|
|
|
|
 |
|
Dal 1999 quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro per RSPP, RLS, tecnici della prevenzione, esperti 81/08, consulenti e addetti alla sicurezza. |
|
|
|
Anno 12 - numero 2448 di martedì 27 luglio 2010
Indicazioni operative per la sicurezza di macchine e attrezzature Da Ispesl e Regione Lombardia, indicazioni operative/procedurali, aggiornate al D.Lgs. 106/09, relative alla sicurezza impiantistica di macchine e attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro: impianti elettrici, apparecchi di sollevamento e a pressione.
google_ad_client
|
Ultimo
aggiornamento del 24 gennaio 2012
|
Un’analisi degli eventi incidentali in Italia mostra che nella maggior parte
dei casi alla base di tali eventi è presente una carenza impiantistica e/o
operativa.
Per questo motivo assume particolare rilevanza il primo protocollo d’intesa
firmato dall‘ ISPESL e dalla Regione
Lombardia dal titolo “Indicazioni
operative e procedurali sull’applicazione del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli aspetti inerenti la sicurezza impiantistica delle
macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di lavoro”.

Il documento, un aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali alla
luce delle integrazioni e modifiche introdotte dal D.
Lgs. 106/2009, è stato redatto da un
gruppo di lavoro misto costituito sia da funzionari delle ASL che dei
Dipartimenti ISPESL
della Lombardia e riguarda tre tipologie di attrezzature e impianti che sono oggetto
di controllo e/o verifica da parte dei due enti:
- impianti
elettrici;
- apparecchi
di sollevamento;
- apparecchi
a pressione (PED).
Il documento indica alcuni importanti aspetti
generali relativi alla sicurezza
impiantistica:
- non sono previste nel Testo Unico “indicazioni sulle modalità e/o criteri per
l’effettuazione delle verifiche
periodiche, che sono demandate a successivi decreti ministeriali, come
previsto dall’art. 71, comma 13, per le attrezzature di lavoro (sollevamento e
pressione) e dal successivo art. 86, comma 2, per gli impianti
elettrici”. Si “ritiene pertanto ragionevole per tutte le tipologie di
attrezzature e/o impianti già sottoposti al regime delle verifiche
periodiche prima dell’entrata in vigore del decreto procedere secondo le
modalità tecnico – operative – amministrative già in uso; per le nuove
attrezzature introdotte con il decreto correttivo nell’Allegato VII ( ascensori
e montacarichi da cantiere, carrelli semoventi, piattaforme di lavoro auto
sollevanti, ecc.) si ritiene necessario rinviare l’attivazione del regime delle
verifiche periodiche a dopo l’emanazione del decreto attuativo”;
- “in assenza del medesimo decreto attuativo, si ritiene di non poter dare
attuazione a quanto previsto dall’art. 71, comma 12. Pertanto, sino a quando
non sarà possibile avvalersi dei soggetti previsti da quest’ultimo, le ASL e
l’ISPESL dovranno adottare i necessari provvedimenti atti a garantire la più ampia copertura del servizio,
tenuto conto delle risorse disponibili e di priorità basate sulla analisi di
rischio”;
- “per quanto riguarda l’applicazione dell’art. 21 del decreto ai lavoratori autonomi “si ritiene che
tali obblighi riguardino tutti i lavoratori autonomi con la sola eccezione dei
lavoratori autonomi che svolgono attività di natura intellettuale (per es.
medici)”.
Per quanto attiene agli obblighi derivanti dal DPR 462/01, relativamente alle verifiche periodiche “si ritiene, salvo
diverso pronunciamento ministeriale, che:
- “gli impianti
elettrici non vadano annoverati fra le ‘attrezzature di lavoro’ (secondo la
definizione di cui all’art. 69 del decreto) discendendone pertanto che i
lavoratori autonomi e le altre categorie di lavoratori citati all’art. 21 non
rientrano nel campo di applicazione del Capo III (Impianti ed apparecchiature
elettriche) del Titolo III del decreto; per essi conseguentemente non si
applicano le disposizioni dell’art. 86;
- in materia di verifiche periodiche, ai
lavoratori autonomi di cui all’art. 21 non risultano altresì applicabili le
disposizioni del DPR 462/01;
- per questi lavoratori restano comunque
pienamente applicabili le disposizioni di cui al DM 22/01/2008 n. 37 in materia
di installazione e esercizio degli impianti
elettrici”.
Infine si ricorda che nel Testo Unico all’art. 80 dopo il comma 3 è previsto il
comma 3-bis e “l’impianto sanzionatorio di tale articolo è previsto all’art. 87 del
decreto che, al comma 3, lettera d) prevede una sanzione per la violazione
dell’art. 80 commi 3 e 4”. Il documento ritiene che “tale precetto
sanzionatorio debba essere interpretato come riferito in realtà al comma
3-bis”.
Riportiamo ora alcuni degli aspetti
specifici inerenti gli apparecchi di sollevamento, rimandando al documento
per una lettura più esauriente e per gli aspetti relativi agli impianti
elettrici e agli apparecchi a pressione.
Intanto si ritiene che “la classificazione
dell’apparecchio di sollevamento, riferita alla modalità di utilizzo, sia
compito del datore di lavoro, eventualmente di concerto con l’RSPP e l’RLS, e
con l’eventuale supporto da parte del tecnico verificatore”. Ricordando che il
“settore di impiego, ai fini dell’individuazione della periodicità di verifica
degli apparecchi
di sollevamento di cui all’allegato VII, non coincide necessariamente con
quello individuato dal codice ATECO dell’impresa, bensì dall’effettivo luogo di
utilizzo della suddetta attrezzatura, indipendentemente dal tempo di presenza
nello stesso”.
Il datore di lavoro deve poi “effettuare per ogni singolo apparecchio una valutazione del rischio in funzione
delle condizioni di impiego (regolare leggero, regolare intermittente,
irregolare intenso, intensivo, ecc.), del regime di carico (leggero, moderato,
pesante, molto pesante, ecc.), della determinazione della classe
dell'apparecchio nel suo insieme (A1, A2, A3, A4, A5, A6,...), della
classificazione dei meccanismi, delle condizioni ambientali in cui opera
(all'aperto, al chiuso, in presenza di polveri, temperatura, atmosfere
aggressive, ecc...)”.
La valutazione,
opportunamente documentata, “potrà determinare una diversa periodicità a cui
far sottoporre l’apparecchio a verifica periodica, fatta salva l’accettazione
da parte dell’organo di controllo”.
L’eventuale mancata classificazione dell’attrezzatura da parte del datore di
lavoro “equivarrà, per il principio di cautela e salvaguardia della sicurezza,
a considerare l’attrezzatura assoggettata alla periodicità più restrittiva” tra
quelle indicate nel Testo Unico.
Ricordiamo che per le macchine “messe in
servizio dopo il 15.05.2008, si applica la procedura dell’art. 71, comma
11, D. Lgs. 81/2008 come modificato dal D. Lgs. 106/2009”.
In particolare:
- “la richiesta di intervento
presentata all’ISPESL dovrà essere formalmente completa di tutta la
documentazione (comprensiva di allegati) necessaria all’effettuazione della verifica.
In caso contrario l’ISPESL richiederà al datore di lavoro l’integrazione della
documentazione presentata”;
- “nel caso in cui venga richiesta una integrazione relativa alla
documentazione presentata l’ISPESL provvederà ad effettuare la prima verifica entro 60 gg dalla data
di presentazione della documentazione integrativa;
- “l’ASL può intervenire su richiesta del datore di lavoro, trascorsi 60 giorni
dalla richiesta all’ISPESL, solo previa verifica che l’ ISPESL
non abbia effettivamente avviato le procedure per l’effettuazione della prima
verifica periodica” (ad esempio tramite acquisizione della copia della lettera
di richiesta di verifica periodica e della ricevuta di ritorno).
Si ricorda che al momento dell’effettuazione della prima verifica periodica da
parte dell’ASL “verrà attribuito alla attrezzatura un numero o codice
identificativo”.
Posto l’obbligo di richiedere la verifica periodica in capo al datore di
lavoro, “si ritiene che in determinate circostanze e per determinati apparecchi
( macchine a noleggio con contratti di brevissima durata o giornalieri) si
possa ritenere comunque valida la richiesta di verifica
prodotta dalla società di noleggio purché sottoscritta da entrambi i soggetti”.
Concludiamo ricordando che in appendice
al documento sono presenti:
- alcune definizioni in merito agli apparecchi
di sollevamento;
- un elenco dei controlli supplementari a cui assoggettare determinate
tipologie di apparecchi
di sollevamento sottoposte a regime di utilizzo di tipo gravoso.
ISPESL,
Regione Lombardia - Maggio 2010 - Indicazioni operative e procedurali
sull’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativamente agli
aspetti inerenti la sicurezza
impiantistica delle macchine e delle attrezzature impiegate nei luoghi di
lavoro.
Commenti alla pagina.
Nessun commento attualmente presente.
Ultimi documenti inseriti nella banca dati normativa di PuntoSicuro sulla sicurezza sul lavoro. |
|
NEWSLETTER
|
Ricevi ogni giorno le principali notizie sulla sicurezza sul lavoro. Inserisci il tuo indirizzo e-mail:
|
|
|
Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica di
Mega Italia Media.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità.
Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562 Direttore responsabile: Luigi Meroni. Redazione: Pietro de' Castiglioni, Federica Gozzini, Tiziano Menduto (contattaci) - Privacy Policy
Unsubscribe: per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui
Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 produce corsi multimediali e in e-learning per la formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Realizzato con il content management system DynDevice WCMS |
|
|
|