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Proroga del D.lgs. 81/08 per alcuni ambiti lavorativi
Posticipata di altri 12 mesi l’emanazione dei decreti attuativi relativi agli ambiti lavorativi di cui all'art. 3 comma 2 del decreto 81.
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Con legge 26 febbraio 2010, n. 25 è stato convertito, con modificazioni, il
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative.
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed è in
vigore dal 28 febbraio scorso.
Modificazioni apportate in sede
di
conversione al decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194. All’articolo 6, dopo il
comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
9-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela
della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole “entro
ventiquattro
mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trentasei mesi”.
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Questa modifica al D.lgs.
81/08 pospone di ulteriori 12 mesi (da 24 a 36) i termini per la
decretazione relativa all'applicazione del Testo Unico in particolari
ambiti
lavorativi, quali quelli citati nell'art. 3 comma 2 del T.U., quindi:
- attività
lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271
- attività in
ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272
- il settore
delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298
- il trasporto ferroviario di cui alla legge 26
aprile 1974, n. 191.
D.lgs. 81/08 - Articolo 3 -
Campo di
applicazione [...] 2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento
dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei
servizi di
protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie,
di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli
organi con
compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università,
degli
istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta
formazione
artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di
ogni
ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del
decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di
trasporto
aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo
sono
applicate tenendo conto delle effettive, particolari esigenze connesse
al
servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese
quelle per
la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di
operazioni ed attività
condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché
dalle
altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal
Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale,
individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata
in
vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai
Ministri
competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale,
della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano,
sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul
piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di
interesse
delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della
Guardia
di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del
personale
militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le
biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari
vincoli di
tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi
decreti, da
emanare entro ventiquattro mesientro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.
400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri
del
lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere
della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a
consentire
il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della
normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui
al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al
decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da
pesca, di
cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione
delle
disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo
decreto con
la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge
26
aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.
[...]
Anch'io avevo inizialmente interpretato male la modifica, ma leggendo con più attenzione risulta chiaro che la modifica riguarda il secondo periodo in cui gli "istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado" non sono citati.
Attenzione a non confodersi con il primo periodo, come indicato erroneamente in diversi altri siti.
Quindi, secondo me, non c'è nessuna svista nell'articolo, bensì un chiarimento
Andrea RSPP
Autore: mauro banchini
03/03/2010 (17:37)
chiedo se la vostra sia stata una voluta svista riguardo all'applicazione della proroga del d.lgs.81/08
ad un settore quale quello "degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado" o se esiste qualche altra norma per cui per tale settore la proroga non sia efficace.