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I quesiti sul decreto 81: l'importanza di informare il coordinatore
Quali responsabilità per il coordinatore in fase di esecuzione se il committente non gli dà tutte le informazioni relative ai lavori in cantiere impedendogli così di mettere in atto tutte le procedure necessarie alla sicurezza? A cura di G. Porreca.
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Quali responsabilità per il coordinatore in fase di
esecuzione, se il committente non gli dà tutte le informazioni relative ai
lavori in cantiere, impedendogli così di mettere in atto tutte le procedure
necessarie alla sicurezza?
Quesito Sono il coordinatore
in fase di esecuzione di un lavoro privato. Il committente, senza
informarmi, ha appaltato la fornitura e posa in opera di due nuovi serramenti
esterni (previo svellimento degli esistenti) ad una ditta estranea
all'appalto in corso ed ha richiesto alla ditta affidataria dell'appalto in
corso di fornire l'assistenza muraria alla ditta che dovrà fornire e
montare i due nuovi serramenti. Non mi è stata fatta alcuna comunicazione
ufficiale dal committente ma sono venuto a conoscenza di ciò tramite un addetto
della ditta affidataria.
Cosa deve fare il coordinatore in fase di esecuzione se il committente non lo
informa e quindi se non pone in atto tutte le consequenziali procedure? Quali
sono i provvedimenti che deve porre in atto?
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Risposta Nel caso segnalato siamo in presenza di chiare
omissioni da parte del committente
per dei lavori in corso nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile
per aver
appaltato una fornitura e posa in opera ad un impresa senza aver
informato il
coordinatore in fase di esecuzione e presumibilmente senza aver
verificata la idoneità
tecnico-professionale dell’impresa né aver integrato la notifica
preliminare né essersi assicurato che la stessa fosse venuta in possesso
del
piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) elaborato dal coordinatore
per quel
cantiere.
Il coordinatore in fase di esecuzione, comunque, una volta venuto a
conoscenza
nel corso di un suo sopralluogo di una tale situazione diventa solidale
con
l’operato del committente ed è tenuto in ogni caso ad intervenire per
sopperire
alle sue omissioni. Quindi, constatata la presenza in cantiere di una
impresa a
lui sconosciuta e che tra l’altro, come nel caso particolare, può
interferire
con l’attività di un’altra impresa
esecutrice che opera nel cantiere medesimo, il coordinatore deve da
un lato
invitare il committente a tenerlo informato di eventuali ulteriori ditte
appaltatrici che accedono in cantiere al fine di consentirgli di
effettuare
correttamente il coordinamento di cui all’incarico conferitogli e
dall’altro
invitare la ditta sopravvenuta ad
allontanarsi dal cantiere e quindi a predisporre il suo piano operativo
di
sicurezza (POS)
ed a trasmetterglielo affinché possa sottoporlo all’esame per verificare
la sua
compatibilità con il PSC.
Il caso prospettato è analogo a quello che si configura in un sistema di
appalti di tipo orizzontale nel quale un committente
chiama ad operare in un cantiere edile più imprese affidatarie con le
quali ha
stipulato un contratto di appalto le quali, pur lavorando assieme e pur
potendo
interferire con le loro attività, non hanno degli obblighi di
solidarietà fra
di loro così come accade invece per esempio per un sistema di appalti in
cascata. In tal caso sta comunque al committente e per lui al
coordinatore in
fase di esecuzione, che come è noto deve essere sempre designato nel
caso della
presenza di più imprese, il dovere di coordinare le due o più imprese
affidatarie.