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Il rapporto tra il datore di lavoro e il medico competente

Il rapporto tra il datore di lavoro e il medico competente
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

24/02/2017

Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Il rapporto tra datore di lavoro e medico competente, il ruolo nella valutazione dei rischi e i criteri per definire il contratto di lavoro.

Il rapporto tra il datore di lavoro e il medico competente

Una guida si sofferma sul contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Il rapporto tra datore di lavoro e medico competente, il ruolo nella valutazione dei rischi e i criteri per definire il contratto di lavoro.

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Monza, 24 Feb – Per aiutare le imprese a fornire un adeguato supporto all’attività del medico competente e garantire il suo contributo alla valutazione del rischio e, più in generale, la sua partecipazione attiva ed efficace al sistema di prevenzione aziendale, l’ ATS Brianza, in collaborazione con i Comitati Provinciali di Monza e Brianza e di Lecco, ha ripreso l’attività di promozione e comunicazione correlata al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente”.

Un piano inaugurato già nel 2015, ma che è stato rinnovato con un incontro pubblico, che si è tenuto il 9 novembre 2016 a Monza, e l’invito alle aziende del territorio dell’ATS alla compilazione di una scheda di autovalutazione entro il 28 febbraio 2017. Dopo tale data – come indicato nella lettera d’invito – “sarà effettuata una campagna di vigilanza orientata in prima istanza alle aziende che non hanno provveduto all’invio all’ATS della scheda di autovalutazione e, successivamente, ad un campione di altre aziende”.

 

Correlata al Piano Mirato di Prevenzione è la guida, illustrata anche nell’incontro del 9 novembre, dal titolo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, una pubblicazione che rappresenta la sintesi condivisa del lavoro svolto dal gruppo “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 DLgs 81/08 di Monza e Brianza.  

 

In un precedente articolo di presentazione del documento ci siamo soffermati, in particolare, sulla definizione e sugli obblighi del medico competente, ma la guida analizza anche altri aspetti molto rilevanti del lavoro del medico in azienda.

 

Ad esempio parla del rapporto tra datore di lavoro e medico competente.

 

La guida ricorda che il datore di lavoro ha “l’obbligo di assicurare ai propri dipendenti la tutela della loro salute e la prevenzione dei rischi, anche utilizzando la sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente, ove prevista, garantendo allo stesso massima autonomia”.

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, è poi importante che il datore di lavoro, all’atto della nomina del medico competente, “verifichi che lo stesso sia in possesso dei requisiti necessari” - previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 - e “la presenza all’interno del Registro Nazionale dei medici competenti”. Si ricorda che il registro è stato istituito dal Decreto 4 marzo 2009 ed è gestito dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (tuttavia, come indicato nel decreto, l’iscrizione all’elenco non costituisce di per sé titolo abilitante all’esercizio di medico competente: il titolo abilitante è il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.L.gs 81/2008).

 

Si sottolinea poi che il medico competente “deve essere equidistante tra il datore di lavoro e il lavoratore e nel caso vi fossero interessi contrapposti, il suo dovere è sempre e comunque la massima tutela della salute del lavoratore”.

Inoltre il rapporto tra medico competente e datore di lavoro “deve essere chiaro rispetto alla complessità delle attività svolte dallo stesso: sopralluoghi, collaborazione nella valutazione dei rischi, collaborazione nell’attività di informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, visite su richiesta dei lavoratori e relazioni sui risultati collettivi della sorveglianza sanitaria”.

 

E chiaramente il medico competente deve poi avere, come ricordato anche in numerosi articoli del nostro giornale, un importante ruolo nella valutazione dei rischi, “sia in relazione alla sua partecipazione diretta e/o collaborazione alla procedura o a fasi della stessa, sia nella fase di esame” del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) quando la “valutazione dei rischi è stata effettuata da altri operatori della prevenzione”.

 

La guida segnala che la qualità del DVR e di conseguenza la qualità della valutazione dei rischi, è “garantita dal rispetto di alcuni ‘requisiti minimi’ espressamente richiamati dalla norma, quali:

a) La presenza di una relazione sui rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, che viene garantita dalla completezza della valutazione (tutti i fattori di rischio sono stati adeguatamente analizzati e descritti, tutti i posti di lavoro e tutti i lavoratori sono stati considerati), dalla messa a disposizione di informazioni che permettano una corretta collocazione di pericoli e lavoratori (descrizione di ambienti, cicli lavorativi, materiali utilizzati, ecc.), e dalla rassegna delle fonti informative che possono essere di tipo tecnologico (materiali, macchinari), di tipo igienistico (precedenti indagini o misure degli agenti di rischio), di tipo sanitario (infortuni, malattie professionali, dati del monitoraggio biologico) e riguardanti il personale (numero, età, sesso, turni, distribuzione);

b) I criteri adottati per la valutazione, dove dovrebbero comparire il numero e la qualificazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella valutazione dei rischi, la parte svolta e il tempo dedicato da ogni soggetto, il metodo di raccolta e di elaborazione delle informazioni, l’integrazione delle figure e delle varie fasi della valutazione dei rischi, l’affidabilità tecnica dei dati sperimentali raccolti e il coinvolgimento dei lavoratori, in particolare dei rappresentanti dei lavoratori;

c) L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate nonché delle attrezzature di protezione utilizzate, il cui rispetto è verificabile dalla completezza delle misure adottate e/o da adottare, dalla loro organizzazione secondo la gerarchia preventiva – eliminare, ridurre e controllare i rischi (privilegiando e dando priorità alle misure preventive collettive rispetto a quelle individuali), dalla chiara indicazione delle procedure di lavoro in sicurezza, dall’informazione e formazione sui rischi e dalla sorveglianza sanitaria;

d) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di cui si dovrà valutare la congruenza rispetto alla gravità e diffusione dei rischi (con rispetto dei principi gerarchici della prevenzione e delle priorità di intervento in relazione alla prevenibilità dei rischi stessi), alla fattibilità tecnica e/o organizzativa, all’organizzazione e risorse dell’azienda (costi/ benefici), alla definizione dei tempi di attuazione degli interventi di prevenzione e protezione e alla partecipazione al processo dei lavoratori e dei loro rappresentanti (RLS)”.

 

La guida ritiene poi “utile solo ai fini indicativi riportare criteri ottimali e minimali in ordine al contratto di lavoro stipulato tra datore di lavoro e medico competente”:

a) Criteri ottimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: “precise indicazioni che riportino il rispetto delle parti dei principi contenuti nei codici etici (ICOH – ANMA); totale autonomia del medico competente nel rapporto con l’azienda per quanto attiene i suoi compiti; garanzia che possa svolgere pienamente e in autonomia i compiti previsti dalla normativa; tariffe delle prestazioni”;

b) Criteri minimali per la definizione del contratto tra datore di lavoro e medico competente: “contenuti minimi che devono essere presenti nella lettera di nomina controfirmata sia dal medico competente che dal datore di lavoro in cui da un lato il medico competente si impegna a svolgere le attività previste dalla normativa ex art. 25 e ex art. 41 del D.L.gs 81/08, dall’altro il datore di lavoro si impegna al rispetto dei principi di autonomia deontologica con la garanzia che il medico competente possa svolgere pienamente tutti i compiti previsti dalla normativa con adeguato supporto da parte dell’azienda e un generico rimando al fatto che le tariffe siano adeguate ad una prestazione professionale specialistica”.

 

Ricordiamo, per concludere, che la guida, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma poi su altri aspetti, ad esempio: attività di sopralluogo, riunione periodica, ruolo nella formazione, sorveglianza sanitaria, gestione idoneità lavorativa.

 

 

 

ATS Brianza, Comitato Provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 dell’ASL Monza Brianza, “ Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente. Guida per le imprese”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ASL Monza Brianza, versione dicembre 2015 (formato PDF, 1.57 MB).

 

ATS Brianza, “ Scheda di autovalutazione”, documento correlato al Piano Mirato di Prevenzione “Contributo del sistema prevenzionistico aziendale all’attività del medico competente” dell’ATS Brianza (formato DOC, 400 kB).

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro su ruolo, compiti e responsabilità del medico competente

 

 

 

RTM



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Rispondi Autore: KOTecnico immagine like - likes: 0
24/02/2017 (11:20:18)
Il progetto è comune a diverse ASL/ATS.
Visto che la prima tornata di distribuzione è stata terminata da tempo, sarebbe utile una sintesi dei risultati, tanto per avere la fotografia dello stato dell'arte.
Rispondi Autore: Anna Cristina Li bergolis immagine like - likes: 0
11/10/2017 (00:52:15)
Buona sera in seguito ad infortunio 5 anni fa al rientro mi è stata affidata un' altra mansione che non prevedeva movimentazione di carichi ,non cmq pesanti solo che nell' azienda il concetto di sicurezza e prevenzione è molto astratto e per non sollevare altra polvere dopo l' infortunio ,ho dovuto chiudere gli occhi ,andare avanti e sopportare anche minacce vessazioni e pressioni per tenermi il posto.Il MC non ha mai evidentemente assolto i suoi doveri di controllo e oggi mi è stato assegnato anche il compito di movimentazione carichi che mi sta creando mal di schiena tutti i giorni. Ho riferito il mio stato di salute al medico e lui non l' ha preso in considerazione. Come posso procedere per tutelare almeno la salute visto che il posto di lavoro prima o poi me lo toglieranno? Ringrazio in anticipo.

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