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Novita' per l'applicazione della 626/94
E' entrato in vigore il 26 aprile 2001 il decreto 110 del Ministero delle politiche agricole e forestali, del 6 febbraio 2001, ''Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro''.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell'11 aprile 2001, all'articolo 1 stabilisce che nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego; la protezione e tutela delle sedi di servizio contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni e di interruzione di servizi essenziali; la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute in una struttura dell'amministrazione forestale; la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, deve tenere conto delle esigenze sopra specificate. Ad esempio tale applicazione non può comportare l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.
Il regolamento contiene inoltre disposizioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale ed alla sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Il decreto 110/2001 specifica che negli edifici e nelle strutture individuate negli articoli 1 e 2 il datore di lavoro, quando elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 4, comma1, D.Lgs. 626/94), deve tener conto delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. 626/94, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.
Il testo completo del Decreto 110 del 06.02.01 del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell'11 aprile 2001, all'articolo 1 stabilisce che nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego; la protezione e tutela delle sedi di servizio contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni e di interruzione di servizi essenziali; la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute in una struttura dell'amministrazione forestale; la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, deve tenere conto delle esigenze sopra specificate. Ad esempio tale applicazione non può comportare l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.
Il regolamento contiene inoltre disposizioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale ed alla sicurezza delle attrezzature di lavoro.
Il decreto 110/2001 specifica che negli edifici e nelle strutture individuate negli articoli 1 e 2 il datore di lavoro, quando elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 4, comma1, D.Lgs. 626/94), deve tener conto delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. 626/94, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.
Il testo completo del Decreto 110 del 06.02.01 del Ministero delle politiche agricole e forestali.
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