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Fondo per screening e defibrillatori: le indicazioni per le aziende

Fondo per screening e defibrillatori: le indicazioni per le aziende
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sorveglianza sanitaria, malattie professionali

04/02/2026

Il MLPS ha adottato un decreto che definisce modalità, criteri e condizioni per accedere al Fondo per lo screening e la prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche e per l’acquisto di defibrillatori nei luoghi di lavoro.

Fondo per screening e defibrillatori: le indicazioni per le aziende

Il MLPS ha adottato un decreto che definisce modalità, criteri e condizioni per accedere al Fondo per lo screening e la prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche e per l’acquisto di defibrillatori nei luoghi di lavoro.


Roma, 4 Feb – La legge 30 dicembre 2024, n. 207 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” dispone, al comma 392 dell’articolo 1, che ‘al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese’.

 

E al comma 393 si indica poi che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno poi stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392.

 

In attuazione di quanto richiesto dalla legge 207/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze”, ha recentemente adottato il Decreto ministeriale n. 1/2026 (Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2026).

 

L’articolo 1 (Interventi finanziati dal Fondo) del nuovo decreto indica al comma 1 che “le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate a finanziare, a partire dall’anno 2026, i seguenti interventi organizzati dalle imprese datrici e diretti a incentivare:

  1. la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
  2. acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici”.

 

Nel presentare il nuovo decreto ministeriale affrontiamo i seguenti argomenti:

  • Il fondo per screening e defibrillatori: gli accordi e la documentazione
  • Il fondo per screening e defibrillatori: i requisiti per l’accesso
  • Il fondo per screening e defibrillatori: la domanda e i contributi

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Il fondo per screening e defibrillatori: gli accordi e la documentazione

Sempre l’articolo 1 del decreto ministeriale specifica poi gli interventi indicati alla lettera a) del comma 1 “si intendono realizzati se l’azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un’attività di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:

    1. screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
    2. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;
    3. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    4. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;
    5. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale”.

 

Si indica poi che per gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a) e comma 2, “la documentazione ritenuta probante l’effettiva realizzazione dell’iniziativa è costituita dall’accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria recante la sottoscrizione delle parti, dalla documentazione idonea ad attestare l‘attuazione del predetto accordo nell’anno di riferimento, nonché la qualifica del personale sanitario coinvolto nell’iniziativa, oltre che dalle relative fatture attestanti l’importo della spesa effettivamente sostenuta”.

 

In particolare (comma 4) gli interventi relativi alla lettera b) - acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici – “si intendono realizzati se l’azienda ha provveduto all’acquisizione, nell’anno di riferimento, di defibrillatori semiautomatici e automatici conformi alle norme vigenti in materia”. E per tali interventi (comma 5) l’impresa datrice “è tenuta, tra l’altro, a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere soggetta all’obbligo di dotarsi di defibrillatori ai sensi delle disposizioni normative di settore e la documentazione ritenuta probante è costituita dalla fattura di acquisto del defibrillatore emessa nell’anno di riferimento, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato”.

 

Il fondo per screening e defibrillatori: i requisiti per l’accesso

Veniamo ai requisiti per l’accesso, descritti all’articolo 2 del decreto.

 

Si indica che possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento della presentazione della domanda di cui all’articolo 3 (articolo che fa riferimento alla presentazione della domanda di accesso al Fondo):

  1. “sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
  2. sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 

E per gli interventi di cui alla lettera b), in aggiunta ai requisiti individuati indicati sopra “è richiesto che le imprese datrici non siano:

  • soggette all’obbligo di legge della dotazione e dell’ impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell’articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116;
  • tenute, in ragione dei particolari tipi di lavorazione ed esposizione e delle peculiari modalità organizzative delle attività lavorative cui l’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a dotarsi, per l’organizzazione del servizio di primo soccorso, di defibrillatori semiautomatici e automatici”.

 

Il fondo per screening e defibrillatori: la domanda e i contributi

L’articolo 3 indica poi che la domanda di finanziamento “deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell’Avviso pubblico di cui all’articolo 4”, esclusivamente “mediante la procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

E l’articolo 4 (Avvio del procedimento) specifica che “a decorrere dall’anno 2026, annualmente, con apposito Avviso pubblico, da adottarsi con decreto del Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda, l’eventuale modulistica da utilizzare nonché indicate le modalità di erogazione del rimborso in caso di ammissione al beneficio”.

 

Riguardo poi al contributo a carico del Fondo, l’articolo 6 segnala che l’accoglimento della domanda di accesso al Fondo (comma 1) “consentirà al soggetto richiedente di beneficiare, nel limite delle risorse stanziate sul Fondo per ciascuna annualità, di un contributo fino a euro 2.000,00 in ragione delle spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e un contributo fino a euro 1.000,00 per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b)”. I contributi descritti sono cumulabili: l’importo massimo (comma 2) del contributo da erogare “resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore all’ammontare del contributo, invece, qualora la spesa finale documentata risultasse inferiore, si procederà al rimborso nel limite del solo importo documentato”.

 

Si segnala, infine, che le domande “verranno definite tendendo conto dell’ordine cronologico di presentazione, entro il limite e fino all’esaurimento delle risorse presenti annualmente sul Fondo”.

 

Rimandiamo alla lettura integrale del decreto che si sofferma anche su vari altri aspetti:

  • cause di inammissibilità ed esclusione
  • nomina commissione di valutazione
  • esiti della procedura

 

 

RTM

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Decreto ministeriale n. 1/2026 relativo alle modalità e criteri di ripartizione delle risorse del fondo per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche.

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

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Rispondi Autore: Rossella Landi immagine like - likes: 0
04/02/2026 (08:17:19)
Articolo molto interessante!
La cultura della sicurezza rappresenta l' unica forma di prevenzione.

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