Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni

Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

19/02/2020

Indicazioni sui compiti del medico competente e proposta di verbali e documenti in relazione a vari adempimenti. Focus sulla valutazione dei rischi, sui sopralluoghi, sulla riunione periodica e sul protocollo di sorveglianza sanitaria.

Medico competente: valutazione dei rischi, sopralluoghi e riunioni

Indicazioni sui compiti del medico competente e proposta di verbali e documenti in relazione a vari adempimenti. Focus sulla valutazione dei rischi, sui sopralluoghi, sulla riunione periodica e sul protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Vicenza, 19 Feb – Sono tanti i compiti e gli adempimenti dei medici competenti nelle attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alle diverse indicazioni contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 81/2008) e in varie altre normative relative alla trasmissione dei dati sanitari e di rischio dei lavoratori.

 

Per fornire un po’ di informazioni e presentare anche alcuni esempi di documenti utilizzabili possiamo tornare a fare riferimento ad un intervento, pubblicato sul sito dell’ Ulss 8 Berica della Regione Veneto, relativo agli adempimenti e ai compiti dei medici competenti (MC).

L’intervento – dal titolo “Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda (per l’attuazione dell’art. 30 D. Lgs. 81/08)” e a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal – ex A.Ulss 6 – Vicenza) - è stato presentato nel 2015 ad un incontro Spisal Ulss 6/Medici competenti.

 

Ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:

  • La collaborazione del medico per la valutazione dei rischi
  • Il sopralluogo del medico nei luoghi di lavoro
  • La riunione periodica e il protocollo di sorveglianza sanitaria

Pubblicità
Gestione efficace delle riunioni aziendali
Supporti per formatori - Gestione efficace delle riunioni aziendali
Gestione efficace delle riunioni aziendali - Esercitazioni di formazione su supporti didattici dedicati all'aggiornamento dei vari soggetti della sicurezza.

 

La collaborazione del medico per la valutazione dei rischi

Dopo aver già presentato la parte dell’intervento relativa alla nomina del medico competente, ci soffermiamo sulla collaborazione con il servizio prevenzione e protezione aziendale in merito alla valutazione dei rischi.

 

Riguardo alla “descrizione dei compiti e dei requisiti per una prestazione di qualità” l’intervento indica che è opportuno che il medico competente (MC) partecipi ad un “incontro preliminare con le parti sociali aziendali (DdL, RSPP, RLS, …) con eventuale verbalizzazione di quanto concordato, in particolare:

  1. consegna al MC inserimento nel dossier aziendale dei documenti:
    • elenco nominale dei lavoratori con mansioni e compiti svolti e indicazioni del reparto di appartenenza con relativi turni di lavoro
    • elenco delle materie prime e prodotti utilizzati nel ciclo produttivo
    • schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
    • schema di lay-out aziendale
    • rapporto di valutazione rumore (d.lgs. 277/91)
    • indagini ambientali se effettuate
    • indagini sanitarie precedenti se effettuate (relazioni sanitarie annuali)
    • verbali d’ispezione con prescrizioni dell’organo di vigilanza se presenti
    • elenco dei dpi in dotazione ai lavoratori
    • materiale informativo e formativo consegnato ai lavoratori e informazioni su corsi addestrativi svolti in tema di igiene e sicurezza
  1. consegna formale delle cartelle sanitarie e di rischio individuali con modalità che salvaguardino il segreto professionale se presente”.

 

L’intervento ricorda poi altri aspetti, ad esempio:

    • “presenza di un dossier aziendale contenente la documentazione raccolta, archiviata e periodicamente aggiornata”;
    • “obbligo del datore di lavoro, del dirigente e del preposto: ‘il datore di lavoro richiede l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva’”;
    • “firma del DVR, unitamente alle figure previste (DdL, RLS, RSPP), quale adempimento formale all’obbligo di collaborazione nella valutazione dei rischi”.

 

Il sopralluogo del medico nei luoghi di lavoro

Si ricorda poi che nella collaborazione con il SPP aziendale e anche come contributo per la valutazione dei rischi sono importanti i sopralluoghi nei luoghi di lavoro:

    • “il medico competente, visita tutti i reparti e gli ambienti di lavoro dell’azienda.
    • la frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente è annuale ovvero diversa in base a specifiche criticità, in presenza di una valutazione congiunta del DdL, del RSPP, del MC e del RLS.
    • il MC produce una dichiarazione in tal senso, da custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva”.

 

Riprendiamo dal documento una proposta di «verbale di sopralluogo» nei luoghi di lavoro.

 

 

 

Presentiamo brevemente poi lo schema di una relazione relativa al sopralluogo che non è presente nell’intervento del Dr. Bronzato, ma sul sito “ Prevention & Research” ed è a cura di Tomei Francesco, Roberto Massimi, Benedetta Pimpinella, Teodorico Casati, Roberto Giubilati, Angela Sancini.

 

Questi alcuni contenuti dello “Schema Relazione Sopralluogo del Medico competente”:

  • Data e luogo oggetto del sopralluogo e segnalare se effettuato congiuntamente con RSPP (descrizione).
  • Verificare se è presente il DVR e prenderne visione e/o eventuale aggiornamento collaborando con il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa del dipendente (descrizione).
  • Richiedere le planimetrie del luogo visitato (descrizione).
  • Indicare la peculiarità degli ambienti visitati: es. n. dipendenti, n. uomini e n. donne, n. dirigenti e n. preposti, n. utenti, n. disabili, n. lavoratori autonomi e volontari, ecc. (descrizione).
  • Riportare eventuali osservazioni del lavoratore (descrizione).
  • Descrivere in modo analitico i rischi valutati (es. Vdt, MMC, rischio biologico, rischio chimico, rumore, vibrazioni, rischio cancerogeno, stress lavoro correlato, etc.) con equivalente metodologia utilizzata e relativo calcolo (descrizione).
  • Acquisire le schede di sicurezza con le relative frasi di rischio (descrizione).
  • Indicare e richiedere eventuali indagini e misurazioni ambientali (descrizione).
  • Indicare, se necessario, per il ricambio dell’aria, eventuali impianti, macchine e/o attrezzature presenti, possibili sostanze utilizzate, eventuali tipologie di aspirazione, cicli di lavoro, aspetti ergonomici (descrizione).
  • valutare l’adeguatezza delle postazioni VDT e l’ergonomia delle postazioni in genere, l’adeguatezza dell’utilizzo delle macchine fotocopiatrici, del microclima, dell’illuminazione, degli impianti di condizionamento, sul rischio chimico negli ambienti confinati e sulla presenza di amianto negli edifici (descrizione).
  • Verificare o segnalare i Presidi di I° Soccorso (descrizione).
  • Verificare la nomina degli addetti al Primo Soccorso e i relativi presidi (descrizione).
  • Acquisire i dati del registro infortuni sul lavoro (descrizione).
  • Verificare se vi è un’adeguata e periodica attività di informazione e formazione dei dipendenti sui rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro (descrizione).

 

La riunione periodica e il protocollo di sorveglianza sanitaria

Torniamo all’intervento del Dr. Roberto Bronzato che si sofferma sulla partecipazione del medico competente alla riunione periodica del SPP aziendale come collaborazione e contributo nella valutazione dei rischi.

 

Il medico competente:

    • “collabora alla verifica e all’aggiornamento:
  • del DVR
  • dell’idoneità dei DPI rispetto alla soggettività dei lavoratori
  • dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori
    • fornisce informazioni collettive e anonime dei risultati della sorveglianza sanitaria in precedenza attuata in azienda, con le indicazioni sul significato di tali risultati”.

L’intervento ricorda l’importanza di relazioni scritte di verbalizzazione degli incontri periodici e presenta una proposta di «verbale» di riunione periodica per la prevenzione e protezione dai rischi.

 

Riportiamo, infine, qualche indicazione sul protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Infatti il medico competente predispone “un protocollo di sorveglianza sanitaria in rapporto ai fattori di rischio definiti nelle fasi precedenti e controlla che:

  1. comprenda esami mirati e necessari a:
    • definire effetti precoci di alterazione o danno
    • definire correttamente il giudizio di idoneità alla mansione
    • constatare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dei compiti cui i lavoratori sono destinati
    • riconoscere eventuali tecnopatie
    • privilegiare esami integrativi semplici ed affidabili, non nocivi, non invasivi e il più’ possibile predittivi
  1. correli bene con eventuali protocolli di sorveglianza sanitaria già definiti per alcuni comparti o rischi, proposti e validati dai SPISAL o descritti in letteratura
  2. rispetti i vincoli di norme vigenti (DPR 1124/65, D. Lgs. 81/08, …).

 

Anche in questo caso è presentata una proposta di protocollo di sorveglianza sanitaria.

 

Concludiamo segnalando che l’intervento, che riporta ulteriori dettagli sui temi affrontati e che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma anche su altri argomenti:  

  • nomina del medico competente
  • cartella sanitaria di rischio
  • comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“ Adempimenti del medico competente in tema di sorveglianza sanitaria in azienda (per l’attuazione dell’art. 30 D. Lgs. 81/08)”, a cura del Dr. Roberto Bronzato (Spisal – ex A.Ulss 6 – Vicenza), incontro Spisal/Medici competenti del 18 novembre 2015 (formato PDF, 906 kB).

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Prevenzione avanzata: la cardioprotezione come scelta strategica aziendale

Analisi degli infortuni sul lavoro: i lavoratori stranieri e la dimensione di genere

Sicurezza sul lavoro: esperienze per favorire la conformità alla normativa

I rischi biologici nel mondo del lavoro: informazioni sui batteri


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

08MAG

Sottoscritto un protocollo tra Inail e Federmanager

06MAG

Il riscaldamento in Europa accelera oltre la tendenza globale

05MAG

Il legame tra l'esposizione ai pesticidi e il cancro

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
08/05/2026: Imparare dagli errori – Ancora infortuni nelle attività di pulizia – le schede di Infor.mo. 5804 e 16307.
08/05/2026: Corte di Cassazione - Sentenza n. 43840 del 3 ottobre 2018 - Sulla configurabilità di un cantiere in rapporto all’approvazione della licenza edilizia.
07/05/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 14579 del 21 aprile 2026 - Lavoratore schiacciato dal trattore cingolato. Mancanza di formazione, roll-bar non attivato e aggiornamento del DVR dopo l'infortunio.
07/05/2026: Inail – Gestione del rischio amianto negli edifici: ruoli e indicazioni operative- edizione 2026
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ, CULTURA

Gestione della diversità generazionale (Age Management)


POS, PSC, PSS

Sicurezza nei cantieri e nuove tecnologie: come migliorare i PSC


RISCHIO CADUTE E LAVORI IN QUOTA

Sicurezza nei lavori su alberi con funi: le procedure operative


LINEE GUIDA E BUONE PRASSI

Disabilità: linee guida e buone pratiche per l’accomodamento ragionevole


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità