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Interpello sulla valutazione d’impatto ambientale

Interpello sulla valutazione d’impatto ambientale

Autore: Sixtema Spa

Categoria: AIA, VIA, VAS

27/02/2024

L’interpello n. 209407 del Ministero dell’Ambiente che risponde in ordine alla corretta interpretazione di potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale.

Rientrano nel campo di applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale di competenza statale gli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.

 

Con un interpello è stato chiarito che per la determinazione della potenza termica complessiva occorre considerare tutti gli impianti presenti nell’installazione in esame, compresi quindi anche eventuali impianti di riserva o ausiliari.


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La provincia di Pavia aveva infatti presentato “interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione di potenza termica complessiva al fine dell’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale per gli impianti di cui al punto 1 lettera a dell’Allegato II bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e smi.”, in particolare ha chiesto “se nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati gli impianti di combustione semplicemente installati presso lo stabilimento, oppure solo gli impianti effettivamente utilizzati, escludendo gli impianti di riserva/emergenza oppure gli impianti che, pur non essendo classificati di riserva/emergenza, sono comunque impiegati, in una logica di ridondanza, in modo alternato ad altri e mai in modo contemporaneo, soprattutto se dotati di interblocchi fisici che ne impediscono il contemporaneo utilizzo.”

 

La risposta del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica è arrivata il 20 dicembre con l’interpello n. 209407:

 

Come noto con il D.Lgs 104/2017 è stato introdotto l’Allegato II bis al D.Lgs 152/2006, relativo alle categorie di progetti per i quali è prevista la verifica di assoggettabilità statale.

 

La verifica di assoggettabilità è la procedura che si attiva allo scopo di valutare se un Pag.3/3 progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale.

 

Questa fase procedimentale è finalizzata alla valutazione, da parte dell'Autorità competente, degli impatti sull'ambiente del progetto ove gli impatti non siano negativi e significativi, verrà esclusa la procedura di VIA; viceversa, in caso di impatti significativi sull'ambiente, dovrà attivarsi la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale.

 

Tale essendo lo spirito della norma, la disamina del caso oggetto dell’odierno interpello deve necessariamente tener conto del principio testé enunciato.

 

Nello specifico ai fini dell’assoggettamento a verifica di esclusione dalla VIA di competenza statale, di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. occorrerà tener conto del fatto che gli impatti sull’ambiente della tipologia di impianti di che trattasi non sono unicamente quelli generati dalle unità in esercizio dell’impianto sulla componente atmosfera, poichè il progetto nel suo complesso dimensionale totale – comprensivo anche delle unità di riserva – determina ex se impatti anche a livello di consumo/impermeabilizzazione di suolo, paesaggio, biodiversità, reti idriche, movimento terra, ecc. dunque è la totalità di detti impatti che deve essere considerata in sede di verifica di assoggettabilità.

 

Ne consegue che anche in applicazione del principio di massima precauzione ai fini dell’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene che nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati tutti gli impianti di installati ivi inclusi quelli di riserva.”

 

La richiesta di Interpello prot. 91777 del 06.06.2023 (pdf)

La Risposta all’Interpello prot. 209407 del 20.12.2023  (pdf)


Sixtema Spa




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