End of waste: il decreto sui prodotti assorbenti per la persona
E' stato pubblicato il decreto che definisce i criteri specifici in base ai quali i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP (poliacrilato di sodio proveniente dal trattamento di PAP) ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP.
Tali materiali devono essere conformi ai requisiti tecnici generali definiti nell'allegato 1 (rifiuti ammessi, controlli in ingresso, prescrizioni relative al processo di recupero, criteri sanitari, piani di controllo) e ai rispettivi requisiti tecnici specifici definiti negli allegati 2 (per le plastiche eterogenee a base di poliolefine), 3 (per il SAP) e 4 (per la cellulosa).
Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, utilizzando il modulo definito nell'allegato 6.
Nell'allegato 5 sono descritti per ciascun materiale che cessa di essere rifiuto (plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP, cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP) gli scopi specifici per cui sono utilizzabili, nonché le limitazioni all'utilizzo.
Il decreto è entrato in vigore il 23 luglio 2019 e i produttori (ossia i gestori di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti) devono aggiornare le proprie comunicazioni (art. 216 Tu ambiente) o autorizzazioni (AIA) entro il prossimo 20 novembre (120 giorni dall'entrata in vigore del nuovo DM).
Aspetti generali
Nel DM sono riportati i criteri per permettere la classificazione come “materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto” dei componenti ottenuti dal trattamento e dalla separazione dei prodotti assorbenti per la persona (d’ora in poi indicati come PAP).
I vari criteri da rispettare sono riferiti ai lotti, cioè ai quantitativi di materiali prodotti trimestralmente o comunque derivanti dal trattamento di un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP.
I materiali ottenuti devono rispettare i requisiti tecnici generali riportati nell’allegato 1 ed i requisiti specifici riportati negli allegati 2, 3 e 4.
Questi materiali potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi specifici riportati nell’allegato 5.
Il rispetto di questi criteri è dimostrato tramite una dichiarazione sostitutiva di conformità, relativa ad ogni lotto, da inviare all’ARPA ed all’Autorità competente al rilascio del titolo in base al quale opera l’impianto (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA, autorizzazione o comunicazione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs.152/06) tramite una delle seguenti modalità alternative:
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- documento firmato digitalmente;
- tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi – CNS o carta d’identità elettronica;
- invio del documento unitamente a copia del documento d’identità;
- tramite PEC.
Copia di questa dichiarazione dev’essere inoltre conservata, eventualmente anche in formato elettronico, presso l’impianto di trattamento o la sede legale dell’impresa che effettua il trattamento dei rifiuti (indicata nel DM come “produttore”).
Il produttore deve inoltre conservare per 5 anni, con modalità atte a garantirne la non alterazione, un campione di ogni lotto di materiale prodotto. Questa conservazione può non è richiesta alle imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001: in questo caso occorre comunque predisporre documentazione attestante il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, della normativa ambientale, delle eventuali prescrizioni autorizzative e deve infine prevedere la revisione ed il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
Entro il 20/11/2019, i produttori devono inviare un aggiornamento della comunicazione ai sensi dell’art.216 del D.Lgs.152/06 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi dell’art.206 del D.Lgs. 152/06 o dell’AIA.
Criteri comuni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto
Nell’allegato 1 vengono definiti:
- le modalità di controllo dei rifiuti in ingresso all’impianto;
- le prescrizioni relative al processo di recupero;
- i criteri sanitari da rispettare (microbiologici, chimici, test di cessione e criteri sanitari di altra natura);
- il piano dei controlli, sia per i rifiuti in ingresso che per i materiali recuperati in uscita dall’impianto di trattamento, compresi i controlli minimi da effettuarsi su ogni lotto di materiale.
Criteri specifici
Negli allegati 2, 3 e 4 sono riportati i criteri specifici che, unitamente a quelli generali, devono essere rispettati, per ogni lotto, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto:
- allegato 2: plastiche eterogenee a base di poliolefine;
- allegato 3: SAP (poliacrilato di sodio);
- allegato 4: cellulosa ad alto e basso contenuto di SAP, cioè con contenuto di SAP rispettivamente inferiore al 40% o al 5%.
Scopi specifici di utilizzo
Nell’allegato 5 sono riportati gli scopi specifici per cui sono utilizzabili i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto:
- plastiche eterogenee:
> manufatti plastici
> materiali per il settore automobilistico
> produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione
Non è possibile utilizzare queste plastiche per recuperi ambientali o per utilizzi che prevedano il contatto diretto con il suolo adibito ad uso agricolo;
- SAP:
> prodotti assorbenti
> produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione;
- cellulosa:
> prodotti assorbenti
> prodotti cartacei
> chemical building blocks
> prodotti per uso florovivaistico (cellulosa ad alto contenuto di SAP)
> prodotti tessili (cellulosa a basso contenuto di SAP)
> materiali per l’edilizia (cellulosa a basso contenuto di SAP)
> materiali per il settore siderurgico (cellulosa a basso contenuto di SAP)
> additivi
> prodotti per l’industria chimica (cellulosa a basso contenuto di SAP)
> produzione di syngas per applicazioni diverse dalla combustione.
L’utilizzo di tutti questi materiali deve rispettare le seguenti normative:
- Regolamento CE 178/2002 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari
- Direttiva 93/42/CEE riguardante i dispositivi medici
- Direttiva 2009/48/CE inerente la sicurezza generale dei prodotti in relazione ai prodotti per la puericultura
- Regolamento CE 1223/2003 sui prodotti cosmetici
- Regolamento CE 2003/2003 relativo ai concimi.
Interpreta
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