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I quesiti sul decreto 81: il DUVRI negli appalti interni
Va elaborato il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) nel caso di servizi di breve durata da svolgere in regime di appalto all’interno dell’azienda committente? A cura di G. Porreca.
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Va elaborato il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) nel
caso di servizi di breve durata da svolgere in regime di appalto all’interno
dell’azienda committente?
Quesito Gestisco una azienda che consegna
in comodato d'uso a clienti tipo banche, assicurazioni, ecc. dei distributori
automatici di alimenti e bevande curandone la manutenzione ed il riempimento.
Gli interventi effettuati all'interno delle società sono esclusivamente quelli
di ricarica dei distributori con relativa pulizia che, normalmente, richiedono
una presenza del personale di non oltre le tre ore in quanto il singolo
intervento di circa 10/20 minuti viene ripetuto su ogni distributore presente
sui vari piani dello stabile.
Sto ricevendo numerose richieste dai clienti specie quelli più grossi che mi
hanno invitato ad adempiere ad una serie di incombenze tra cui la redazione del
DUVRI. E’ motivata la richiesta del DUVRI secondo quanto è previsto dai commi 1
e 2 dell'art. 26 del D.
Lgs. 81/2008?
Risposta L’insistenza
dei quesiti sulla applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,
cosi
come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico
in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nel caso di appalti
interni porta a concludere che le disposizioni contenute in tale
articolo,
benché importantissime ai fini della prevenzione degli infortuni e
dell’insorgenza delle malattie professionali nell’ambito degli appalti,
non è
stato ancora metabolizzato o non vuol essere metabolizzato da buona
parte dei
datori di lavoro che commettono lavori, servizi, o forniture nell’ambito
della
propria azienda o di una propria singola unità produttiva.
Non ci si stancherà mai di ribadire che tale articolo fissa degli
obblighi sia
a carico di quei datori di lavoro committenti che ricevono nell’ambito
della
propria azienda o unità o ciclo produttivo le imprese appaltatrici o i
lavoratori autonomi che a carico dei datori di lavoro (e lavoratori
autonomi) che inviano del proprio personale ad operare in tale
azienda per
svolgere i lavori, i servizi o le forniture appaltate. Gli obblighi
citati, in
particolare, sono relativi, come è noto, alla informazione reciproca fra
committente e appaltatori, alla cooperazione,
al coordinamento, alla valutazione ed alla eliminazione dei rischi
interferenziali che possono correre i lavoratori sia del committente che
dell’appaltatore nonché alla redazione del cosiddetto documento unico di
valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Per quanto è espressamente indicato nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs.
n.
81/2008 e s.m.i., la redazione del DUVRI è a carico del datore di lavoro
committente anche se, essendo lo stesso elaborato al termine di uno
scambio di
informazioni relative ai rischi interferenziali ed essendo un documento
che,
per espressa indicazione del legislatore, è da allegare
obbligatoriamente al
contratto di appalto, il suo contenuto deve essere giocoforza condiviso
da
entrambe le parti contraenti le quali si assumono tra l’altro anche la
responsabilità della sua applicazione.
Ciò detto è assolutamente irregolare che i committenti,
così come indicato nel quesito, “impongano” alla ditta di fornitura e
manutenzione di distributori automatici di alimenti e bevande la
redazione dl
DUVRI invece di chiedere alla stessa la partecipazione alla redazione di
tale
documento la cui importanza e il cui valore antinfortunistico vengono
spesso
sottovalutate. Non si comprende del resto come può fare la ditta
appaltatrice
ad individuare i rischi interferenziali in una struttura della quale non
conosce neanche le caratteristiche. Nel quesito si parla anche di
servizi in
ospedali nei quali viene svolta la distribuzione e la manutenzione. Si
immagini
allora per un momento cosa può accadere nel caso in cui l’appaltatore
debba
curare la manutenzione
di una apparecchiatura installata, ad esempio, in un corridoio di un
reparto
infettivi o di un reparto nel quale può esservi la presenza di un
rischio
biologico o di un altro rischio comunque nocivo nei confronti dei quali i
lavoratori sono sforniti delle relative protezioni individuali.
Non si può neanche invocare nei casi prospettati la brevità degli
interventi al
fine di poter usufruire dell’esonero dalla redazione del DUVRI previsto
dal
comma 3-bis dell’art. 26, così come introdotto dal decreto correttivo di
cui al
D. Lgs. n. 106/2009, per lavori o servizi della durata inferiore o
uguale ai
due giorni in quanto tale condizione, così come si è avuto modo di
indicare
anche nella risposta ad un altro quesito
sulla
applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è riferita alla
durata del singolo intervento ma alla durata contrattuale dell’appalto.
Potremo dire che l'ing. PORRECA ragiona così: "se faccio di più di quanto mi chiede la legge di certo non sbaglio..."
Non posso dire che dica il falso ma così facendo ci riempiremo di carta carta carta documenti indicazioni dichiarazioni ecc.ecc. senza centrare il problema.
Per il quesito in questione credo che le ditte che forniscono le "macchinette caffè bibite panini" NON REDIGANO UN CONTRATTO DI APPALTO visto che è un comodato d'uso gratuito (si rifanno con i soldi versati nelle macchinette) e quindi manca un requisito necessario per il DUVRI.
Siamo d'accordo che in un ospedale le cose cambiano ma nel DLGS 81 questo è detto (rischio biologico cancerogeno ecc...) .
Poi, se effettivamente ci sono dei rischi e se non si redige il DUVRI (metti ad esempio i lavori eseguiti da operai di un comune all'interno di una scuola dove manca appunto il contratto di appalto essendo il Comune proprietario della scuola....) la scuola (!) dovrà scrivere una paginetta per INTEGRARE la VdR per l'ingresso di persone, attrezzature, attività che possono essere pericolose (ex art. 7 DLGS 626)assieme al comune o a chi entra nell'azienda .
In effetti DUVRI o NO se ci sono rischi evidenti con attività pericolose da parte di una ditta all'interno di un'altra...un minimo coordinamento deve esserci...MA se poi abbiamo lavori "minimi" come la manutenzione di mezz'ora della fotocopiatrice o la sostituzione delle "cialde" del caffè...beh credo che fare DUVRI o aggiornamenti alla VdR...sia tempo ed energie sprecate..(Totò direbbe:..SIAMO UOMINI o CAPORALI ?!!)
Termino convinto che alcuni siano d'accordo ed altri no...l'importante secondo me non perderci sotto tonnellate di carte che , come le fette di prosciutto, poi non ci fanno vedere bene l'obiettivo di tutti noi: FARE SICUREZZA. !
Mandi (Tiico saluto d'augurio friulano)