Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Discariche abusive e responsabilita’ del ripristino
Pubblicità
Un Comune non può addossare indiscriminatamente al proprietario di un luogo in cui sono stati abbandonati abusivamente rifiuti tutti gli adempimenti del ripristino del luogo, ma deve aprire un’istruttoria per individuare le responsabilità dell’abbandono dei rifiuti.
Lo ha stabilito una sentenza del gennaio scorso emessa dal Consiglio di Stato. La sentenza accoglie l’appello presentato da una azienda nei confronti di una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva rigettato i ricorsi proposti dall’azienda alle ordinanze con le quali il Sindaco di Grado le aveva intimato, in quanto proprietaria di alcune aree interessate da discariche abusive di rifiuti, di provvedere, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, alla loro pulizia e alla loro recinzione.
Secondo il Consiglio di Stato le disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 2 prevedono “una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del responsabile del fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La norma, pertanto, esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario. Ne consegue che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo”.
Nel caso preso in esame invece, il ripristino dello stato dei luoghi viene posto a carico dell’azienda quale proprietario dell'area interessata, senza che risulti fosse stata fatta di alcuna “valida attività istruttoria tesa ad accertarne la responsabilità dell’illecito ed in mancanza di qualsiasi motivazione circa la conseguente sussistenza dell’obbligo di smaltimento.”
Il testo completo della sentenza è consultabile qui.
Un Comune non può addossare indiscriminatamente al proprietario di un luogo in cui sono stati abbandonati abusivamente rifiuti tutti gli adempimenti del ripristino del luogo, ma deve aprire un’istruttoria per individuare le responsabilità dell’abbandono dei rifiuti.
Lo ha stabilito una sentenza del gennaio scorso emessa dal Consiglio di Stato. La sentenza accoglie l’appello presentato da una azienda nei confronti di una sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva rigettato i ricorsi proposti dall’azienda alle ordinanze con le quali il Sindaco di Grado le aveva intimato, in quanto proprietaria di alcune aree interessate da discariche abusive di rifiuti, di provvedere, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, alla loro pulizia e alla loro recinzione.
Secondo il Consiglio di Stato le disposizioni dell’art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 2 prevedono “una sanzione amministrativa, di tipo reintegratorio, avente a contenuto l'obbligo di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dei luoghi, a carico del responsabile del fatto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali la violazione del divieto di abbandono di rifiuti sia imputabile a titolo di dolo o di colpa. La norma, pertanto, esclude, in linea di principio, qualsiasi forma di responsabilità oggettiva del proprietario. Ne consegue che gli adempimenti concernenti il ripristino dei luoghi non possono essere addossati indiscriminatamente al proprietario per il solo fatto di questa sua qualità, ma è necessario l’accertamento di un suo comportamento, anche omissivo, di corresponsabilità e quindi di un suo coinvolgimento doloso o quantomeno colposo”.
Nel caso preso in esame invece, il ripristino dello stato dei luoghi viene posto a carico dell’azienda quale proprietario dell'area interessata, senza che risulti fosse stata fatta di alcuna “valida attività istruttoria tesa ad accertarne la responsabilità dell’illecito ed in mancanza di qualsiasi motivazione circa la conseguente sussistenza dell’obbligo di smaltimento.”
Il testo completo della sentenza è consultabile qui.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.