 30/2000.
Il citato articolo 2-bis prevede infatti che, nell'installazione di infrastrutture, le imprese garantiscano la compatibilita' tra le infrastrutture con le norme relative ai rischi sanitari per la popolazione; in particolare riguardo ai campi elettromagnetici, l'installazione deve essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale.
Sulla necessita' della VIA si era pronunciato anche il Tar di Bari che, nel corso del 2000, ha emesso 5 ordinanze (06.04.2000 nn.542-546) confermate dal consiglio di Stato (n.3960 del 28.08.2000).
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