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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 12 - numero 2357 di giovedì 18 marzo 2010
Un gruppo di esperti interpreta il D.Lgs. 81/08 Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
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Sono disponibili una serie verbali degli incontri della Procura di Torino
con gli operatori ASL per discutere i problemi interpretativi ed operativi
emergenti dall’applicazione del D.Lgs 81/08.
Il gruppo di lavoro è formato da:
Dott. Raffaele Guariniello (Procura della Repubblica)
Dott.ssa Annalisa Lantermo (Direttore Spresal ASL TO1)
Dott. Oscar Argentero (Direttore Spresal ASL TO5)
Dott. Lauro Reviglione (Responsabile S.C. Coord. Spresal ASL TO4)
Dott. Andrea Dotti (Responsabile Spresal Settimo T.se ASL TO4)
Dott. Giorgio Taccon (Responsabile S.S. Spresal Ciriè ASL TO4)
Dott. Michele Montrano (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
Dott. Giacomo Porcellana (Tecnico della Prevenzione Spresal Rivoli ASL TO3)
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“Violazione di più precetti
riconducibili alla categoria omogenea
Il primo argomento affrontato riguarda l’applicazione delle norme
contenute
negli articoli 68, 87, 159, 165, e 178, laddove le modifiche introdotte
dal DLgs
106/09 prevedono che “La violazione di più precetti riconducibili
alla
categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di
cui…., è considerata una unica violazione…”.
Secondo le indicazioni fornite dal Dott. Guariniello la “categoria
omogenea”
deve essere ricondotta al contenuto dei precetti riportati nei singoli
punti
indicati dalla norma o, ove specificati, nei singoli sottopunti. Ad
esempio,
laddove l’art. 87, comma 5, fa riferimento all’allegato V, parte II,
punti 1,
2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6,
5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16, la violazione
di più
precetti è da considerarsi omogenea se riguarda più elementi del punto 2
della
parte II dell’allegato V. In questo caso, ad esempio, la violazione del
punto
2.1 (Le attrezzature
di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo
tale da
ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento) e del punto
2.2
(Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione
d’energia
accoppiabili tra un’attrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o
traini
possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve
essere
realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di
trasmissione d’energia) è da considerarsi omogenea. Diversamente la
violazione
di un precetto contenuto nel punto 3.2 (Gru, argani, paranchi e simili)
non è
da considerasi omogenea rispetto alla violazione di un precetto
contenuta nel
punto 3.4 (Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a
nastro e simili).
Il Dott. Guariniello fa osservare che esiste comunque un problema
interpretativo di non semplice soluzione in relazione alle violazioni
relative
a gruppi omogenei per le quali la norma prevede sanzioni penali e
amministrative. Ad esempio nell’ipotesi di contemporanea violazione del
punto
3.2.1 (sanzionato penalmente dall’art. 87, c.2. lett. b) e del punto
3.2.2
(sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria dall’art. 87, c.4,
lett.
a) ci si troverebbe di fronte a due violazioni dello stesso gruppo
omogeneo, ma
sanzionati il primo in via contravvenzionale e il secondo in via
amministrativa. Applicando la sola sanzione amministrativa si
arriverebbe al
paradosso che sarebbe più conveniente per il trasgressore violare due
norme
invece che una sola, mentre applicando entrambe le sanzioni verrebbe
meno
l’applicazione di “un’unica violazione” stabilita dal comma 5 dell’art.
87. La
questione dovrà essere risolta in una prossima riunione.
Quando più violazioni a punti degli allegati sono da considerarsi
omogenee, si
applica un’unica sanzione anche se le stesse sono riferite a macchine,
locali di lavoro, ecc. diversi tra di loro. Ad es. la violazione su
diversi
apparecchi di sollevamento del punto 3.1.8 della parte II dell’allegato V
(antiscarrucolamento) porterà all’applicazione di un’unica sanzione.
Sanzionabilità dei precetti contenuti
nel titolo III, allegato V, parte prima
La violazione dell’art. 71, comma 1 (“Il datore di lavoro mette a
disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui
all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e
adeguate al
lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive
comunitarie”) è applicabile in tutti i casi, a meno che con lo stesso
comportamento
il contravventore non violi una norma specifica, nel qual caso dovrà
essere
contestata la norma speciale. I precetti contenuti nell’allegato V parte
prima,
che non risultano diversamente sanzionati, possono, quindi, essere
sanzionati
attraverso l’art. 71, comma 1.
Applicabilità del DLgs 81/08 a coloro
che svolgono attività di volontariato.
Il Dott. Guariniello chiarisce che il testo emergente dalle
modifiche
introdotte dal DLgs 106/09 dividono i volontari in due categorie:
• alla prima categoria appartengono i volontari del Corpo nazionale dei
vigili
del fuoco e della protezione civile che sono equiparati a lavoratori;
• alla seconda categoria appartengono i volontari di cui alla legge 1°
agosto
1991, n. 266, e i volontari che effettuano servizio civile che sono
equiparati
a lavoratori
autonomi.
Con riferimento all’art. 3, comma 3-bis (Nei riguardi delle cooperative
sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della
Croce
Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i
volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto
legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di
svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre
2010
con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,
di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero
dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute
e
sicurezza sul lavoro), ritiene il Dott. Guariniello che le norme del
DLgs 81/08
siano applicabili sin da ora anche se in assenza dei decreti attuativi.
Qualora, ancora in vigenza D.626/94, fossero stati già emanati decreti
attuativi (come nel caso dell’Università), questi rimarranno validi fino
all’emanazione di eventuali nuovi decreti
attuativi ai sensi dell’D.81/08.
Interpretazione dell’art. 3, comma 12
del DLgs 81/08
Il comma 12 dell’art.
3 stabilisce che: Nei confronti dei componenti dell'impresa
familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del
fondo,
degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società
semplici operanti
nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
21.
Il Dott. Guariniello ha chiarito che in generale l’art. 3 definisce
quali
soggetti siano beneficiati dalla tutela della norma e quindi la
disposizione in
questione indica quale tutela debba essere riservata ai soggetti
indicati. Nel
quesito formulato dal Dott. Dotti si voleva chiarire se il ruolo di
“artigiano”
che può comprendere aziende con diversi dipendenti (sino a 15)
escludesse gli
obblighi di datore di lavoro a favore del più limitato obbligo di
applicazione
del solo art. 21. Il Dott. Guariniello ha spiegato che nel suo ruolo di
datore
di lavoro, “l’artigiano”
deve garantire tutte le misure di tutela previste dal DLgs 81/08 nei
confronti
dei propri lavoratori, mentre nel suo ruolo di artigiano che opera
all’interno
della propria attività, e quindi nei confronti di se stesso, deve
applicare le
disposizioni di cui all’art. 21.
Procedura di estinzione degli illeciti
amministrativi introdotta dall’art. 301 bis.
La procedura di estinzione degli illeciti amministrativi introdotta
dall’art. 301 bis si inserisce in un quadro normativo previgente nel
quale i
principali riferimenti sono la Legge 689/81, l’art. 9 del DPR 520/55
(diffida),
il DLgs 758/94.
Il principio confermato dal Dott. Guariniello porta a ritenere che
l’art. 301
bis è norma speciale rispetto alla Legge 689/81, ma non disciplina
interamente
la procedura e quindi occorre integrare la nuova disposizione con le
parti non
modificate della normativa previgente.
La complessità del problema non ha permesso di definire una procedura
operativa, ma sono stati evidenziati alcuni aspetti, e abbozzate alcune
ipotesi:
Il “verbale di primo accesso ispettivo” può non essere redatto
contestualmente
al primo accesso quando l’identificazione dell’illecito o del
trasgressore non
sono immediate, ma, comunque, può essere integrato anche
successivamente.
Una volta rilevato l’illecito ed identificato il trasgressore è
necessario
procedere alla contestazione da notificarsi secondo le procedure
previste dalla
Legge 689/81, entro 90 giorni.
Contestualmente alla contestazione è necessario provvedere attraverso un
atto
di diffida ad indicare al trasgressore un termine per la
regolarizzazione per
permettere l’estinzione dell’illecito “al minimo” prevista dall’art. 301
bis.
Si ritiene che il termine per la regolarizzazione sospenda i termini
previsti
dalla Legge 689/81.
La diffida è soggetta a ricorso gerarchico (Regione Piemonte) e
amministrativo
(TAR).
Il verbale di illecito amministrativo è soggetto a ricorso (art. 18
Legge
689/81) all’Ufficio legale dell’ASL.
I termini per la regolarizzazione possono essere prorogati, con atto
motivato,
in analogia con il D.758/94.
Scaduti i termini occorre che l’organo
di
vigilanza verifichi la regolarizzazione, entro 60 gg. in analogia
al
DLgs 758/94.
Se vi è stata regolarizzazione il trasgressore, entro 60 gg., può
estinguere
l’illecito pagando la sanzione minima prevista (in caso di mancato
pagamento si
inviano gli atti all’ufficio contenzioso dell’ASL).
Se non vi è stata regolarizzazione si realizzano le seguenti azioni:
1) Il trasgressore (art. 16 Legge 689/81) è ammesso al pagamento, entro
60 gg,
della sanzione più favorevole al contravventore tra il doppio del minimo
e il
terzo del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (in
caso
di mancato pagamento si inviano gli atti all’ufficio contenzioso
dell’ASL).
2) Si provvede ad una nuova contestazione dell’illecito amministrativo
che
risulta permanente secondo le modalità di cui sopra.
3) Si segnala all’Autorità Giudiziaria il mancato rispetto della diffida
ai
fini della valutazione di profili di responsabilità (art. 437 e/o 650
C.P.).
Il principio affermato dalla Corte Costituzionale (Sentenza 18 febbraio
1998,
n. 19) in relazione alla possibilità di impartire prescrizioni “ora per
allora”
in caso di spontanea regolarizzazione da parte del contravventore prima
dell’intervento dell’organo di vigilanza, può ritenersi applicabile, per
analogia, anche nell’ambito della procedura introdotta dall’art. 301
bis.
Rateizzazione delle sanzioni
Il D.758/94 è perentorio: regolarizzazione entro i termini. Di
conseguenza
non sarebbe ammissibile la rateizzazione. Il dott. Guariniello,
prendendo atto
che sulla questione gli indirizzi assunti dai diversi Sostituti
Procuratori non
sempre sono stati omogenei, si riserva comunque di esprimere un
orientamento
univoco da parte della Procura.”
Fonte: SNOP.
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