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Anno 12 - numero 2356 di mercoledì 17 marzo 2010

I quesiti sul decreto 81/08: quando il committente e’ l’impresa esecutrice


Nel caso in cui committente e impresa esecutrice coincidano, è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza e redigere il PSC? A cura di G. Porreca.

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Nel caso in cui committente e impresa esecutrice coincidano, è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza e redigere il PSC?  A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

Quesito
Nel caso in cui il committente dell'opera è la stessa impresa esecutrice che deve compiere dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile è tenuto a nominare il coordinatore per la sicurezza  ed a redigere il PSC ed ancora il coordinatore per la sicurezza in tal caso può essere il datore di lavoro della stessa impresa esecutrice considerato che tale figura si troverebbe a controllare il suo stesso operato?


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Risposta
Il lettore nel quesito ha posto in evidenza quello che si può definire un “cortocircuito” che il legislatore ha fatto nel dettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Gli articoli di riferimento per fornire una risposta al quesito sono l’art. 90 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, che contiene gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, e l’art. 89 contenente le definizioni. Secondo l’art. 90 comma 3, infatti:
 
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione”

ed ancora secondo il comma 6 dello stesso articolo:

“6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori”

il che viene confermato dal comma 8 dello stesso articolo secondo il quale:

“8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4”.

rammentando che l’articolo 98 citato è quello che ha fissato i requisiti professionali sia del coordinatore per la progettazione che del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Alla luce di quanto sopra detto è evidente quindi, in risposta alla prima parte del quesito, che il committente, anche se coincide con l’impresa esecutrice, deve comunque nominare il coordinatore in fase di progettazione ovviamente se nel cantiere è prevista la presenza di due o più imprese e se il committente stesso non può usufruire dell’esonero di cui al comma 11 dello stesso articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), e di conseguenza deve far elaborare  il piano di sicurezza e di coordinamento.
Per quanto riguarda la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui alla seconda parte del quesito, premesso che la nomina di tale figura, secondo quanto stabilito dal citato comma 11 dell’articolo 90,  è comunque obbligatoria in ogni caso, dalla lettura dell’art. 89 comma 1 lettera f) in base al quale, agli effetti delle disposizioni sulla salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, si intende per coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutriceemerge che il coordinatore in fase di esecuzione non può essere il datore di lavoro dell’impresa esecutrice per una evidente posizione di controllore controllato. In merito si fa presente, però, che il legislatore con l’ultimo periodo della lettera f), inserito nella definizione dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106 entrato in vigore il 20/8/2009 sopra evidenziato con la sottolineatura, ha inteso correggere le disposizioni sulla incompatibilità precisando che la stessa non opera in caso di coincidenza fra committente ed impresa esecutrice e lo ha dovuto fare proprio perché altrimenti si sarebbe contraddetto con quanto stabilito nel comma 6 del successivo articolo 90 dello stesso decreto allorquando ha stabilito che le due figure possano coincidere.

Se questa però era la finalità del legislatore lo stesso, più che modificare l’art. 89 comma 1 lettera f) sulle definizioni avrebbe fatto meglio a modificare il comma 6 e 8 dell’articolo 90 nel senso di limitare negli stessi commi la facoltà da parte del committente di autonominarsi coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nel caso che lo stesso fosse anche impresa esecutrice e ciò anche per evitare la “imbarazzante” posizione di dover ottemperare agli obblighi, previsti dall’art. 92 comma 1, e precisamente all’obbligo di sospendersi i lavori nel caso di pericolo grave e imminente (comma 1 lettera f), di segnalarsi, previa contestazione scritta fatta a sé stesso, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza ed alle prescrizioni del PSC  (comma 1 lettera e), e, perché no, di denunciarsi alla competente azienda sanitaria locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio per non essersi attivato ad adottare i necessari provvedimenti nei suoi stessi confronti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro (!!!).
 



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Commenti alla pagina.

Autore: Christian Fois12/04/2012 (18:55:05)
ho un quesito da porre, sono sia committente che unica impresa esecutrice dei lavori (si tratta di lavori stradali di masnutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprie strade di competenza) ho bisogno di redigere il POS o qualsiasi altro documento????

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