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Anno 12 - numero 2356 di mercoledì 17 marzo 2010
I quesiti sul decreto 81/08: quando il committente e’ l’impresa esecutrice Nel caso in cui committente e impresa esecutrice coincidano, è necessario nominare il coordinatore per la sicurezza e redigere il PSC? A cura di G. Porreca.
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Nel caso in cui committente e impresa esecutrice coincidano, è necessario
nominare il coordinatore
per la sicurezza e redigere il PSC? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Nel caso in cui il committente
dell'opera è la stessa impresa esecutrice che deve compiere dei lavori in un
cantiere temporaneo o mobile è tenuto a nominare il coordinatore per la
sicurezza ed a redigere il PSC
ed ancora il coordinatore per la sicurezza in tal caso può essere il datore di
lavoro della stessa impresa esecutrice considerato che tale figura si
troverebbe a controllare il suo stesso operato?
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Risposta
Il lettore nel quesito ha posto in
evidenza quello che si può definire un “cortocircuito” che il
legislatore ha
fatto nel dettare le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
nei cantieri temporanei o mobili di cui al Titolo IV del D.
Lgs. 9/4/2008
n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza
sul
lavoro.
Gli articoli di riferimento per fornire una risposta al quesito sono
l’art. 90
dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, che contiene gli obblighi del
committente o
del responsabile dei lavori, e l’art. 89 contenente le definizioni.
Secondo
l’art. 90 comma 3, infatti:
“ 3. Nei cantieri in cui è prevista la
presenza di più imprese esecutrici,
anche non contemporanea, il committente,
anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il
responsabile dei
lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione,
designa
il coordinatore per la progettazione”
ed ancora secondo il comma 6 dello stesso articolo:
“6. Il committente o il responsabile
dei
lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà
di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori”
il che viene confermato dal comma 8 dello stesso
articolo secondo il quale:
“8. Il committente o il responsabile dei
lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati
in
attuazione dei commi 3 e 4”.
rammentando che l’articolo 98 citato è quello che
ha fissato i requisiti professionali sia del coordinatore per la
progettazione
che del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Alla luce di quanto sopra detto è evidente quindi, in risposta alla
prima parte
del quesito, che il committente, anche se coincide con l’impresa
esecutrice,
deve comunque nominare il coordinatore
in
fase di progettazione ovviamente se nel cantiere è prevista la
presenza
di due o più imprese e se il committente stesso non può usufruire
dell’esonero
di cui al comma 11 dello stesso articolo 90 del D. Lgs. n. 81/2008, così
come
modificato dalla legge 7/7/2009 n. 88 (legge comunitaria 2008), e di
conseguenza deve far elaborare il piano
di sicurezza e di coordinamento.
Per quanto riguarda la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase
di
esecuzione dei lavori di cui alla seconda parte del quesito, premesso
che la
nomina di tale figura, secondo quanto stabilito dal citato comma 11
dell’articolo 90, è comunque
obbligatoria in ogni caso, dalla lettura dell’art. 89 comma 1 lettera f)
in
base al quale, agli effetti delle disposizioni sulla salute e sicurezza
nei cantieri
temporanei o mobili, si intende per coordinatore in materia di sicurezza
e di
salute durante la realizzazione dell'opera il “soggetto
incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo
92,
che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed
esecutrici
o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione
(RSPP) da lui designato. Le
incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di
coincidenza
fra committente e impresa esecutrice” emerge che il
coordinatore in fase di esecuzione non può essere il datore di lavoro
dell’impresa esecutrice per una evidente posizione di controllore
controllato.
In merito si fa presente, però, che il legislatore con l’ultimo periodo
della
lettera f), inserito nella definizione dal decreto correttivo di cui al
D. Lgs.
3/8/2009 n. 106 entrato in vigore il 20/8/2009 sopra evidenziato con la
sottolineatura, ha inteso correggere le disposizioni sulla
incompatibilità
precisando che la stessa non opera in caso di coincidenza fra
committente ed
impresa esecutrice e lo ha dovuto fare proprio perché altrimenti si
sarebbe
contraddetto con quanto stabilito nel comma 6 del successivo articolo 90
dello
stesso decreto allorquando ha stabilito che le due figure possano
coincidere.
Se questa però era la finalità del legislatore lo stesso, più che
modificare
l’art. 89 comma 1 lettera f) sulle definizioni avrebbe fatto meglio a
modificare il comma 6 e 8 dell’articolo 90 nel senso di limitare negli
stessi
commi la facoltà da parte del committente
di autonominarsi coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nel
caso che
lo stesso fosse anche impresa esecutrice e ciò anche per evitare la
“imbarazzante” posizione di dover ottemperare agli obblighi, previsti
dall’art.
92 comma 1, e precisamente all’obbligo di sospendersi i lavori nel caso
di
pericolo grave e imminente (comma 1 lettera f), di segnalarsi, previa
contestazione scritta fatta a sé stesso, le inosservanze alle
disposizioni di
sicurezza ed alle prescrizioni del PSC
(comma 1 lettera e), e, perché no, di denunciarsi alla competente
azienda sanitaria locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente
per territorio per non essersi attivato ad adottare i necessari
provvedimenti
nei suoi stessi confronti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro
(!!!).
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