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Novita' per l'applicazione della 626/94

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Agricoltura

04/05/2001

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento per l'applicazione al Corpo Forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

E' entrato in vigore il 26 aprile 2001 il decreto 110 del Ministero delle politiche agricole e forestali, del 6 febbraio 2001, ''Regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro''.

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 dell'11 aprile 2001, all'articolo 1 stabilisce che nelle strutture destinate, per finalità istituzionali, alle attività del Corpo forestale dello Stato, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: la tutela del personale operante, in relazione alle specifiche condizioni di impiego; la protezione e tutela delle sedi di servizio contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni e di interruzione di servizi essenziali; la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute in una struttura dell'amministrazione forestale; la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, deve tenere conto delle esigenze sopra specificate. Ad esempio tale applicazione non può comportare l'eliminazione o riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari.
L'amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e di difesa.

Il regolamento contiene inoltre disposizioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale ed alla sicurezza delle attrezzature di lavoro.

Il decreto 110/2001 specifica che negli edifici e nelle strutture individuate negli articoli 1 e 2 il datore di lavoro, quando elabora il documento di valutazione dei rischi (art. 4, comma1, D.Lgs. 626/94), deve tener conto delle particolari esigenze individuate nell'articolo 1.

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsti dall'articolo 18 del D.Lgs. 626/94, sono designati secondo le procedure previste dall'Accordo Nazionale Quadro per il Corpo forestale dello Stato sottoscritto in data 2 luglio 1997.

Il testo completo del Decreto 110 del 06.02.01 del Ministero delle politiche agricole e forestali.



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