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Sostanze stupefacenti: buone prassi e risposte ai dubbi più frequenti
Monza, 8 Lug – Come rilevato da diversi articoli di PuntoSicuro, la normativa relativa all’uso di sostanze stupefacenti da parte di alcune categorie di lavoratori ha sollevato, negli attori soggetti del sistema prevenzionistico aziendale, diversi quesiti e dubbi riguardo la gestione sanitaria della normativa.
In relazione a tali dubbi il Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza ha istituito in questi anni un gruppo di lavoro informativo con l’intento di:
- fornire indicazioni sugli adempimenti e i diritti delle varie figure coinvolte;
- cercare di garantire omogeneità di comportamenti sul territorio indicando, al di là del mero dettato legislativo, buone prassi di comportamento;
- fornire informazioni sulle varie sostanze di abuso;
- fornire indicazioni sulla rete di servizi disponibili sul territorio per affrontate casi problematici; - predisporre per le aziende una scheda di autovalutazione per verificare la propria adeguatezza rispetto agli adempimenti nei riguardi della normativa specifica.
Infatti oltre alla scheda di autovalutazione è stato prodotto un documento specifico di “Istruzioni operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’”, un documento di "buone prassi" che tiene conto delle normative nazionali e delle circolari regionali emanate in Lombardia.
Inoltre per promuovere nel proprio territorio di competenza la corretta applicazione delle normative specifiche, l’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza ha implementato un Piano Mirato di Prevenzione (PMP) “Controlli sull’uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori”.
Un Piano, mirato a un campione di aziende, che ha previsto:
- “informazione alle Aziende sulle norme specifiche;
- compilazione da parte dell’Azienda di una scheda di autovalutazione;
- campagna di vigilanza mirata del Servizio PSAL, orientata in prima battuta alle Aziende che non abbiano provveduto all’invio alla ASL della scheda di autovalutazione, ma anche alle restanti Aziende estratte a campione”.
Oltre a riportare, in conclusione di articolo, alcuni documenti correlati al Piano Mirato di Prevenzione attuato dall’ASL Monza e Brianza, ci soffermiamo su alcuni contenuti del documento di “buone prassi” elaborato dal gruppo di lavoro.
Il documento, dopo una rassegna del quadro normativo, riporta in modo dettagliato le indicazioni operative per gli accertamenti sanitari di assenza tossicodipendenza o di assunzione sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
Con particolare riferimento a:
- indicazioni per il Datore di Lavoro;
- indicazioni per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- indicazioni per il Medico Competente (MC);
- indicazioni per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- suggerimenti per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU);
- indicazioni per i lavoratori.
Sono riportate inoltre informazioni relative:
- ai compiti del Servizio Dipendenze (SERD) ed informazioni essenziali sulla certificazione di tipo specialistico;
- alla descrizione delle principali sostanze stupefacenti e dei loro effetti;
- alla rete dei servizi sanitari e dei servizi informativi presenti sul territorio della ASL Monza e Brianza.
Infine vengono offerte risposte ai dubbi più frequenti relativi ai compiti del datore di lavoro e del medico competente.
Riportiamo alcune informazioni per il datore di lavoro:
- come individuare i lavoratori da inserire negli elenchi da inviare al medico competente? “Vanno individuati tutti i lavoratori che effettivamente svolgono le mansioni inserite nell’Intesa (Conferenza unificata Stato – Regioni, Provvedimento del 30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di assenza di tossicodipendenza”, ndr). Questo significa “che se un lavoratore è assunto come ‘mulettista’, ma non usa mai il muletto, non deve essere sottoposto agli accertamenti in oggetto. Se invece un lavoratore, per motivi organizzativi aziendali, utilizza il muletto anche se non in maniera continuativa, ma non in maniera saltuaria ed eccezionale nel corso dell’anno, deve essere inserito nell’elenco. Naturalmente, nell’ultimo esempio, anche tali lavoratori dovranno ricevere informazione e formazione specifica dedicata ai ‘mulettisti’. Nello stesso modo, non verranno inseriti nell’elenco tutti i possessori di patente C o superiore, ma solo i lavoratori che utilizzeranno tale patente per la guida di veicoli usati per lo svolgimento dell’attività lavorativa”;
- gli accertamenti previsti dalle norme sulle sostanze stupefacenti si applicano anche ai lavoratori autonomi che svolgono mansioni rientranti nell’allegato? “No, non è un obbligo. È però auspicabile che gli stessi lavoratori autonomi si sottopongano agli accertamenti e alla formazione specifica, come facoltà concessa al lavoratore autonomo, per maggior tutela dei terzi e garanzia del committente”;
- i lavoratori di imprese appaltatrici o i lavoratori in somministrazione sono compresi nella normativa? “Si, se sono addetti a mansioni rientranti nell’allegato. In particolare, i lavoratori in somministrazione dovranno ricevere la formazione specifica ed essere sottoposti ad accertamenti a cura del Medico Competente della ditta utilizzatrice, mentre i lavoratori di imprese appaltatrici da parte del Medico Competente della cooperativa stessa. Comunque, è opportuno che il datore di lavoro della ditta appaltatrice si assicuri che la ditta che ha accettato l’appalto abbia adempiuto agli obblighi di sorveglianza sanitaria e di informazione sulla normativa specifica”;
- i transpallet manuali o a motore sono considerati nell’allegato? “No, sono esclusi”;
- i trattori sono inseriti nell’allegato? “No, in quanto necessitano, per essere guidati, della patente B. Per essere considerati macchine per la movimentazione terra devono avere in dotazione attrezzature supplementari di sollevamento immatricolati e targati a tale scopo: in tal caso rientrano nell’allegato”;
- quali elementi possono giustificare un ‘ragionevole dubbio’ e quindi la richiesta al Medico Competente di accertamenti? “Alcuni elementi possono suggerire una possibile assunzione di sostanze come ad esempio assenze prolungate dal lavoro o brevi ma frequenti, reiterati infortuni lavorativi, comportamenti aggressivi, sonnolenza o agitazione durante lo svolgimento delle proprie mansioni, ... Bisogna assolutamente evitare di considerare comportamenti a rischio l’uso di piercing, tatuaggi, uso di abbigliamento ‘casual’, ... Attenzione ai pregiudizi!”.
Segnaliamo per concludere alcuni documenti presenti sul sito dell’ASL relativi al Piano Mirato di Prevenzione:
- “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’” (formato PDF, 179 kB);
- scheda di autovalutazione: stupefacenti nei luoghi di lavoro (formato PDF, 172 kB).
Materiali relativi al seminario che si è tenuto il 14 novembre 2011:
- Accertamenti di assenza di tossicodipendenza (formato PDF, 191 kB);
- Tossicodipendenze e lavoro (formato PDF, 1.3 MB);
- Uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori (formato PDF, 142 kB).
RTM
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Rispondi Autore: Alessandro Chiari - likes: 0 | 28/09/2013 (09:38:08) |
Mi sembra di capire dalle informazioni sopra riportate che il lavoratore autonomo continua ad avere facoltà di visite e formazione specifica, quando l'Accordo Stato Regioni sulle attrezzature obbliga l'addestramento anche per le figure art.21. Ora, supponiamo lav.autonomo addetto alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (Allegato I lettera n, per esempio il solito "muletto") ha obbligo di formazione/addestramento mentre ha la facoltà di essere sottoposto ad accertamenti sull'uso degli stupefacenti? E il datore di lavoro? è veramente escluso da tale normativa se anch'esso utilizza le attrezzature di cui sopra? Ma quando si riuscirà ad avere delle norme chiare che servano veramente a tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro? |