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Anno 12 - numero 2452 di lunedì 02 agosto 2010

Rischio chimico: le faq del workshop


Pubblichiamo alcune FAQ sul rischio chimico tratte dal workshop “Rischio chimico - il ruolo dell’Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea”.

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Pubblichiamo alcune domande poste ai relatori del workshop dai partecipanti al workshop “Rischio chimico - il ruolo dell’Igienista Industriale alla luce delle novità introdotte dalla legislazione italiana ed europea", organizzato dalla sezione territoriale AIDII Toscana Emilia-Romagna, con la collaborazione dell’Ordine dei Chimici di Bologna e Ravenna e di ARPA Emilia-Romagna.


 


D. Se si ha un ambiente di lavoro con situazioni particolari e non definite nello scenario di esposizione, come si può valutare l’esposizione rispetto a quanto indicato al punto 4 della scheda di sicurezza?
R. Premessa: Principali obblighi degli utilizzatori a valle
Gli utilizzatori a valle sono soggetti ai seguenti obblighi a norma del regolamento REACH:
1. attenersi alle istruzioni contenute nelle schede di dati di sicurezza disponibili e negli scenari di esposizione allegati ad alcune di queste schede. Se l’uso che intende fare l’utilizzatore a valle non è contemplato in uno scenario d’esposizione, l’utilizzatore deve contattare il proprio fornitore affinché l’uso previsto sia inserito in uno scenario d’esposizione; è anche possibile ( in funzione del tonnellaggio) che l’utilizzatore debba redigere una propria relazione sulla sicurezza chimica;
2. contattare i fornitori nell’eventualità in cui si entri in possesso di nuove informazioni sulla pericolosità della sostanza o del preparato o si ritenga che le misure di gestione dei rischi non siano adeguate;
3. fornire ai propri clienti informazioni:
a. nel caso dei formulatori, relative alla pericolosità e alle condizioni per un impiego sicuro nonché suggerimenti adeguati sulla gestione dei rischi dei preparati di propria realizzazione;
b. se talune sostanze estremamente pericolose, candidate all’autorizzazione, sono presenti negli articoli di propria produzione in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Verificare e mettere in atto lo scenario d’esposizione
Alcune schede di dati di sicurezza saranno munite di uno scenario d’esposizione in allegato; si tratta di una novità introdotta dal regolamento REACH.
La presenza o meno di questo allegato dipenderà dalla pericolosità della sostanza e dal quantitativo prodotto dal fabbricante o dall’importatore che provvede alla sua registrazione. Se la scheda di dati di sicurezza contiene uno scenario d’esposizione, gli utilizzatori a valle devono accertarsi di soddisfare tale scenario. Le tappe principali di questa verifica figurano nel seguente paragrafo. Si rammenta che, oltre a soddisfare i requisiti del regolamento REACH, è obbligatorio continuare a soddisfare anche i requisiti della normativa in vigore in materia di tutela della salute dei lavoratori e dell’ambiente.

Controllare lo scenario d’esposizione
1. Leggere la descrizione dell’uso nella prima parte dello scenario d’esposizione (parte informativa).
Se la descrizione dell’uso diverge molto dall’impiego che si intende fare del prodotto, contattare il fornitore e discutere questi aspetti
2. Lo scenario d’esposizione contiene informazioni sulle possibili modalità di impiego della sostanza o del preparato. Confrontare queste informazioni con l’uso che si intende fare della sostanza o del preparato. Se l’uso della sostanza o del preparato comporta una maggiore esposizione (per esempio, se la sostanza è usata con maggior frequenza, in quantità maggiori o in maniera diversa da quella descritta), è possibile che non vi sia conformità con lo scenario d’esposizione; in tal caso è necessario contattare il fornitore.
3. Lo scenario d’esposizione specifica altresì le misure di gestione dei rischi. Queste misure devono essere confrontate con i provvedimenti adottati per proteggere i lavoratori, i consumatori o l’ambiente. Decidere se le misure intraprese sono altrettanto efficienti o più efficienti delle misure raccomandate nello scenario d’esposizione. Se si ritiene che le misure di gestione dei rischi raccomandate dal fornitore sono inadeguate, è necessario informarne il fornitore.
4. Se l’uso che si intende fare della sostanza o del preparato non rispecchia lo scenario d’esposizione, i lavoratori, i consumatori o l’ambiente potrebbero essere esposti a rischi. In tal caso sono possibili più soluzioni diverse:
contattare il fornitore per chiedergli di predisporre uno scenario d’esposizione che tenga conto delle condizioni d’uso in questione; modificare le prassi di lavoro; valutare più nel dettaglio se sussiste un rischio effettivo o meno; cercare sostanze o preparati meno pericolosi.

Tutti i dettagli sono riportati nella Guida per gli utilizzatori a valle.
R. DEMI



D. Qual è il selettore per la silice?
Qual è il peso delle misure nelle valutazioni del rischio?
E dire che ho concentrazioni <0,02 mg/m3 con un limite di 0,025 mg/Nm3 non è meglio di niente?
R. L'unico selettore che si avvicina, per 7 ore di campionamento, ad un decimo del Valore Limite, come prescritto dalla norma UNI EN 482/2006 per metodi con incertezza globale >30%, è il CIP 10 commercializzato dalla Ditta RECOM Industriale (il limite di quantificazione del CIP 10 è 3 μg/m3 rispetto ad una sensibilità prescritta dalla norma di 2,5 μg/m3 pari ad un decimo del TVL).
Scrivere < 20 non ha alcun valore poiché come detto occorre una sensibilità di un decimo del TLV e inoltre qual è l'incertezza globale (metodo analitico + campionamento) su 20? Forse ad essere buoni il 40% la qual cosa significa che 20 in realtà è un numero compreso tra 12 e 28.
Essendo la silice un cancerogeno di classe I IARC, le misure sono obbligatorie per valutare il rischio.
G. SCIARRA


Il documento (formato PDF, 21,5 kb).



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