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Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
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Anno 11 - numero 2275 di giovedì 05 novembre 2009
La sorveglianza sanitaria Un approfondimento sulla sorveglianza sanitaria: cosa comprende, dove deve essere attivata, i giudizi di idoneità, gli accertamenti integrativi, la cartella sanitaria e di rischio, i diritti e i doveri dei lavoratori. Dal bollettino “Toscana RLS”.
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Presentiamo un approfondimento sulla sorveglianza sanitaria tratto dal
Bollettino dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, Toscana
RLS.
La sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs
81/08 come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato
di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa.
In pratica si tratta di un’attività complessa volta a tutelare la salute dei
lavoratori e a prevenire l’insorgenza di malattie professionali, si può
definire come la somma delle visite mediche, delle indagini specialistiche e di
laboratorio, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico,
al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori nei confronti del rischio
lavorativo.
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La sorveglianza sanitaria deve essere attivata in tutti i luoghi di lavoro nei quali
sono presenti dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori. Naturalmente
prima devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti, tecnici e/o
procedurali per eliminare o ridurre tali rischi.
Essa comprende:
• visita preventiva che ha lo scopo
di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere
esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. Essa
deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare, e deve essere
ripetuta nel caso di cambio mansione. Le recenti
modifiche al Testo Unico portate dal D.Lgs 106/2009 (entrate in vigore
dallo scorso Agosto) hanno introdotto la possibilità di effettuare la visita
preventiva anche in fase preassuntiva, prima cioè che si siano concluse le
pratiche burocratiche dell’assunzione .
• successive visite periodiche
mirate a controllare che l’esposizione a tali rischi non abbia prodotto dei
danni cioè abbia provocato l’insorgenza di malattia e a confermare l’idoneità
del lavoratore a svolgere la sua mansione.
• visita straordinaria richiesta dal
lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro,
spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o no.
• visita alla cessazione del rapporto di
lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari
rischi (es. amianto)
• visita al rientro al lavoro dopo
un periodo di assenza per malattia di almeno 60 giorni
La visita, si conclude con l’espressione di un giudizio di idoneità alla mansione specifica (scheda 1) che deve
essere consegnato in forma scritta al lavoratore e al datore di lavoro.
La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente, una delle figure del
sistema di prevenzione aziendale, si tratta di un medico specialista in
medicina del lavoro (o discipline analoghe) cioè di un medico che ha
approfondito i suoi studi sugli effetti dannosi per la salute dei vari rischi
presenti sui luoghi di lavoro.
Il medico competente è nominato dal datore di lavoro. Egli deve compilare per
ciascuna mansione
presente sul luogo di lavoro un protocollo sanitario e di rischio. Deve cioè
elencare i rischi che ha individuato tramite il sopralluogo (che è la visita
delle varie postazioni del ciclo produttivo), il documento di valutazione dei
rischi, le schede tecniche delle sostanze utilizzate ed i risultati di
eventuali misure ambientali.
Una volta individuati i rischi e la loro entità deciderà la periodicità della
visita medica e degli accertamenti
integrativi (scheda 2) che riterrà necessari per poter esprimere un giudizio di
idoneità.
Il giudizio di idoneità
Al termine della visita e degli eventuali esami aggiuntivi il medico
competente esprime un giudizio di idoneità alla mansione specifica cioè alla
mansione alla quale è adibito il lavoratore, esso può essere:
- idoneo alla mansione
specifica
- temporaneamente non idoneo alla mansione specifica (significa che
le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore
alla sua mansione sono solo temporanee, cioè è previsto un miglioramento nel
tempo)
- idoneo con prescrizioni
o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con
particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi
dell’attività lavorativa oppure riducendo il ritmo di lavoro)
- non idoneo alla mansione specifica in questo caso il medico
competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli
consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto, in questo
caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione
concordata con il medico, ricordiamo però che se può essere dimostrato che
non ci sono mansioni alternative la non idoneità può essere causa di
licenziamento.
Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al
lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico
di medicina del lavoro (PISLL) della ALS entro 30 giorni. Verrà sottoposto a
visita da una specifica commissione medica che potrà modificare o confermare
il giudizio del medico competente.
Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL. |
Si tratta di esami aggiuntivi (su sangue, urine o strumentali) che il
medico competente ritiene necessari per poter esprimere il giudizio di
idoneità.
Audiometria: serve a valutare la
funzione uditiva. Viene utilizzato quando la mansione espone al rischio
rumore. È un esame non invasivo che deve essere eseguito in un ambiente
silenzioso, preferibilmente all’interno dell’apposita cabina detta “silente”.
Spirometria: è l’esame che valuta
la funzione respiratoria, si utilizza nei casi di esposizione a polveri di
varia natura, ad agenti chimici volatili, a fumi di saldatura, a vapori.
Elettrocardiogramma a riposo o
sottosforzo: valuta parte della funzionalità cardiaca, può essere utile
per valutare l’idoneità a mansioni che comportano sforzi fisici intensi o che
si svolgono in altezza.
Esami del sangue e delle urine: in
genere si ricercano i valori che indicano la funzionalità di rene, fegato e
dei componenti ematici (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine)
Monitoraggio biologico: in caso di
esposizione ad alcune sostanze
chimiche (come alcuni solventi) è possibile rintracciarne le tracce nei
liquidi biologici (in genere urine), la quantità rilevata indica se il grado
di esposizione è accettabile o supera i limiti consentiti.(per alcune
sostanze esistono dei valori limite all’interno dei quali si ritiene che la
maggior parte dei lavoratori possa essere esposta senza danni per la salute)
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Diritti e doveri dei lavoratori
I lavoratori in tema di sorveglianza sanitaria hanno il diritto di:
• fare ricorso contro il giudizio del medico al servizio di medicina del lavoro
della ASL (PISLL) qualora il lavoratore stesso lo ritenga immotivato o
ingiustificato in relazione al suo stato di salute.
• poter accedere ai dati sanitari che lo riguardano,
• avere spiegazioni ed informazioni dal medico sul proprio stato di salute,
• ricevere copia del documento sanitario e di rischio, essere sottoposto a
visita qualora il lavoratore ritenga di avere problemi sanitari connessi con la
sua attività lavorativa.
Il lavoratore deve essere cosciente del fatto che la sorveglianza medica è uno
strumento di tutela della propria salute; pertanto deve collaborare con il
medico competente fornendogli tutte le informazioni richieste sul proprio stato
di salute.
Ricordiamo che l’obbligo per il lavoratore di sottoporsi, con le periodicità
che gli vengono comunicate, alle visite ed alle indagini che il medico ritiene
necessarie è contenuto nel D.Lgs
81/08 (art. 20 comma 2 lettera i)
La cartella sanitaria e di rischio
E’ uno degli strumenti del medico competente, egli deve istituirne una per
ciascun lavoratore, essa contiene dati sanitari soggetti a segreto professionale
quindi deve essere custodita in luogo sicuro in forma sigillata.
Il datore di lavoro non deve avere accesso ai contenuti della cartella
sanitaria e di rischio. Il lavoratore ha diritto in qualunque momento a
ricevere copia della sua cartella se ne fa richiesta. Ne riceverà comunque una
copia alla cessazione del rapporto di lavoro. Il D.LGS 81/08 nell’allegato 3 A
ha previsto i contenuti minimi che il medico competente, nel corso della
sorveglianza sanitaria, debba raccogliere e registrare nella cartella sanitaria
e di rischio, tra questi fondamentali sono i rischi cui il lavoratore è esposto
con i relativi livelli di esposizione quando presenti.
Antonella Bruschi
Dipartimento di Prevenzione USL 5 Pisa
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