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Sul sito dell’ASL10
Azienda
Sanitaria Firenze sono presenti diversi documenti in merito alle misure da
attuare o all’organizzazione da predisporre per favorire la prevenzione degli
incidenti nel mondo del lavoro.
Un documento ritorna sul tema, centrale in questi mesi,
relativo all’adozione dei
Sistemi di
Gestione della salute e sicurezza del lavoro (
SGSL),
sistemi che definiscono le modalità per individuare le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica
aziendale di prevenzione.
In questo articolo -
una sintesi integrata e riassuntiva delle relazioni presentate nei
seminari svolti in Regione Toscana nelle tre Aree Vaste nei mesi di febbraio e
marzo 2010, dal titolo “Modelli di Organizzazione e di Gestione della
Sicurezza” - viene operato un
confronto
tra i modelli organizzativi per la sicurezza codificati all’art.30 del
Decreto
legislativo 81/2008 e quelli fissati
dal
D.Lgs.
231/2001.
Si sottolinea che malgrado il Testo Unico non lo ponga come
un obbligo esplicito, in vari articoli viene indicata “l’indispensabilità di adottare un modello organizzativo” per la
gestione della salute e sicurezza dei lavoratori. Ad esempio in relazione a:
- “l’art. 16 (delega di funzioni) laddove, dopo aver
declinato le modalità di validità della delega, il comma 3 afferma La delega di funzioni non esclude l’obbligo
di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da
parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo
si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4;
- l’art. 18 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
al comma 3-bis indica al datore di lavoro e ai dirigenti l’obbligo di vigilare
altresì, in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20,
22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei
predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia
riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti;
- l’art. 28 (oggetto della
valutazione
dei rischi) al comma 2 lettera d) come elemento di contenuto del documento
di cui all’art, 17 comma 1 lettera a), riporta l’individuazione delle procedure
per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri”.
Con l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 vengono introdotti i
sistemi di gestione per la sicurezza “come presupposto per avere
effetto esimente della
responsabilità
amministrativa di cui parla il dec. lgs. 231/2001 e con la presunzione del
comma 5 (i modelli adottati secondo le Linee Guida UNI-INAIL e al
British
Standard OHSAS 18001:2007 sono conformi al modello previsto dall’art. 30).
Ci troviamo, in sostanza, di fronte a tre tipi di “modelli”:
- quello definito dall’art. 30 commi 1,2,3 e 4;
- il modello riferito alle norme tecniche;
- il modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.
Il documento, che vi invitiamo a visionare, riporta poi
tutti gli elementi che ciascuno di questi tre
modelli
deve garantire.
Si evidenzia che i tre modelli “hanno, senza ombra di
dubbio, dei punti di contatto e
sovrapposizione ma anche sostanziali
differenze che, come è facile intuire, non sono di poco conto”.
Da un lato abbiamo un modello
organizzativo, ex D.Lgs. 81/2008, “atto a garantire l’adempimento degli
obblighi giuridici relativi alla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
ancorché sono ‘rintracciabili’ in vari articoli aspetti gestionali del sistema
di sicurezza aziendale, e dall’altro il modello
di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati mediante un sistema di controllo che non possa essere
aggirato se non ‘fraudolentemente’”.
L’autore si sofferma poi sul tema specifico della responsabilità amministrativa e ricorda
che con la legge 123 del 3 agosto 2007, “per la prima volta viene prevista
l’applicazione del dec.
Al di là del campo di applicazione, si sottolinea che tutte
le “società o associazioni, anche se non dotate di personalità giuridica, sono
soggette alla
responsabilità
amministrativa, quando si configurano le ipotesi previste dal
dec.
lgs. 231/2001 e cioè in seguito della commissione dei
reati di omicidio colposo e di
lesioni colpose gravi o gravissime (artt. 589 e 590 del Codice
Penale), da parte di soggetti che si trovano in un rapporto funzionale con
l’ente, a condizione che il reato sia stato commesso nell’
interesse dell’ente o a suo
vantaggio
di cui parla l’art. 11 comma c) della legge 300 del 28/9/2000”.
Secondo l’art 30 del D.Lgs. 81/2008, il
modello
organizzativo “per essere giudicato
idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa, deve
essere idoneo a prevenire la commissione dei reati da parte dei soggetti che
ricoprono una posizione funzionale nell’ente”.
E dunque perché il fattore “esimente dalla
responsabilità”
si realizzi concretamente è “necessario prendere in esame
due ipotesi:
- quella dei reati commessi dai soggetti apicali dell’ente”:
in questo caso l’ente si sottrae alla
responsabilità dimostrando “a) che l’organo dirigente ha adottato ed
efficacemente attuato, prima della commissione del fatto un modello di organizzazione
e di gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello
verificatosi; b) che il compito di
vigilare
sull’osservanza del modello sia stato affidato ad un organo di vigilanza con
poteri di iniziativa e di controllo; c) oppure che gli autori del reato lo
abbiano commesso eludendo fraudolentemente il
modello
di gestione; d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da
parte dell’organismo preposto”;
- quella del reato commesso da soggetti sottoposti: nel caso
dei “reati commessi da soggetti non apicali l’ente è responsabile solo se la
commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi
di controllo e vigilanza. E qui la norma aggiunge un’ulteriore presunzione: in
ogni caso è esclusa la violazione dell’obbligo
di vigilanza se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un modello di
gestione idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello commesso. La
differenza tra i due casi è significativa e concreta. Si viene a creare un
efficace rovesciamento dell’onere della prova”.
Veniamo ad alcune considerazioni
finali dell’autore.
Cosa deve fare un’azienda interessata ad adeguare il proprio
sistema di gestione della sicurezza tale per cui sia adeguato nell’ambito del
Testo Unico e del
D.Lgs.
231/2001?
La risposta non è semplice, tuttavia si può affermare che un’azienda interessata ad adeguare un
sistema di gestione per la sicurezza “deve:
- oppure adottare un Sistema di Gestione OHSAS 18001 (certificato
o meno) o UNI-INAIL e implementare completamente il
Sistema
e aggiornarlo in relazione alle criticità che di volta in volta riscontra;
- completare il
Modello
Organizzativo con gli aspetti non contenuti nelle norme tecniche o linee
guida (principalmente la gestione delle risorse finanziarie, il sistema
sanzionatorio interno, in parte il codice etico);
- istituire o integrare l’Organismo di Vigilanza;
- verificare nel tempo l’efficace funzionamento del Modello.
Dunque qualcosa di complesso che sembrerebbe essere più
pertinente “alle grandi aziende rispetto alle
piccole
e piccolissime (tra l’altro queste ultime rappresentano la stragrande
maggioranza del tessuto produttivo italiano)”.
Tuttavia, e “senza sminuire preoccupazioni e problematicità
che aziende e associazioni dichiarano rispetto ai sistemi di gestione per la
sicurezza”, l’autore ritiene che se in una “grande azienda” esistono “per varie
circostanze (come ad esempio l’abitudine ai sistemi qualità di prodotto), le
condizioni di base per applicare il
sistema
di gestione e la complessità dipende dalla dimensione aziendali per la
gestione di un’organizzazione efficace, viceversa nelle
piccole e piccolissime aziende, proprio per le ridotte dimensioni,
è più semplice l’applicazione di un modello organizzativo ma è più complesso
gettare le basi culturali e strategiche necessarie per implementare il sistema
di gestione”.
E sia le grandi che le piccole aziende, pur “con obiettivi e
contenuti diversificati”, hanno “necessità di un arricchimento formativo che
vada a colmare quegli aspetti che vanno dalle conoscenze di modelli e metodi
alla motivazione e politica dell’importanza di un sistema di gestione per la
sicurezza, al fine di sviluppare quel valore aggiunto che” – secondo l’autore -
“sarebbe un’ulteriore spinta alla diminuzione degli infortuni e delle malattie
da lavoro”.
Tiziano Menduto