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IMPIANTI ALIMENTATI A GAS COMBUSTIBILE

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

04/10/2005

Nuove disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’applicazione del regolamento della delibera 40/04.

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Con la pubblicazione della delibera 192/05, pubblicata sul sito web www.autorita.energia.it il 21 settembre 2005, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha apportato alcune importanti modifiche (integrazioni) al regolamento per la sicurezza degli impianti di utenza del gas, di cui alla delibera n. 40/04, del 18 marzo 2004.

Tali modifiche sono state ritenute necessarie da AEEG, per rafforzare la protezione dei consumatori contro le carenze riscontrate nelle modalità di applicazione dello stesso regolamento, entrato in vigore lo scorso 1° luglio.”

Questo provvedimento segue a stretto margine di tempo il confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas, convocate dall’Autorità lo scorso 14 settembre, per fare il punto sullo stato di attuazione della delibera 40/04 e trovare riscontri ed evidenze alle problematiche nel contempo evidenziate da più parti.

Dalla valutazione degli elementi di criticità, discende l’urgenza di intervenire soprattutto con disposizioni transitorie, in questa prima fase di applicazione, per permettere a tutti i soggetti interessati dalla delibera, in special modo i clienti finali e gli installatori, di usufruire di un periodo di tempo maggiore per meglio adeguarsi alle prescrizioni del regolamento.
Le prime fasi di attuazione della delibera, che per la prima volta in senso organico, ha dato il via nel nostro Paese ad accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza, seppure nella parte che obbliga le aziende di distribuzione ad operare l’accertamento sui documenti, sono state come previsto, difficoltose.

Le criticità, oltre alle iniziali difficoltà organizzative prevedibili nella messa a punto di un sistema di accertamento così articolato, vanno fatte risalire anche alla insufficiente informazione sinora prestata ai clienti finali (1) e a diverse criticità della legge n. 46/90, alla quale la delibera 40/04 AEEG, che non lo si dimentichi è un dispositivo regolatorio, fa riferimento.
L’imminenza della stagione invernale ed il rischio concreto di pesanti rallentamenti nelle attivazioni delle nuove forniture è dunque il principale motivo per cui l’AEEG ha deciso, con la delibera 192/05 di emanare disposizioni transitorie, valide fino al 30 settembre 2006, che consentono di attivare la fornitura di gas in presenza dei moduli previsti dal regolamento della delibera 40/04 (2), correttamente compilati e firmati rispettivamente dal cliente finale e dall’installatore.

Resta naturalmente fermo l’obbligo al successivo accertamento della documentazione di legge, una volta che il cliente finale abbia provveduto ad inviarla al distributore, nei modi e tempi previsti.
L’AEEG ha anche previsto che nel caso la documentazione presentata risulti incompleta, il distributore è comunque tenuto a comunicare per iscritto ed in modo esaustivo al venditore quale parte di documentazione risulti mancante.

Si è così voluto in qualche modo fronteggiare il rischio di ripetizione dell’accertamento, per un esito negativo, determinato da incompletezza documentale e non da effettiva mancata rispondenza dell’impianto realizzato alle leggi e norme tecniche di riferimento.

Il rispetto di quanto previsto dalla legge n. 46/90 viene ribadito anche in una nuova disposizione che obbliga il distributore di segnalare il nominativo dell’installatore alla competente Camera di Commercio nei casi di accertamento negativo o di mancato invio di tutta la documentazione di legge entro i termini previsti dal regolamento.

Si ricorda che la legge 46/90 per tre reiterate violazioni di articoli della stessa prevede la sospensione dell’abilitazione.
Con la delibera 192/05 l’AEEG ha inoltre differito l’avvio degli accertamenti sugli impianti “riattivati e modificati” (Titolo III della delibera 40/04) al 1° aprile 2007 e degli impianti “in servizio” (Titolo IV della delibera 40/04) al 1° ottobre 2007.

Per i distributori che al 31 dicembre 2003 servivano un numero di clienti finali inferiore alle 5.000 utenze è stato previsto un ulteriore differimento di un anno dell’inizio dell’attuazione del regolamento.

Dal confronto con le associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas è emersa inoltre l’esigenza di attivare un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento e l’individuazione di eventuali semplificazioni dello stesso.
L’AEEG, accogliendo la proposta ha istituito un gruppo di lavoro al quale prenderanno parte, oltre che gli uffici dell’Autorità, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, il Comitato Italiano Gas e rappresentanti delle associazioni degli installatori, dei distributori e dei venditori di gas.

E’ certamente auspicabile, ma siamo sicuri che l’AEEG provvederà in merito, che la partecipazione al gruppo di lavoro, venga estesa anche a rappresentanti di altre categorie professionali, quali ad esempio non esaustivo, l’Ordine degli ingegneri ed il Collegio dei Periti.
L’attività del gruppo di lavoro sarà disciplinata, da un provvedimento del Direttore generale dell’Autorità.

Infine, l’Autorità avvierà un’istruttoria conoscitiva per verificare l’adeguatezza dei comportamenti adottati dai distributori e dai venditori di gas ai fini della piena attuazione del regolamento e della minimizzazione dei disagi per i clienti finali”.

 

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