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Denunce infortuni: chiarimenti dall’Inail
Con la circolare n.54 del 24 agosto 2004, l’Inail ha fatto chiarezza riguardo alle novità introdotte dalla delibera n.446 del 17.6.2004 del Presidente-Commissario Straordinario dell’Inail, che ha modificato i criteri per l’individuazione della delle Sede competente a trattare le denunce di infortunio e di malattia professionale.
I nuovo criterio prevede che la competenza spetti alla Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi affari e interessi".
La circolare del 24 agosto presenta, in una tabella, le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, e le modalità con le quali saranno gestite dall’Inail.
Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.
L’Inail inoltre ricorda che per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.
Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, “la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.”
Come indicato in una precedente comunicazione dell’Inail, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al “domicilio dell’assicurato” dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004.
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I nuovo criterio prevede che la competenza spetti alla Sede nel cui ambito territoriale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio e cioè "la sede principale dei suoi affari e interessi".
La circolare del 24 agosto presenta, in una tabella, le varie modalità tra cui i datori di lavoro potranno scegliere per effettuare le denunce di infortuni e di malattie professionali, e le modalità con le quali saranno gestite dall’Inail.
DENUNCE | DATORI DI LAVORO | INAIL |
Infortunio | Invio via Internet | La Sede competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio |
Infortunio Malattia professionale | Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio | La Sede competente tratterà la pratica seguendo l'ordinario flusso istruttorio |
Infortunio Malattia professionale | Trasmissione per le vie ordinarie alla Sede che gestisce il rapporto assicurativo | La Sede che ha ricevuto la denuncia protocolla il caso "per conto" della Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio. Trasferimento alla Sede competente per il territorio nel quale l'assicurato ha stabilito il proprio domicilio, della "pratica informatizzata, compresa l'immagine documentale della denuncia. |
Dal momento che l'attuale sistema informatico consente la visualizzazione in tempo reale di tutte le pratiche indipendentemente dalla Sede presso la quale vengono trattate, ciascuna Sede è in grado di fornire informazioni sullo stato di ogni pratica a tutti i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro.
L’Inail inoltre ricorda che per i datori di lavoro resta fermo l'obbligo di inviare la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.
Per quanto riguarda infine gli infortuni occorsi o le malattie professionali contratte dai lavoratori frontalieri, “la competenza a trattare le relative denunce rimane della Sede nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori.”
Come indicato in una precedente comunicazione dell’Inail, il nuovo criterio di attribuzione della competenza a trattare le denunce di infortuni e di malattie professionali in base al “domicilio dell’assicurato” dovrà essere applicato a tutti gli infortuni occorsi ed a tutte le malattie professionali denunciate a partire dal 12 luglio 2004.
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