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Il 6 ottobre 2010, durante la Convention “Ambiente Lavoro”
di Modena, si è svolto il seminario organizzato da
MECQ
srl e COGITA srl, dal titolo “
D.Lgs.
81/2008 art. 26 e art. 30 – oltre il DUVRI: la gestione delle ditte in appalto.
Qualifica dei fornitori e rinnovo, contratti di appalto, costi della sicurezza,
coordinamento sul campo e vigilanza”.
Nel seminario - curato da Alberto Gandini (COGITA S.r.l.) e
Rossetti Rossano (MECQ S.r.l.) – partendo dal quadro legislativo si analizzano i principali aspetti riguardanti la gestione
degli appalti, dalla corretta definizione dell’oggetto del contratto, alla
qualifica dei fornitori, al controllo dei
subappalti, sino alla evidenze documentali ed alle registrazioni
necessarie a dimostrare e a documentare, ex post, il rispetto degli adempimenti
richiesti dalla normativa.
Riguardo alla normativa
i relatori si soffermano su:
- D.lgs. 81/2008: i contratti di
appalto per quanto attiene la sicurezza e salute sul lavoro sono regolamentati
nell’articolo 26. E vengono sottolineati, in relazione ai temi dell’incontro,
il comma 1, 4 e 5;
- D.lgs. 276/2003 “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30”: con riferimento all’articolo 29 (Appalto) e 30
(Distacco).
Dopo aver definito chi sia un
lavoratore (“indipendentemente dalla
tipologia
contrattuale svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiare”), vengono affrontate le
responsabilità del datore di lavoro.
Il reato ipotizzabile “è quello che nel caso di un contratto
non genuino, il Lavoratore possa essere di fatto considerato come
distaccato”.
Il
Datore
di Lavoro dovrebbe “provvedere a tutti gli adempimenti applicabili ai
propri lavoratori, quindi nel caso di infortunio per una attività che non
rientra nell’ambito del ciclo produttivo dell’Azienda ma che è stata appaltata
e della quale dunque non è stata fatta la valutazione dei rischi, il
committente
potrebbe essere accusato di omessa valutazione dei rischi, mancata
sorveglianza
sanitaria, mancata formazione etc…”.
Altre responsabilità possono essere relative al “mancato
riconoscimento dei costi della sicurezza” e al “mancato coordinamento e
vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione da parte della
Committente”.
In relazione agli
aspetti
tecnici e, in particolare alla
qualifica
dei fornitori, “quali
documenti
chiedere per evitare di dover rispondere in solido per i Lavoratori delle
ditte
in appalto per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi e/o per gestire correttamente l’appalto”?
Un esempio di documenti
richiedibili:
- “Certificato di iscrizione alla CCIA;
- Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità
tecnico-professionale art 26 comma 1 lettera a) punto 2 del D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81;
- i codici, di posizione INPS e INAIL;
- documentazione comprovante la regolarità dell’assolvimento
degli obblighi assicurativi e contributivi alla data della richiesta di
qualificazione (
DURC);
- Libro unico di ciascun dipendente operante all’interno del
contratto di appalto;
- idoneità sanitaria alla mansione per ciascun dipendente
operante all’interno del contratto di
appalto
ai sensi dell’art 41 D.Lgs. 81/08 e succ. mod. e ai sensi della L.131/2003;
- gli estremi di assicurazioni RCT e RCO contratte
volontariamente, i relativi massimali, le eventuali rinunce di rivalsa;
- documento relativo ai rischi introdotti all’interno
dell’azienda nell’ambito del
contratto
di appalto;
- referenze, iscrizione ad albi, certificazione di qualità e
simile documentazione integrativa;
- nomina del
Caposquadra
che coordina i Lavori all’interno del contratto di appalto”.
È evidente – continuano i relatori - che avere a
disposizione molti documenti e elementi, “può essere un bene ai fini della
tutela dei Lavoratori, ma dall’altro una ingerenza che vi potrebbe rendere corresponsabili”.
Riguardo alla
definizione
del contratto di appalto, si ricorda che “i
capitolati tecnici all’interno del contratto di appalto oltre a
circoscrivere in maniera inequivocabile l’appalto (per la garanzia della sua
genuinità) sono anche lo strumento con il quale l’Ente è in grado di dimostrare
di avere sotto controllo l’attività (pensiamo alla
manutenzione
dei carroponte, piuttosto che dei carrelli elevatori)”.
Inoltre i
costi della
sicurezza “sono uno degli elementi meno evidenti ma più importanti per la
tutela della
Committente
nel caso di infortunio grave o gravissimo di un Lavoratore di una ditta in
appalto”. E non solo per la Committente: “la mancata indicazione dei costi per
la sicurezza implica la nullità del contratto, il che significa che se
l’appaltatore nel caso in cui si accorga di richieste importanti da parte della
Committente di predisposizioni di sicurezza non preventivate (esempio reti di
sicurezza nel rifacimento di un tetto etc.) può richiederne il pagamento o
l’annullamento del contratto”.
Ma quali sono i costi della sicurezza da indicare nel
contratto di appalto?
Esiste, a questo proposito, una linea guida della conferenza
regioni e provincie autonome (“al momento unico riferimento”) all’interno della
quale “vengono definiti come costi della sicurezza: i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
La definizione dei costi deve essere: “congrua, analitica
per voci singole, a corpo o a misura (quindi non a percentuale), riferita ad
elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini
ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di
sicurezza del committente”. Se un elenco prezzi non è applicabile o
disponibile, “si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da
indagini di mercato”.
In particolare “le singole voci dei
costi
della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per
la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la
posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento”.
Riguardo alla
gestione
del contratto di appalto è poi importante “evidenziare e registrare il
coordinamento quotidiano tra i preposti
delle ditte in
appalto”.
Lo si può fare “facendo un verbale di sopralluogo prima di
iniziare l’attività lavorativa, poi aggiornandosi quotidianamente sulle
eventuali variazioni delle condizioni iniziali”.
In merito alla vigilanza,
la committente “deve vigilare sul rispetto delle misure indicate nel DUVRI”:
“questo a garanzia del rispetto delle regole e come assicurazione che i costi
sostenuti siano effettivi. La vigilanza serve anche al rinnovo della qualifica
della ditta per altri appalti. È importante, nei contratti di appalto, dare
evidenza dei costi sostenuti dalla committente per la vigilanza”.
Concludendo, oltre il
DUVRI
(Documento Unico per la Valutazione Rischi da
Interferenze,
un obbligo in materia di sicurezza del lavoro) la
Committente
deve:
- “scrivere bene i contratti;
- inserire i costi della sicurezza;
- gestire i contratti nella quotidianità”.
È necessario “gestire il
processo
degli appalti, suddividendo all’interno dell’Ente le responsabilità”. Se
questa gestione non è adeguata, “si manca il rispetto dell’articolo 30 del
D.Lgs. 81/2008”.
Tiziano Menduto