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La storia della sicurezza: le prime forme di tutela in agricoltura
Urbino,24 Feb – Affrontare e conoscere la storia della normativa italiana per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, degli elementi che ne sono stati alla base, delle evoluzioni condizionate dalle situazione politica, sociale e economica, può essere di utilità per meglio riflettere sulla normativa odierna e sui suoi possibili sviluppi.
E un decreto storico a cui è necessario fare riferimento – e lo si è fatto anche in relazione al 150° anniversario nel 2011 dell’ Unità d’Italia – quando si parla della storia delle tutele sul lavoro è il Decreto-Legge Luogotenenziale del 23 Agosto 1917, n. 1450, concernente provvedimenti per l'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.
Per mettere in evidenza i caratteri storici e la natura giuridica dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nel settore agricolo, sulla base di questo provvedimento, possiamo fare riferimento al Working Paper n. 38/2014 dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus) dal titolo “ Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura”, a cura di Maria Morello, assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano e professore a contratto di Storia del diritto del lavoro nell’ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
Il breve saggio si occupa dunque del d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 che ha dato inizio ad un’organica normativa per la tutela degli infortuni in agricoltura e lo affronta da diversi punti di vista, ad esempio con riferimento a:
- caratteri generali e natura giuridica dell’assicurazione contro gli infortuni in agricoltura secondo la disciplina del 1917;
- estremi dell’infortunio agricolo: causa violenta e occasione di lavoro;
- denuncia d’infortunio;
- organi giurisdizionali e procedura nelle controversie sugli infortuni in agricoltura.
Nelle considerazioni introduttive l’autrice segnala che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro “è stata ‘estesa’ ai lavoratori del settore agricolo con circa vent’anni di ritardo rispetto all’omologa assicurazione degli operai dell’industria”. Infatti è proprio il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 il primo provvedimento interamente dedicato al lavoro agricolo che inaugura dunque un’organica normativa in agricoltura con l’integrazione del relativo regolamento approvato con d.lgs.lgt. 21 novembre 1918, n. 1889.
In realtà l’esclusione del settore agricolo, fino a quel momento, non era è dovuta ad una dimenticanza: “il problema era stato più volte posto e dibattuto ma, il legislatore aveva preferito provvedere, sin dall’inizio, solamente, a quelle lavorazioni nel corso delle quali risultava essersi verificato il maggior numero di infortuni, riproponendosi di estendere gradualmente la tutela anche ad altre, così come è avvenuto all’estero e specialmente nella Germania di Bismarck, ovvero il modello al quale si guardava con maggiore attenzione”.
Inoltre – ricorda il saggio – i vari progetti che seguirono l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni nel settore industriale “erano improntati a grande cautela per non penalizzare persone, come gli agricoltori ed i proprietari di fondi rustici, per le quali il relativo onere si sarebbe rivelato troppo gravoso”.
La necessità di una legge speciale per l’assicurazione degli infortuni in agricoltura era tuttavia “richiamata dalla considerazione che le condizioni e l’ambiente in cui si compiono i lavori agricoli sono così diversi da quelli in cui si svolge la grande industria, da richiedere norme ed ordinamenti speciali. Agricoltura e industria sono soggette a leggi naturali e fisiche diverse e regolate da consuetudini e regolamenti differenti; da ciò anche la necessità di stabilire meccanismi speciali per l’assicurazione degli infortuni relativi al settore agricolo e quindi l’evidente necessità di una legge apposita, distinta da quella disciplinante l’assicurazione contro gli infortuni nell’industria.
Nelle note l’autrice ricorda che nei primi del novecento l’infortunio agricolo era “ancora di fatto escluso da molte legislazioni sociali, salvo il caso di motori o macchine mosse da forze elementari o animali”.
Con il il d.lgs.lgt. 23 agosto 1917, n. 1450 viene introdotto “quello che si può identificare come rischio agricolo, che ha connotati diversi da quello preordinato all’assicurazione del lavoro industriale secondo la disciplina del T.U. del 1904. Se il lavoro operaio è strettamente connesso all’uso della macchina, la tipicità del rischio agricolo risiede nel lavoro agricolo inteso come lavorazione dei campi senza la mediazione della macchina”.
Il saggio segnala quanto questa fosse dunque un’innovazione di grande rilevanza: “si usciva dalla logica secondo la quale per assumere rilievo sociale, la pericolosità del lavoro deve essere di grado elevato, e si introduceva il principio del diritto alla tutela dell’incolumità di tutti i soggetti addetti alle lavorazioni agricole, a prescindere appunto, dalla specifica importanza della pericolosità delle stesse, nonché dalle qualifiche soggettive”.
E un’altra novità sostanziale del Decreto-Legge Luogotenenziale 1450/2017 (il d.lgs.lgt. era nell’ordinamento giuridico di allora un atto adottato dal Consiglio dei ministri e promulgato dal Luogotenente del Regno) è ravvisabile invece “nell’apertura della tutela assicurativa a figure professionali diverse da quelle del lavoratore subordinato, quali quelle dei proprietari, dei mezzadri, degli affittuari coltivatori diretti, delle loro mogli e dei loro figli, anche naturali: è il segno anticipatore dello spostamento del centro di gravità della tutela dal lavoro operaio al lavoro produttivo in sé”.
Un’altra innovazione è poi rappresentata dal “principio di costituzione automatica del rapporto assicurativo in sostituzione dell’obbligo imposto al datore di lavoro di stipulare un contratto di assicurazione a favore dei propri dipendenti, che risale alla normativa del 1898”.
Concludiamo questa breve presentazione segnalando che con la disciplina del 1917 si evolve la nozione d’infortunio sul lavoro in agricoltura, indicata nell’art. 3 del d.lgs.lgt. 1450/2017, modificato dalla l. 24 marzo 1921, n. 297.
In base a questa normativa poteva ritenersi ‘infortunio sul lavoro qualsiasi evento verificatosi per causa violenta in occasione del lavoro, dal quale sia derivata la morte, ovvero l’inabilità permanente assoluta o parziale, e per le persone indicate alle lettere a e c dell’art. 1, d.lgs.lgt. n. 1450/1917, anche l’inabilità temporanea assoluta, che importi l’astensione dal lavoro per più di dieci giorni’.
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Per la storia della sicurezza del lavoro: le prime forme di tutela assicurativa per gli infortuni in agricoltura”, a cura di Maria Morello, assegnista di ricerca in Storia del diritto italiano e professore a contratto di Storia del diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Working Paper di Olympus 38/2014 inserito nel sito di Olympus il 16 settembre 2014 (formato PDF, 458 kB).
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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