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Anno 11 - numero 2279 di mercoledì 11 novembre 2009
I quesiti sul decreto 81/08: il DDL che svolge tutti i compiti del SPP Una serie di quesiti sulla formazione dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di RSPP, antincendio e primo soccorso. Quando è possibile? Che tipo di formazione è obbligatoria? Un approfondimento a cura di G. Porreca.
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Una serie di quesiti sulla formazione dei datori di lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di RSPP, antincendio e primo soccorso. Un
approfondimento risponde e chiarisce nel dettaglio il tipo di formazione
obbligatoria e quando il datore di lavoro “può fare tutto da solo”. A cura di
Gerardo Porreca (www.porreca.it).
1° Quesito
Leggendo l’art. 34 c. 1 e c. 1-bis del D.
Lgs. n. 81/2008 sul Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul
lavoro, così come modificato dal decreto correttivo di cui al D. Lgs. n.
106/2009 viene da rivolgere la seguente domanda: può il DDL di un impresa o
unità produttiva con più di 5
lavoratori svolgere direttamente le funzioni di addetto alle emergenze
antincendio-evacuazione e primo soccorso, fermo restando lo svolgimento della
formazione di cui al c. 2 bis dello stesso articolo o per poter svolgere tali
compiti deve anche svolgere la funzione di RSPP?
2° Quesito
E’ possibile da parte di un datore di lavoro svolgere
direttamente l'attività di addetto al primo soccorso e antincendio nelle
aziende con più di 5 dipendenti?
3° Quesito
In virtù dell’inserimento del comma 1 bis nell’art 34 del D. Lgs. n.
81/2008, è preclusa al datore di lavoro di un’azienda che occupa più di 5
lavoratori, la facoltà di svolgere direttamente i compiti
di addetto all’antincendio e primo soccorso?
Se questo compito fosse precluso, si devono adeguare anche le aziende (con
oltre 5 lavoratori) nel cui ambito è tuttora il datore di lavoro a svolgere le
funzioni di addetto antincendio e di primo soccorso?
4° Quesito
Nell’art. 34 così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 si parla di
svolgimento diretto dei compiti dell’RSPP nelle aziende fino a 5 lavoratori:
“-1 bis. Salvo che nei casi di
cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque
lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo
soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso
di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi
esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al
comma 2-bis”
Cosa significa questo? Nelle aziende con più di 5 lavoratori
il datore di lavoro può svolgere o no direttamente il compito di RSPP e
contemporaneamente di primo soccorso e antincendio, come previsto dall’allegato
2 del decreto 81/08?
5° Quesito (dal
commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Il comma 2-bis dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008 così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009 (che prevede la frequentazione da parte del
Datore di Lavoro ai corsi di primo soccorso e di antincendio) fa esplicito
riferimento al "datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui
al comma 1-bis" (che si riferisce ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il
Datore di
Lavoro NON E' RSPP), per cui chiedo: nei casi di cui al comma 1, il Datore
di Lavoro che è RSPP (e ha quindi svolto il corso di 16 ore ai sensi del DM
16/01/1997) può non frequentare i corsi di cui al DM 10/03/98 e DM 388/2003?
6° Quesito (dal
commento alla risposta al quesito pubblicata il 4/11/2009)
Perché si sostiene che la formazione antincendio e di primo soccorso nei
casi esposti nel quesito pubblicato il 4/11/2009 sia obbligatoria per il datore
di lavoro quando lo stesso decreto correttivo n. 106/2009 usa il verbo
"può" frequentare e non "deve" frequentare?
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Risposta
Sono ricorrenti i quesiti riguardanti la
possibilità o meno da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente i
compiti di primo soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione nonché
l’obbligo da parte degli stessi di frequentare i relativi corsi di formazione.
Leggendo l’art. 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativo allo svolgimento diretto
da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi, così come modificato dal D. Lgs. correttivo 3/8/2009 n. 106, si
riscontra un infelice coordinamento fra il comma 1 già esistente nel testo
originario del D. Lgs. n. 81/2008 ed il comma 1 bis aggiunto con lo stesso D.
Lgs. n. 106/2009 entrato in vigore il 20/8/2009. Si è osservato a proposito che
sarebbe stato più opportuno in sostanza riscrivere l’intero articolo 34
piuttosto che integrarlo con dei commi aggiuntivi così come è stato fatto,
perché, come spesso accade, le semplici integrazioni alle disposizioni di legge
possono finire con il rendere poco chiaro quello che il legislatore ha voluto
esprimere.
Secondo il comma 1 dell’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, non modificato dal D.
Lgs. n. 106/2009:
“Salvo che nei casi di cui
all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i
compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo
soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi
previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi”
ricordando che nell’articolo 31 comma 6 citato sono elencate, dalla lettera a)
alla lettera g), quelle aziende considerate a particolare rischio per le quali
è comunque obbligatoria l’istituzione del servizio
di prevenzione e protezione interno.
In base al comma 1 bis dell’art. 34, aggiunto con il D. Lgs. n. 106/2009,
inoltre:
“Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma
6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di
prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento
dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a
persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come
previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis”.
Ora da un confronto dei due commi sopraindicati appare chiaro che
con la introduzione del comma 1 bis, operata con il D. Lgs. n. 106/2009 il
legislatore, rendendosi conto forse della difficoltà per i datori di lavoro
delle medie aziende di poter svolgere direttamente in maniera utile ed efficace
per la prevenzione nei luoghi di lavoro i compiti di primo soccorso, di
prevenzione incendi e di evacuazione, ha voluto restringere ulteriormente la
facoltà già concessa con il comma 1 ai datori di lavoro delle aziende inserite
nell’allegato II del D. Lgs. n. 81/2008, limitandola a quelle aziende che
occupano fino a cinque lavoratori.
Ora premesso che i compiti citati nell’articolo 34 e cioè quelli propri del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, nonché quello di primo soccorso e
quello di prevenzione incendi e di evacuazione sono da considerarsi
completamente indipendenti l’uno dall’altro, da una lettura coordinata dei commi 1 ed 1 bis del sopraindicato art. 34,
fermo restando che il datore di lavoro, per quanto espressamente indicato dal
legislatore negli stessi commi, non può comunque svolgere nessuno dei tre
compiti nelle aziende a particolare rischio di cui all’art. 31 comma 6 del D.
Lgs. n. 81/2008, discende da questo punto di vista una classificazione delle
aziende in tre fasce distinte.
Una prima fascia comprende le
aziende fino a cinque lavoratori nelle quali il datore
di lavoro ha facoltà di svolgere direttamente tutti e tre i compiti citati
del servizio di prevenzione e protezione, di primo soccorso e di antincendio ed
evacuazione oppure li può affidare a terzi, così come può anche riservarsi di
svolgere uno o due di tali compiti lasciando che a svolgere gli altri ci
pensino terzi da lui individuati ed in possesso ovviamente dei requisiti
richiesti.
Una seconda fascia comprende le
aziende con più di cinque lavoratori e fino ai limiti di entità imposti nell’allegato II del D. Lgs. n.
81/2008, e cioè fino a 30 lavoratori per le attività artigiane ed industriali,
fino a 30 lavoratori per aziende agricole e zootecniche,
fino a 20 lavoratori per aziende della pesca e fino a 200 lavoratori per le
altre aziende. In tali casi il datore di lavoro, ai sensi del comma 1 bis, non
può svolgere in ogni caso i compiti di primo soccorso e di antincendio e di
evacuazione, sia che opti per lo svolgimento diretto del servizio di
prevenzione e protezione sia che decida di affidare l’incarico di RSPP a
persone interne
o esterne all’azienda, ma deve provvedere a designare dei lavoratori per
l’adempimento degli stessi.
In una terza fascia nella quale sono
inserite le aziende al di sopra dei limiti indicati nell’allegato II del D.
Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro non può svolgere direttamente nessuno dei
tre compiti sopraindicati ma, come già detto, deve provvedere a designare dei
lavoratori per l’adempimento degli stessi.
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E’ evidente, quindi, in risposta ad un altro dei quesiti formulati, che mai
in ogni caso nelle aziende con più di 5 lavoratori il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, di prevenzione
incendi e di evacuazione. Del resto non avrebbe senso, per le ragioni di
opportunità sopraindicate, una lettura diversa delle disposizioni di legge in
base alla quale un datore di lavoro possa svolgere tali compiti per il solo
fatto di aver optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e
protezione di cui al comma 1 dell’art. 34 e ciò in quanto in tal caso si
potrebbe arrivare assurdamente a concedere tale facoltà ad esempio ai datori di
lavoro di aziende artigiane ed industriali anche fino a 30 lavoratori (la
interpretazione data da un lettore in uno dei quesiti secondo la quale il comma
2 bis si riferisse “ad aziende fino a 5 lavoratori in cui il
Datore di Lavoro NON E' RSPP” non sembra corretta facendo riferimento invece lo
stesso comma 2 bis semplicemente ai compiti indicati nel comma 1 bis e cioè
ai compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione). Si fa notare, inoltre, in
risposta ad un altro quesito, che il divieto per i datori di lavoro delle
aziende con più di 5 lavoratori di svolgere comunque l’attività di primo
soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione è entrato in vigore il
20/8/2009 per cui le aziende nelle quali il datore di lavoro ha finora svolto
tale tipo di attività e che si trova al di sopra dei limiti imposti dal D. Lgs.
n. 106/2009 sono tenute ad adeguarsi alle nuove disposizioni di legge.
Resta fermo ed è evidente che prima di poter svolgere direttamente ciascuno dei
tre compiti sopraindicati lo stesso datore di lavoro è tenuto a frequentare i
corrispondenti corsi di formazione
e di aggiornamento indicati nell’art. 34 comma 2 per quanto riguarda lo
svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione e
nell’art. 34 comma 2 bis, per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei
compiti di primo soccorso (art. 45) nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione (art. 46). Mai comunque il legislatore, con riferimento ad una
osservazione contenuta in uno dei quesiti ai quali si dà risposta, ha fatto
ricorso, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro, alla
espressione “può” (il “può” è possibile leggerlo quando viene introdotta la
facoltà di svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e
protezione) ma ha invece usato le espressioni “deve frequentare” nei commi 2 e 2 bis relativi alla formazione
dei datori di lavoro per quanto riguarda lo svolgimento diretto dei compiti
del SPP, di primo soccorso e di prevenzione incendi e la espressione “è tenuto a frequentare” nel comma 3
dello stesso articolo per quanto riguarda i corsi di aggiornamento.
A coloro, poi, che sostengono che con la frequenza da parte del datore di
lavoro del corso di formazione della durata di 16 ore previsto dal Decreto del
Ministero del Lavoro del 16/1/1997 si deve ritenere svolta anche la formazione
sia di primo soccorso che quella di prevenzione incendi si fa osservare che,
ancor prima della pubblicazione del decreto correttivo di cui al D. Lgs. n.
106/2009, si sono esplicitamente espressi in senso contrario sia il
Ministero del Lavoro, che il Ministero della Salute e quello dell’Interno.
Per quanto riguarda la formazione
degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza, infatti, il Ministero dell’Interno con proprio D.
M. del 10/3/1998, contenente i “Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, nel ribadire con l’art. 6
dello stesso decreto che il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 4 comma 5
lettera a) del D. Lgs. n. 626/1994 deve designare uno o più lavoratori
incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione
incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze o designare se stesso nei casi previsti dall’art.
10 del decreto medesimo, ha stabilito con riferimento alla formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
di cui al D. Lgs. n. 626/1994, che gli stessi devono frequentare dei corsi
di formazione previsti nell’allegato IX del Decreto Ministeriale medesimo
con il quale è stata anche articolata la durata dei corsi medesimi in 4, 8, o
16 ore a seconda che l’attività lavorativa fosse classificata a rischio di
incendio basso, medio o elevato. Lo stesso D. M. 10/3/1998, inoltre, nell’art.
6 ha precisato che nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate
nell’Allegato X, relativi ad attività a particolare rischio, gli addetti devono
altresì conseguire oltre alla formazione anche un attestato di idoneità
tecnica.
Appare quindi evidente, così come del resto indicato nel citato D. M. del
10/3/1998, che anche i datori i lavoro che hanno optato per lo svolgimento
diretto del servizio di prevenzione e protezione debbano frequentare tali corsi
di formazione e, se necessario, conseguire anche la idoneità tecnica, che si
acquisisce presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, né si può pensare
che nelle 16 ore di formazione di cui al D. M. del 16/1/1997 potessero essere
compresi anche i contenuti della formazione, tra l’altro prettamente operativa,
individuata dal Ministero dell’Interno, a seconda del tipo di attività, nella
durata di 4, 8 o addirittura di 16 ore (tante quante sono le ore di formazione
previste per i datori di lavoro dal D. M. 16/1/1997).
La conferma della suddetta interpretazione è poi venuta del resto anche dallo
stesso Ministero dell’Interno che con la circolare
n. 16 dell’8/7/1998 ha precisato che a partire dalla data di entrata
in vigore del D. M. 10/3/1998, i corsi di formazione destinati a quei datori di
lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti del servizio di
prevenzione e protezione di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del
16/1/1997 devono comunque recepire, per la parte attinente alla sicurezza
antincendio, i contenuti di cui all'allegato IX del D. M. 10/3/1998. Quindi
in sostanza i datori di lavoro che hanno fatto ricorso all’art. 10 del D. Lgs. n. 626/1994 devono comunque
acquisire la specifica formazione teorico-pratica antincendio.
Tutto quanto sopra indicato del resto appare logico, al di là della lettura
delle disposizioni di legge e degli obblighi dalla stessa fissati, se si pensa
che la finalità delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è quella
di garantire che nelle aziende si ponga in essere una organizzazione in grado
di offrire i necessari requisiti di prevenzione.
Per quanto riguarda, infine, i corsi di formazione di primo soccorso già
previsti dall’art. 22 del D. Lgs. n. 626/1994 ed ora dall’art. 37 del D. Lgs.
n. 81/2008 si fa presente che il Ministero della Salute, di concerto con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero per la Funzione Pubblica e del Ministero delle Attività Produttive, con il Decreto
n. 388 del 15/7/2003, recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, ha fissato sia la durata dei corsi di
formazione per gli addetti al primo soccorso in 12 o 16 ore a seconda della
classe di appartenenza dell’attività lavorativa, che i contenuti dei corsi
medesimi. In merito all’obbligo della frequenza di tali corsi da parte dei
datori di lavoro in caso di svolgimento diretto il Ministero della Salute ha
poi precisato specificatamente con la propria circolare
prot. DGPREV – 13008 del 3/6/2004 che “che la frequenza allo specifico
corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per
l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel
caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se
ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel
caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più
dipendenti”.
Ora finalmente tutte le indicazioni sopra riportate sono state recepite dal
legislatore con l’art. 34 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.
Lgs. n. 106/2009, anche se in maniera non molto felice. E’ chiaro quindi, per
concludere, che se il Ministero del Lavoro e della Salute, così come si è
sentito dire, in attesa che tutta la materia della formazione dei datori di
lavoro venga regolamentata dalla Conferenza Stato Regioni, voglia esonerare i
datori di lavoro che intendono optare per lo svolgimento diretto dei compiti di
primo soccorso e di prevenzione incendi dalla frequenza dei relativi corsi di
formazione dovrà comunque prima rivedere i contenuti dei corsi di formazione
già fissati con il D. M. del 16/1/1997 inglobando negli stessi, per rispettare
gli indirizzi forniti dagli altri Ministeri, i precisi contenuti indicati sia
nel D. M. n. 388/2003, per quanto riguarda l’attività di primo soccorso, che
nel D. M. del 10/3/1998 per
quanto riguarda l’attività di prevenzione incendi e di evacuazione.
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