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Controllo e registrazione per le fughe di sostanze ozonolesive

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Ambiente

13/09/2006

Le nuove regole per il controllo e il recupero delle sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore. Di P. Oppini

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Ospitiamo una breve nota sulle “Nuove regole per il controllo e il recupero delle sostanze lesive della fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e pompe di calore” a cura dell’Ing. Paolo Oppini.

Le disposizioni sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006, n. 85. Il decreto, emanato con considerevole ritardo rispetto agli obblighi comunitari (regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000, n. 2037/2000), si applica agli impianti e apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono nel circuito frigorifero le sostanze controllate (clorofluorocarburi e idroclorofluorocarburi). Interessante notare che, per effetto dell’art. 16, comma 1 del suddetto regolamento comunitario, sono esclusi i frigoriferi e i congelatori domestici.

Tra i nuovi adempimenti, il gestore (persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l’impianto o l’apparecchiatura) deve custodire un libretto d’impianto, conforme al modello di cui all’allegato I al D.P.R. 147/2006, nel quale è necessario registrare, oltre che le operazioni di recupero e riciclo delle sostanze controllate, i controlli (nonché i relativi risultati) della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione delle apparecchiature e degli impianti di refrigerazione, di condizionamento d’aria e delle pompe di calore contenenti sostanze controllate in quantità superiore ai3 kg.

Per quanto riguarda la periodicità dei controlli, questa è fissata in:

·        annuale, per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate comprese tra i 3 e i100 kg;

·        semestrale, per impianti e apparecchiature con un contenuto di sostanze controllate superiore ai100 kg.

Qualora si rilevi una perdita che richieda una ricarica superiore al 10% del contenuto totale del circuito frigorifero, l’impianto o l’apparecchiatura deve essere riparato entro trenta giorni dalla verifica e può essere messo in funzione solo dopo che la perdita sia stata riparata.

Ing. Paolo Oppini

 

 

 

 

                                                                          

 

 


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