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Sicurezza degli ascensori: modalità di messa in esercizio sotto il profilo normativo ed amministrativo (Rettifica)

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Altro

12/02/2003

"Il DPR N.162/99, pubblicato sulla G.U.R.I. N.124 del 10 Giugno 1999..." Articolo a cura del Prof. Ing. Giuseppe Buccheri.

Presentiamo oggi la rettifica dell'articolo apparso sul numero 714 del nostro quotidiano.

Ringraziamo il Prof. Ing. Giuseppe Buccheri, direttore tecnico di PRO-CERT di Sassuolo (MO), per averci segnalato le imprecisioni del testo da noi presentato ed aver provveduto alla stesura dell'articolo che segue.

Il DPR N.162/99, pubblicato sulla G.U.R.I. N.124 del 10 Giugno 1999, “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per gli ascensori e i montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” introduce significative novità, trasferisce alcune competenze e responsabilità ed individua nuovi soggetti operativi.
La materia prima del DPR 162/99 era regolamentata dalla seguente legislazione:
Legge n.1415/42, Regolamento di attuazione DPR 1767/51, DPR1497/63, DPR268/94, DM. 9 dicembre 1987 n. 587.
Le competenze derivanti dalla suddetta legislazione erano così fissate:
- Rilascio della Licenza di Impianto: Sindaco
- Rilascio della Licenza di Esercizio: Sindaco
- Collaudo ed esame progetto: ISPESL, Ispettorato Provinciale del Lavoro
- Verifiche periodiche annuali: ASL o Ispettorato Provinciale del Lavoro
Nessuna norma fissava un termine per la conclusione dei procedimenti di esame progetto e collaudo degli impianti, né alcun provvedimento a carico degli Enti inadempienti, anche relativamente alla mancata esecuzione delle attività di verifica periodica.

La struttura del DPR 162/99 deriva dalle direttive europee e fissa alcuni punti salienti quali:
- consentire al comune detentore del catasto immobiliare urbano, di acquisire tutte la notizie utili sugli immobili ed i relativi impianti tecnici, così come definiti dalla Legge N.46/90;
- il comune mantiene il potere di fermare l’impianto in tutti i casi nei quali i soggetti preposti alle verifiche periodiche lo ritengano necessario;
- la certificazione CE sostituisce sia l’esame del progetto, sia il collaudo previsti dalla precedente normativa;
- introduzione di nuovi soggetti (Organismi Notificati);
- legittimazione per gli ascensori sprovvisti della licenza di esercizio (il periodo transitorio si è definitivamente concluso il 30/09/2002);
- gli adeguamenti ad ascensori installati precedentemente al DPR 162/99, dovranno essere eseguiti in conformità alla norma UNI 10411/94 ed alla Raccomandazione 95/216/CE.

Le norme per la messa in esercizio degli ascensori e dei montacarichi sono dettagliate nel Capo II del DPR 162/99, esse si applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato, mentre non sono applicabili agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a 25 kg.

Per la messa in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato il proprietario o il suo legale rappresentante dovrà effettuare entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell'impianto, al Comune competente per territorio, la comunicazione di messa in esercizio dell’impianto. Essa dovrà contenere:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) la velocità, la portata, la corsa, numero fermate e tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
d) la copia della dichiarazione di conformità CE;
e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 46/90, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, con dichiarazione di accettazione dell'incarico (ASL/ARPA o Organismo Notificato).

Il comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
Successivamente nel caso di modifiche significative all’impianto, il proprietario è tenuto a darne comunicazione al comune competente per territorio nonché al soggetto incaricato per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Norme abrogate dal D.P.R. 162/99
- l'articolo 60, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773. Nessun ascensore per trasporto di persone o di materiali accompagnati da persone può essere impiantato e tenuto in esercizio senza licenza del Prefetto.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, Norme per l'installazione e l' esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato;
- gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n.1767. Regolamento della legge 24 ottobre 1942, n. 1415
Art. 1. Licenza di impianto, Art. 2. Libretto di matricola, Art. 3. Licenza di esercizio. Art. 4. Rinnovo della licenza di esercizio (abolizione della tassa Comunale), Art. 5. Targhe, Art. 11. Esenzione dal sostenere l'esame di abilitazione per il personale di manutenzione già esaminato da Commissioni di Stato.

Conclusioni
Dopo circa quattro anni dalla emanazione del DPR 462/99, non tutto è ancora a regime ed alcuni aspetti si prestano ad interpretazioni, pareri e raccomandazioni di comitati ed associazioni di categoria. Ciò rende necessaria una riflessione ed una sinergia tra i differenti soggetti coinvolti nel sistema relazionale introdotto dal decreto: il proprietario, il manutentore, l’installatore, l’Amministrazione comunale, l’Organismo Notificato, gli Enti preposti alla Vigilanza, il Ministero delle Attività Produttive.

Articolo a cura del Prof. Ing. Giuseppe Buccheri.
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