I casi
Partiamo da un
primo caso
relativo al 2005.
Un lavoratore, socio di un’azienda specializzata nell’
installazione
di impianti elettrici ed automazioni industriali, si
trova a lavorare con un collega “presso un’azienda ortofrutticola con la
quale,
già da circa dieci anni, la sua azienda aveva siglato un contratto
d’appalto
per l’esecuzione di
manutenzioni
elettriche all’interno dello stabilimento”.
Nel corso dell'intervento di manutenzione viene richiesto un “ulteriore
intervento per un guasto ad un macchinario”: si inizia la ricerca del
guasto
“partendo dalla
macchina
per poi arrivare al quadro elettrico dell’impianto posto nella
cabina
elettrica”.
Il guasto non era stato ancora individuato, ma uno dei due colleghi si
assenta
comunicando all’altro “che se vi fosse stato bisogno di intervenire sul
quadro
avrebbe dovuto chiamarlo”. Questi invece continua il lavoro da solo e
viene
“rinvenuto morto ai piedi del quadro elettrico in posizione supina e non
a
contatto con nessun
componente
elettrico”.
La ricostruzione dei fatti successiva ha ipotizzato che, “ancora nella
fase di
ricerca guasto, senza togliere tensione dal quadro elettrico
dell’impianto,
l’infortunato abbia aperto il quadro elettrico e con la parte interna
del
braccio sinistro, all’altezza del gomito, abbia toccato delle barre
elettriche
in tensione facendo massa tramite il gomito del braccio destro che
toccava
l’anta in metallo”. La scarica elettrica ha attraversato il torace
“passando
dal braccio sinistro al braccio destro”.
Passiamo direttamente ad un
secondo caso
più recente: un infortunio avvenuto nel 2007.
Un lavoratore sta compiendo una manutenzione in una
cabina
elettrica di trasformazione. Finito il compito richiude la
porta della cella in cui è contenuto il selezionatore, ma la chiave non
esce
dal cilindro della serratura.
“Nel tentativo di sboccare la serratura” l'infortunato introduce
all'interno
della cella “un braccio rimanendo folgorato per aver toccato il
selezionatore”.
Il dispositivo “che non consente la chiusura del selezionatore con la
porta
della cella aperta era stato volontariamente manomesso”.
La prevenzione e la normativa
Gli elementi che hanno causato questi infortuni sono abbastanza
evidenti.
Nel primo caso assistiamo ad un operatore che entra in contatto con
delle barre
elettriche in tensione: un
errore
procedurale e un’insufficiente valutazione dei rischi della sua
azione.
Inoltre non indossa
DPI
idonei, come dei “
guanti
lunghi
isolanti”.
Nel secondo caso, oltre alla presenza di una serratura non funzionante,
c’è
ancora un errore procedurale: il lavoratore mentre cerca di sbloccare la
serratura viene in contatto con una parte in tensione che non era
isolata.
L’incidente avviene anche per il
dispositivo
di protezione manomesso.
Ricordiamo alcuni
elementi normativi
riguardo alle attività su impianti e
apparecchiature
elettriche.
L’art. 82 del
Decreto
legislativo
81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, indica che:
|
Articolo 82 - Lavori sotto
tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia
consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di
sicurezza,
secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori
sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai
criteri definiti nelle norme tecniche.
b) per sistemi di categoria 0 ed I purché l'esecuzione di lavori su
parti in
tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro
come
idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente
normativa
tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende
autorizzate, con
specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2 l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa
tecnica
riconosciuti idonei per tale attività.
(…)
|
La mancanza di dispositivi di protezione individuali, riscontrata nel
primo
caso, ci porta poi a sottolineare gli
obblighi
del datore di lavoro contenuti nel comma 3 dell’articolo 80: “a
seguito
della
valutazione
del
rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi
presenti, ad
individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali
necessari
alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di
uso e
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza
raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1”.
Riguardo infine al riconoscimento dell'
idoneità
dei lavoratori “secondo le
indicazioni della pertinente
normativa
tecnica” (art.82), ricordiamo che se il D.Lgs. 81/2008 richiede di
attribuire una qualifica solo al personale destinato a eseguire “
lavori
elettrici
sotto tensione”, la normativa tecnica, che il decreto definisce
pertinente, richiede che si attribuisca una qualifica anche al personale
destinato a eseguire “lavori elettrici fuori tensione”.
In relazione poi alla
norma CEI EN 60204-1
(2006), che si applica ai
quadri
elettrici delle macchine, a questi
quadri
elettrici possono accedere solo
persone
istruite
in ambito elettrico (art. 3.53) e persone avvertite in ambito
elettrico (art. 3.31).
Per consultare direttamente la presentazione dell’infortunio di cui ci
siamo
occupati, collegarsi a
questa
pagina
per visualizzare le schede numero
1005
e
1359 (archivio INFOR.MO.
incidenti 2005/2008).
Tiziano Menduto