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Danno biologico in agricoltura: riscuote l’INPS
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Con la Circolare n. 64 del 9 settembre 2004, l’Inail ha comunicato che l’addizionale a copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002 sarà riscossa dall’INPS.
L’addizionale sui premi e contributi assicurativi è stata introdotta dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
L'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002 è pari all’1,42% del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni, come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004.
“L’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura […] – precisa l’Inail - sarà interamente gestita dall’INPS.
A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo nonché il conseguente versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.”
Con la Circolare n. 64 del 9 settembre 2004, l’Inail ha comunicato che l’addizionale a copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura, relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002 sarà riscossa dall’INPS.
L’addizionale sui premi e contributi assicurativi è stata introdotta dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000.
L'addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli per gli anni 2000, 2001 e 2002 è pari all’1,42% del contributo assicurativo dovuto per gli stessi anni, come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 aprile 2004.
“L’applicazione dell’addizionale per danno biologico in agricoltura […] – precisa l’Inail - sarà interamente gestita dall’INPS.
A questo Istituto compete, infatti, la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo nonché il conseguente versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.”
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