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Inquinamento acustico: stop MASE a controlli delegati a privati
L'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sull'inquinamento acustico riveste un ruolo cruciale nella tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Recentemente, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha fornito importanti chiarimenti circa i soggetti legittimati a effettuare tali verifiche sul territorio, tramite la risposta all’interpello ambientale prot. n. 105145 del 18 maggio 2026.
L'interpello, formulato ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) a seguito dell'istanza presentata dalla Regione Toscana (prot. n. 74554 del 7 aprile 2026), affronta la corretta applicazione dell’articolo 14 della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (Legge 26 ottobre 1995, n. 447).
Il quesito: i Comuni possono avvalersi di Tecnici Competenti in Acustica (TCA) privati?
La Regione Toscana ha interpellato il Ministero per fare chiarezza sulla possibilità, da parte delle amministrazioni comunali, di ricorrere a personale esterno alla pubblica amministrazione — nello specifico, liberi professionisti qualificati come Tecnici Competenti in Acustica (TCA) — per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulle sorgenti sonore fisse e mobili previste dall'art. 14 della Legge n. 447/1995.
Il dubbio nasceva dalla necessità di capire se tali funzioni potessero essere esternalizzate a professionisti privati ispettivi, oppure se dovessero rimanere prerogativa esclusiva del personale dipendente dei Comuni (con profilo TCA) e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA).
La posizione del MASE: la natura pubblicistica delle funzioni ispettive
Nella sua nota di riscontro, il MASE ha analizzato il quadro normativo delineato dalla Legge n. 447/1995 e dal successivo D.Lgs. n. 42/2017. L'articolo 14 della Legge Quadro attribuisce esplicitamente al Comune le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza delle prescrizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico (rumore da traffico veicolare, attività commerciali, sorgenti fisse, macchine rumorose, ecc.).
Il Ministero ha evidenziato che l'attività di vigilanza e controllo in materia acustica non si limita a un mero rilievo strumentale o tecnico, ma comporta l'esercizio diretto di veri e propri poteri ispettivi e autoritativi. Tra questi figurano:
L'accesso agli impianti, ai siti industriali e alle sedi delle attività economiche considerate fonti di rumore;
La formale richiesta di dati, informazioni e documentazione tecnica necessaria alle verifiche;
L'accertamento ufficiale e la verbalizzazione del superamento dei limiti di immissione ed emissione sonora;
L'adozione di provvedimenti amministrativi conseguenti, aventi natura repressiva o conformante (quali diffide, ordinanze sindacali contingibili e urgenti, sospensioni o limitazioni delle attività produttive).
In virtù di questa forte connotazione e della finalità di salvaguardia della salute e dell'ambiente, le attività descritte configurano una funzione pubblica essenziale.
Le conclusioni: assoluto divieto di delega a soggetti privati
Sulla base di questi presupposti, il MASE ha espresso un orientamento netto: le funzioni di controllo e vigilanza in materia di inquinamento acustico, e l’esercizio dei conseguenti poteri sanzionatori o repressivi, non possono essere delegati dal Comune a soggetti privati o a liberi professionisti esterni.
RXY
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