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Formazione "minima" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

15/04/2004

A Reggio Emilia firmato il protocollo d'intesa sugli standard minimi di formazione.

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La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri su cui si fonda la prevenzione degli infortuni. Tale formazione, obbligatoria per legge, deve essere realizzata con modalità "adeguate e sufficienti" (art. 22 del D.Lgs. 626/94).
La legge lascia quindi la libertà di scegliere i percorsi formativi, gli strumenti e le modalità che meglio si adattano alla realtà lavorativa nella quale viene realizzata la formazione.
Tale definizione è stata ritenuta da taluni lacunosa; di questo parere è il Comitato Provinciale di Concertazione per la Prevenzione e la Sicurezza sul lavoro di Reggio Emilia.
Per questa ragione il Comitato ha svolto negli ultimi anni un lavoro che ha condotto alla realizzazione di un protocollo di intesa tra sindacati e datori di lavoro per superare le difficoltà interpretative di tale disposizione.

Il protocollo di intesa fissa degli standard minimi di formazione e prevede una sperimentazione di 2 anni alla quale le imprese potranno aderire volontariamente.
La sottoscrizione impegna associazioni datoriali e sindacali a promuovere il protocollo entro 2 mesi presso gli Organismi Paritetici Territoriali di comparto, competenti in materia secondo il D.Lgs 626/94, dove sono rappresentati i datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Gli Organismi paritetici, come anche le parti sociali attraverso la contrattazione, potranno recepire le proposte o introdurre da subito o in seguito le modifiche che riterranno opportune.

Il protocollo definisce standard quantitativi minimi, commisurati ai rischi tipici di ogni comparto produttivo e anche in funzione della dimensione aziendale. “Le imprese che, volontariamente, applicheranno gli standard adempiranno così agli obblighi di legge, - riferisce in una nota il Comitato - ma le imprese sono libere di realizzare percorsi alternativi, che possano risultare egualmente adeguati e sufficienti”.
Il protocollo prevede inoltre che le imprese, se presentano il progetto di formazione, possano anche ottenere l'attestazione preventiva di conformità sulla base di caratteristiche qualitative prefissate dal protocollo. Per i lavoratori che abbiano ottenuto l'attestazione prevista dal Protocollo, nel caso inizino un nuovo lavoro, resterà valida la parte di formazione effettuata comune all'azienda da cui il lavoratore proviene e alla nuova azienda.

Durante i due anni di sperimentazione del protocollo verrà effettuato il monitoraggio delle attività formative realizzate e verificato il raggiungimento degli obiettivi.
”Successivamente alla fase di promozione presso gli Organismi Paritetici Territoriali verrà attuata una fase di pubblicizzazione a tutti i soggetti erogatori di formazione (Aziende, Enti di formazione, formatori, consulenti e ordini professionali), della durata di 3 mesi, al termine della quale il complessivo impianto del protocollo (standard quantitativi, requisiti minimi di qualità della progettazione formativa, crediti formativi) sarà operante.
Fin da subito, però l'applicazione volontaria da parte delle aziende degli standard quantitativi sarà considerata dai servizi di prevenzione dell'Az.USL (SPSAL) adempimento degli obblighi di legge, ferma restando sempre la facoltà delle imprese di realizzare percorsi alternativi.”
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