Pubblicità
Milano, 15 Lug - Si riporta un commento all’interessante sentenza del Tribunale
di Asti del 22 ottobre 2010 che ha giudicato la responsabilità penale di un
datore di lavoro, del consulente esterno e del medico competente aziendale per
gravi patologie da movimenti e sforzi ripetuti contratte dai lavoratori. La
pronuncia fa il punto sul valore delle linee guida nei procedimenti penali a
carico dei professionisti della prevenzione.
di Anna Guardavilla
La sentenza del Tribunale di Asti si
segnala per il suo particolare interesse in quanto affronta in maniera
approfondita i seguenti temi:
2)
il
valore delle linee guida nei procedimenti penali
3)
le
responsabilità del medico competente
4)
le
responsabilità del consulente esterno.
Nella fattispecie, l’amministratore
delegato di una s.p.a., il medico competente della stessa e il consulente
esterno sono stati chiamati a rispondere del reato di lesioni personali gravi a
seguito dell’emergere di malattie da movimenti e sforzi ripetuti contratte da 6
dipendenti. L’azienda si occupava della produzione di motori per autovetture o
camion e il lavoro era strutturato su linee di montaggio in cui venivano assemblate
le varie parti del motore.
In particolare
l’insorgenza delle
malattie
professionali era da porre in nesso di causalità con la mancanza di visite
da parte del medico competente, con la mancata assunzione di misure di
prevenzione da parte del datore di lavoro e con l’erronea e lacunosa
valutazione del rischio derivante dalle singole postazioni lavorative secondo
il
metodo
Ocra, valutazione commissionata dall’azienda ad un consulente esterno.
Il consulente
esterno svolse l’incarico finché, a seguito di contestazioni mosse dallo
Spresal, si ricorse ad un noto esperto del metodo OCRA che effettuò una
verifica della valutazione che a quel punto venne corretta da un altro studio
di consulenza e risultò alla fine idonea. Nonostante gli studi prodotti dal consulente
mostrassero una situazione ottimale per quasi tutte le postazioni e nessuna
postazione a “rischio” di insorgenza di malattia, continuavano a manifestarsi
malattie
muscolo
scheletriche o comunque insorgenze di patologie lavoro correlate.
1) Il metodo OCRA
Per descrivere
l’utilità di tale metodo, il Tribunale cita un passaggio delle
linee
guida della Regione Veneto, ove si afferma che “l’individuazione di un
nesso causale fra attività lavorative e patologia che sta alla base
dell’individuazione dell’esistenza di una tecnopatia può risultare difficoltoso
soprattutto nel caso di affezioni ampiamente diffuse tra la popolazione
generale indipendentemente da fattori lavorativi, come quelle di cui stiamo
parlando…va sottolineato che nel caso di una patologia a carico di un arto
superiore o di un distretto di esso deve esservi un’effettiva presenza di
fattori di sovraccarico specifici riguardanti la struttura anatomo funzionale
interessata dalla patologia”.
Tale metodo “non ha
dunque come finalità quella di accertare l’esistenza del nesso causale ma può
fornire indicazioni sull’indice di rischio di una postazione di lavoro e sui
muscoli o legamenti maggiormente interessati dalla lavorazione”.
Viene inoltre
sottolineato dalla sentenza come il metodo Ocra consenta di individuare con
precisione quali sono non solo gli arti ma anche le singole articolazioni
interessate dagli
sforzi
ripetuti: si tratta dell’assenza (o la presenza) di carico (o di criticità)
per un singolo settore (o struttura) funzionale. Elemento che può assumere
rilevanza al fine di comprendere se le mansioni concretamente svolte dal
lavoratore siano da porre in nesso di causalità con le malattie poi
riscontrate.
Per quanto concerne
la
sorveglianza
sanitaria, essa “può riguardare i singoli lavoratori (con identificazione:
dei soggetti portatori di condizioni di "ipersuscettibilità" ai
rischi presenti – per evitare l’insorgenza della malattia; oppure di eventuali
patologie nella fase preclinica – per evitare l'aggravamento della malattia;
dei soggetti con patologie conclamate – per adottare misure protettive
adeguate) oppure gruppi di lavoratori (valutando le malattie che hanno colpito
un gruppo di lavoratori esposti al medesimo rischio è possibile approfondire e
migliorare l’indice OCRA, verificare la possibilità di intervenire sulle
postazioni o comunque di porre in essere attività di prevenzione).
1)
allorché
l’indice di rischio OCRA è superiore a 2,2;
2)
quando
vi è presenza di più casi di malattie muscolo scheletriche lavoro correlate.
Si tratta dunque di
una sorveglianza che può prescindere dall’esistenza del metodo Ocra.”
2) Le linee guida
La sentenza specifica
in maniera efficace la funzione e il valore delle linee guida nei procedimenti
penali.
“Nelle linee
guida”, che nella controversia in oggetto hanno avuto un ruolo rilevante ai
fini della verifica della mancanza della diligenza professionale nell’attuazione
degli adempimenti di salute e sicurezza sul lavoro da parte dei vari soggetti,
“è normalmente contenuta la più compiuta e particolareggiata indicazione del
sapere scientifico di un determinato settore. Da ciò consegue che nei
processi per reati colposi (soprattutto quelli in campo medico) le linee guida
vengono spesso in rilevo, poiché da esse possono essere tratti sia elementi
indispensabili per l’individuazione del comportamento corretto da seguire e
sia il “modello di agente” [colui che agisce, n.d.r.].
Le linee guida
costituiscono dunque lo “stato dell’arte” delle acquisizione del sapere
scientifico; da ciò deriva che esse costituiscono, al contempo, fonte
dell’obbligo di adeguamento e metro della diligenza richiesta a chi opera in un
determinato settore.
È evidente dunque
l’importanza delle linee guida, anche a prescindere dalla circostanza che nel
caso in esame a tali linee guida viene fatto espresso riferimento anche a
livello legislativo, poiché esse sono l’insieme delle regole cautelari che,
secondo la migliore scienza ed esperienza, sono destinate a prevenire il
verificarsi di determinati eventi dannosi o pericolosi.”
Pertanto “i
medici competenti, i datori di lavoro ed i consulenti di questi ultimi erano
senz’altro tenuti alla conoscenza delle linee guida relative al metodo OCRA
per organizzare al meglio il lavoro in strutture imprenditoriali aventi ad
oggetto lavorazioni a rischio, in quanto estrinsecantesi in movimenti degli arti superiori ad elevata
ripetitività .”
Si ricordi anche la
definizione di “linee guida” contenuta nel
D.Lgs.
81/08 ai sensi del quale sono tali gli “atti di indirizzo e coordinamento
per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti
dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano” (art. 2 comma 1 lett. z) D.Lgs. 81/08).
3) Le
responsabilità del medico competente
La pronuncia del
Tribunale di Asti ha stabilito la condanna anche a carico del
medico
competente. In materia di prevenzione delle patologie muscolo-scheletriche,
il Tribunale premette che tale soggetto “ha il dovere di sottoporre i
lavoratori dell’azienda (della quale è egli stesso legato da rapporto di
lavoro) a controlli periodici, solitamente triennali; ha il dovere di
individuare i sintomi che possono preludere all’insorgenza di malattie muscolo
scheletriche; ha il dovere di informare i propri pazienti-lavoratori delle
problematiche inerenti a tali malattie nonché dei sintomi che normalmente si
accompagnano ai CTD. Deve poi essere ricordato che la sorveglianza sanitaria
“obbligatoria” deve essere attivata non solo quando sono presenti lavoratori
addetti a postazioni con indice Ocra superiore a 2,2 ma anche quando
nell’azienda si verificano più casi di malattie muscolo scheletriche.”
Il Tribunale cita a
tal proposito le
linee guida per la formazione continua e l’accreditamento
del medico del lavoro - revisione del 2006 – in cui viene indicato,
riportando linee guida del 2004, che “il
medico
competente ha il dovere di eseguire controlli periodici ma anche mirati nei
confronti dei lavoratori affette da patologie; tali patologie possono essere
sia legate al lavoro sia del tutto sconnesse dall’attività lavorativa; ha il
compito specifico di valutare le singole postazioni di lavoro in relazione alle
specifiche malattie dalle quali è affetto il lavoratore; ha il dovere di
visitare ed informare il lavoratore, al fine di consentirgli una piena tutela
della propria salute; ha il dovere di fornire eventualmente una valutazione
negativa per il reinserimento del lavoratore affetto da determinate patologie;
ecc…”.
E conclude: “si
deve dunque ritenere provato il nesso di causalità tra le omissioni del medico
competente e l’insorgenza delle malattie: è ragionevole ritenere che se il m.c.
avesse correttamente posto in essere il comportamento doveroso a lui spettante
in forza delle norme sopra indicate nonché in forza alle regole di esperienza e
se avesse dunque agito con perizia, diligenze e prudenza nello svolgimento del
proprio lavoro, le malattie muscolo scheletriche non sarebbero insorte.”
4) Le
responsabilità del consulente esterno
Di grande interesse
è il passaggio della sentenza avente ad oggetto la fonte delle responsabilità a
carico del consulente esterno, responsabilità che ovviamente si aggiunge a
quella del datore di lavoro dell’azienda “committente” lo studio sulla
valutazione dei rischi. Secondo il Tribunale, “il contratto di appalto tra
l’azienda e lo studio di consulenza è la fonte dell’obbligo gravante su
quest’ultima. Le malattie lavoro correlate occorse ai dipendenti
dell’azienda hanno come antecedente causale l’errata valutazione del rischio,
ergo di tale malattia ne deve rispondere chi ha posto in essere tale
antecedente […] (si veda al proposito Cass. 4.7.2007 n. 25527)”.
Poiché “lo studio
di consulenza aveva dunque assunto un obbligo di garanzia”, esso “deve
rispondere per le conseguenze del proprio operato non solo nei confronti della azienda
(eventualmente per inadempimento contrattuale) ma anche verso i lavoratori che
hanno subito conseguenze lesive dalla imperizia e dalla negligenza usate nella
redazione del metodo Ocra.”
In tempi
relativamente recenti, peraltro, con la
sentenza
n. 15050 del 26 giugno 2009, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato la
responsabilità di un consulente aziendale per la sicurezza sul lavoro
incaricato - da parte della società datrice di lavoro di un lavoratore poi
infortunatosi - di redigere una analisi (e quindi una relazione) preliminare
sullo stato dei macchinari esistenti in azienda, propedeutica alla valutazione
dei rischi che sarebbe stata poi elaborata dalla committente stessa.
In tale occasione la Corte aveva precisato che
“nessuna incidenza può avere ai fini della responsabilità della società
ricorrente per l’inadempimento dell’obbligazione a suo carico, consistente
nella segnalazione alla committente dei macchinari esistenti in azienda, non
conformi alla normativa di sicurezza, la circostanza che non era stata redatta
la relazione di sicurezza con la valutazione dei rischi e che questo compito
facesse carico all’azienda datrice di lavoro, dovendo anzi rilevarsi che detti
ulteriori adempimenti previsti dal denunciato d.lgs. n. 626 del 1994 [ora
D.Lgs. 81/08, n.d.r.] presuppongono l’analisi della sicurezza dei macchinari e
dell’ambiente di lavoro.”