, con la
collaborazione dell’Associazione Italiana degli igienisti industriali (
”.
– si è occupata di un tema particolarmente rilevante per l’entrata in vigore –
dallo scorso 26 aprile – del Capo V del Titolo VIII del
").
Per offrire ai nostri lettori ulteriori indicazioni sulle
radiazioni
ottiche e sugli adempimenti normativi, ci soffermiamo su uno degli
interventi presentati all’incontro: “
Le
radiazioni ottiche”, a cura della Dott.essa Giuseppina Bosco.
Tralasciando la parte relativa alla definizione delle
radiazioni
ottiche e agli eventuali effetti sulla salute – tutti temi già ampiamente
trattati dal nostro giornale – ci soffermiamo direttamente sui
principi della prevenzione:
- “
valutare
le radiazioni ottiche secondo le metodologie proposte dal'IEC per quanto
riguarda i
laser
e le raccomandazioni del CIE e del CEN per quanto riguarda le sorgenti
incoerenti;
- considerare eventuali lavoratori particolarmente sensibili (ad esempio senza
cristallino) o sensibilizzati (uso di sostanze chimiche fotosensibilizzanti);
- risanare, se necessario, l'ambiente di lavoro per minimizzare i livelli di
esposizione;
- proteggere il lavoratore mediante
dispositivi
di protezione individuali (
occhiali)”.
La relatrice ricorda che il
Capo V del
D.Lgs 81/2008 “stabilisce le prescrizioni minime di protezione per i
lavoratori contro i rischi per la salute e per la sicurezza derivanti
dall'esposizione alle
radiazioni
ottiche artificiali durante il lavoro”. E i limiti di esposizione a
radiazioni
ottiche (coerenti ed incoerenti) sono riportati nell'allegato XXXVII.
Non si fa invece “
nessun riferimento a
tutte quelle categorie di lavoratori esposti, per adempiere ad una determinata
mansione, a radiazioni solari”.
È dunque buona prassi, se necessario, “valutare anche questo tipo di
esposizione,
così come qualsiasi altro rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore”
(come indicato nell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008).
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza – continua l’intervento
- fino alla data del 26/04/2010 non erano
richiedibili
e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal
Capo V del Titolo VIII del D.Lgs.81/2008, ma restavano validi, “richiedibili e
sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo
VIII”.
Si ricorda che l’art. 181, comma 1 “specifica che la
valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici deve essere tale
da
identificare e adottare le opportune
misure di prevenzione e protezione facendo
particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi”.
E in particolare “le prime sono le norme tecniche nazionali (UNI,
CEI) e internazionali (
CEN, ISO), mentre le
seconde sono definite all’art. 2 comma 1 punto v) come
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente
e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”.
Tali buone prassi devono essere
elaborate
e raccolte dalle regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici
di cui all’art. 51, validate dalla commissione consultiva permanente previa
istruttoria tecnica dell’ISPESL.
In riferimento all’
obbligo di valutazione
dei rischi (facendo ricorso alle norme di buona tecnica ed alle buone
prassi) – “inteso come processo finalizzato ad individuare le adeguate misure
di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” – e
agli obblighi specifici del Capo V del Titolo VIII, l’intervento riporta alcune
annotazioni:
- “non sono previsti per il Capo V, diversamente dal IV, valori di azione;
- analoga invece l’indicazione per la stima del rischio,
che può essere condotta attraverso valutazioni qualitative, oppure ricorrendo a
modelli di calcolo o a
misurazioni
strumentali;
- si tratta di un’indicazione che rimanda a strumenti
ancora da discutere ed approfondire (tra l’altro ogni frequenza è differente
nella sua azione biologica);
- importantissima la formazione dei tecnici, anche al
nostro livello di attività di controllo”;
- “non vi sono segnalazioni di patologie acute e croniche dell’occhio in
soggetti esposti professionalmente a radiazioni UV, LUCE BLU e
IR
in qualità di addetti alle
saldature”.
L’intervento, che fa riferimento anche ad alcuni
progetti di prevenzione della patologia professionale da
radiazioni
ottiche dell’ASL Roma H e Roma B, riporta alcuni
quesiti e risposte contenute nel documento “
Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative” a
cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l’ISPESL.
Quali sono, ad esempio,
gli obblighi
formali delle aziende che occupano sino a 10 lavoratori, dal punto di vista
del documento di
valutazione
del rischio?
“Così come previsto all’art.29 comma 5 del DLgs.81/08, soltanto sino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo all’entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all’art. 6 comma 8 lettera f) e comunque non oltre il
30/06/2012 e ad esclusione delle attività lavorative indicate alle lettere a),
b), c), d) e g) nell’art. 31 comma 6, i datori di lavoro che occupano fino a
dieci lavoratori potranno continuare ad autocertificare l’effettuazione della
valutazione dei rischi in attesa delle procedure standardizzate previste dal
decreto interministeriale di cui sopra.
Resta il fatto che il datore di lavoro deve comunque effettuare o far
effettuare la valutazione dei rischi da esposizione ad agenti fisici a cura di
personale qualificato che, a partire dall’identificazione delle sorgenti e
degli esposti identifichi in quale classe di rischio i lavoratori sono stati
collocati e quali misure preventive e protettive sono state adottate e
previste.
L’indicazione operativa suggerita per le aziende è quella di richiedere sempre
una
Relazione
tecnica a firma del personale qualificato (sia che la valutazione preveda
misurazioni, sia che non le preveda)”.
Ma cosa si intende per “
personale
qualificato”?
“Con la dicitura ‘personale qualificato in possesso di specifiche conoscenza in
materia’ normalmente si intende un operatore che abbia sostenuto un corso di
qualificazione conclusosi con una valutazione positiva e documentabile dell’apprendimento.
L’assenza di qualsiasi riferimento su durata e contenuti del corso, sui
soggetti autorizzati alla valutazione ed all’espressione della certificazione
finale rendono però oltremodo problematico avallare in questa fase percorsi
formativi di qualunque tipo”.
”Informazioni utili al fine
di accertare le ‘specifiche conoscenze in materia’ possono essere ritenute le
seguenti: tipologia di formazione scolastica, eventuali corsi di
specializzazione, eventuale iscrizione ad albo (quando previsto), curriculum
professionale”.
E nell’immediato “si suggerisce di giudicare il ‘personale qualificato’
essenzialmente sulla base del rispetto delle norme di buona prassi
(apparecchiature adeguate, modalità tecniche appropriate) e del prodotto finale
(Relazione Tecnica e/o Documento di valutazione dei rischi)”.
“
Le
radiazioni ottiche”, Dott.essa Giuseppina Bosco, intervento alla giornata
di studio “Le Radiazioni Ottiche alla Luce del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.:
Problematiche e Prospettive” (formato PDF, 310 kB).