La Giunta Regionale del Veneto ha reso pubblico un parere circa l’applicazione
del D.lgs. 81/08 alle associazioni sportive ed alle associazioni di promozione
sociale.
L’ambito del volontariato è considerato dal D.lgs.
81/08, così come modificato dal D.lgs. 106/09, e sostanzialmente divide i volontari in due
categorie:
- i volontari di Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino e speleologico,
Protezione Civile e di cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,
n. 381
- i volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266 e del servizio civile
Per quanto riguarda il primo gruppo, i volontari sono a tutti gli
effetti
equiparati a lavoratori:
|
D.lgs. 81/08, Art. 3, comma 3bis
“[...] le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate
tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle
rispettive
attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con del Ministero del
lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Dipartimento della
protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.”. |
In attesa dei decreti attuativi si applicano le nome del D.Lgs 81/08
(fatti
salvi i casi in cui siano già stati emanati dei decreti attuativi ai sensi del D.lgs.
626/94, che rimangono validi fino all’emanazione di eventuali nuovi
decreti
attuativi ai sensi del Decreto 81).
I volontari del secondo gruppo sono invece equiparati a lavoratori
autonomi.
Il parere della Regione Veneto affronta la questione poco chiara dei
collaboratori che prestano attività a titolo gratuito o con mero
rimborso spese
in favore delle Associazioni di promozione sociale e sportive
dilettantistiche.
Secondo quanto indicato nella nota, l''attività di volontariato svolta
presso
questo tipo di Associazioni può essere equiparata a quella di volontario
indicata nell’art. 2 della legge 1 agosto 1991 n. 266:
|
“Art.2.
Attività di volontariato
1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve
intendersi
quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro
anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.” |
Di conseguenza il campo di applicazione è l’art. 3 comma 12bis del
D.lgs.
81/08:
|
“Art. 3
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991,
n. 266,
e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le
disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui
all’articolo 21. [...]” |
In
sostanza i richiamati soggetti dovranno:
“a) utilizzare
attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al
titolo III -D.Lgs. 81/08;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III - D.Lgs. 81/08;
c) ove svolgano la propria attività nell’ambito di un datore di lavoro,
questi
è tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare e, ove ciò non sia
possibile,
ridurre al minimo i
rischi da interferenze tra la prestazione del
volontario e
altre attività svolte, nell’ambito della medesima organizzazione, dal
personale
dipendente;
d) inoltre, il titolare dell’organizzazione (Presidente
dell’Associazione) è
tenuto a fornire loro dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui il volontario è chiamato ad operare e sulle misure
di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.”
E’ necessario inoltre considerare gli obblighi prevenzionistici delle
Associazioni di promozione sociale e delle Associazioni sportive
dilettantistiche nell’uso di palestre, impianti o altri immobili in
concessione. Sussiste infatti un obbligo generale di carattere civile e
penale
in capo alle associazioni medesime che devono garantire la sicurezza ai
propri
associati durante le attività svolte.
A questo proposito è parere della Regione Veneto che tale l’obbligo
venga
assolto mediante l’impegno a rispettare le prescrizioni d’uso previste
dall’Ente proprietario o dal gestore, dei locali o impianti in
questione, che
avrà provveduto alla valutazione dei rischi ed avrà approntato le
misure
di prevenzione volte alla
gestione delle emergenze e degli incendi.
Il Presidente dell’Associazione dovrà informare i volontari delle
prescrizioni
d’uso ricevute dal concedente.
Regione
Veneto
- Giunta Regionale - Protocollo n. 345294/50.00.03.03 del 22 giugno -
Applicazione del D.lgs. 81/08 e s.m.i. alle associazioni sportive ed
alle
associazioni di promozione sociale. Parere.
Federica Gozzini