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I quesiti sul decreto 81/08: modelli di gestione della sicurezza

Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Linee guida e buone prassi

04/02/2009

Chiarimenti sull’obbligo o meno dell’istituzione, da parte del datore di lavoro, di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza (art. 30 D.Lgs. 81/08). A cura di G. Porreca.

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Sull’obbligo o meno dell’istituzione, da parte del datore di lavoro, di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza. A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).
 
 
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Quesito
In merito all'articolo 30 del D. Lgs 81/2008 non è chiaro se sussiste o meno l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di istituire un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza nella propria azienda.
 
Risposta
La realizzazione di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza sul lavoro non è obbligatorio e si rinviene in genere istituito nelle grosse aziende (originariamente il legislatore si era orientato nella bozza del Testo Unico sull’obbligo della istituzione di un sistema di gestione della sicurezza per tutte le aziende con un numero di addetti superiore a 1000, obbligo poi non confermato)  ma, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la istituzione di tale modello ha efficacia esimente dalla responsabilità da parte degli enti, delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 per i reati di lesioni o omicidio colposo legati ad inosservanze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.
 
Esso, per essere valido, deve però essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
 a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
 b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
 c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
 e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
 
Il modello organizzativo e gestionale sopraindicato, così come indicato nel citato art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008,  deve prevedere, inoltre, idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopraindicate ed una articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio. Lo stesso deve, altresì, prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello ed un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
 
Il Testo Unico stabilisce, infine, che in sede di prima applicazione si presumono conformi ai requisiti di cui al citato articolo 30, per le parti corrispondenti, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007, facendo presente che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro può indicare per gli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e di gestione aziendale.


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