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Anno 12 - numero 2385 di mercoledì 28 aprile 2010
I quesiti sul decreto 81: DUVRI e valutazione del rischio incendio A carico di chi è la valutazione del rischio incendio e la redazione del DUVRI nel caso di un appalto di servizi da svolgere nell’azienda del committente a medio rischio? A cura di G. Porreca.
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A cura di
Gerardo Porreca (www.porreca.it).
Quesito
Sono il datore di lavoro di una impresa
di
pulizie presso strutture sia private che pubbliche. Nel corso di
una
loro ispezione presso una azienda classificata a rischio di incendio
medio e
nell'ambito della quale sono stati rinvenuti ad operare alcuni
lavoratori
dipendenti della mia azienda, gli ispettori di un organo di vigilanza mi
hanno
contravvenzionato per non aver fatta la valutazione del rischio incendio
che
gli stessi possono correre nello svolgimento dei lavori appaltati e di
non
averli formati al rischio stesso. Ma tale valutazione non è a carico
della
ditta che ci ha ospitati la quale deve avere anche redatto il DUVRI?
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Risposta
Si è del parere che nel
caso segnalato si sia in presenza di una errata applicazione da parte
dell’organo di vigilanza delle disposizioni di cui al D.
Lgs.
9/4/2008 n. 81, così come modificato ed integrato con il D. Lgs.
3/8/2009 n. 106, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza
sul lavoro, e di quelle in particolare contenute nell’art. 26 dello
stesso
decreto relative alla sicurezza nei lavori, nei servizi e nelle
forniture nei
cosiddetti appalti interni.
Nel citato art. 26 vengono fissati, infatti, degli obblighi a carico di
quei committenti
datori
di lavoro che ricevono nella propria azienda o unità produttiva o
nell’ambito del proprio ciclo produttivo, obblighi che in un certo senso
coinvolgono anche i datori di lavoro delle ditte appaltatrici e
subappaltatrici
e consistenti, come è noto, in quelli che sono considerati i pilastri
della
sicurezza negli appalti e cioè la verifica della idoneità
tecnico
professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi,
la informazione reciproca, la cooperazione, il coordinamento, la
valutazione ed
eliminazione dei rischi interferenziali e la redazione del cosiddetto
documento
unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI).
Per quanto riguarda, in particolare, la redazione del DUVRI
il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dispone che lo stesso, previo scambio di
informazioni fra committente datore di lavoro e appaltatori, sia redatto
dal
committente e sia allegato ad ogni singolo contratto di appalto del
quale diventa
parte integrante, ma alla redazione dello stesso documento devono di
fatto
collaborare tutti i datori di lavoro, sia committente che delle ditte
appaltatori, in quanto nello stesso devono essere indicati i rischi
interferenziali che possono correre i lavoratori di entrambe le
aziende,
individuate le misure per eliminarli o ridurli comunque al minimo,
indicate le
misure da adottare a protezione dei lavoratori che operano per le due
parti e
presi anche in considerazione i costi per attuare le misure medesime.
Comunque
si rammenta che lo stesso art. 26 tiene a porre in evidenza, al comma 3
quarto
periodo, che le disposizioni sulla cooperazione, sul coordinamento e
sulla
elaborazione del DUVRI non trovano applicazione ai rischi specifici
propri
delle attività delle imprese appaltatrici e dei singoli lavoratori
autonomi.
Ora il rischio messo in evidenza nel quesito non risulta che sia
collegato
all’attività svolta dalla ditta appaltatrice ma essere connesso invece
alla
struttura che ospita tale ditta nell’ambito della quale quest’ultima
viene
chiamata a svolgere il proprio lavoro per cui trattasi di un rischio
specifico
della organizzazione del committente che assume comunque,
nell’espletamento
dell’appalto, il carattere di un rischio interferenziale in quanto, in
caso di
deficienze di misure di prevenzione, possono subirne le conseguenze
anche
coloro che sono ospitati.
Appare comunque del tutto anomalo che gli ispettori dell’organo di
vigilanza
abbiano ritenuto di contestare alla ditta appaltatrice la mancata
valutazione
del rischio incendio di pertinenza del committente, sostenendo altresì
che la
ditta medesima avrebbe comunque dovuto anche formare tenendo conto di
tale
rischio i propri lavoratori dipendenti come se appartenessero loro
stessi ad
una azienda a medio rischio, in quanto si ritiene che l’obbligo della
valutazione del rischio dell’azienda del committente sia a suo esclusivo
carico
e che questi anzi, nell’ambito dello scambio delle informazioni ed ai
sensi del
comma 2 dello stesso art. 26, sia tenuto a portare a conoscenza il
datore di
lavoro della ditta appaltatrice dei presidi e delle misure antincendio
in vigenza nella propria azienda.
Sarebbe stato opportuno nella circostanza, invece, contestare al datore
di
lavoro committente la violazione del comma 1 lettera b) dell’art. 26 per
non
aver provveduto ad informare
l’impresa appaltatrice, la cui violazione comporta una sanzione
dell’arresto da
due a quattro mesi o dell’ammenda da 750 a 4000 euro, e per
non aver provveduto a redigere il
DUVRI, che non sembra sia stato invece elaborato, una volta preso
conoscenza
dei rischi che la ditta appaltatrice medesima avesse potuto introdurre
nella
sua azienda e sentito comunque il datore di lavoro della ditta stessa.
Del
resto, tra l’altro, non sarebbe stato materialmente possibile che la
ditta
ospite potesse effettuare la valutazione dei rischi collegati alla
attività ed
alla struttura del committente essendo stato necessario per fare ciò
venire a
conoscenza di una serie di elementi non a sua disposizione né si vede
come
adesso il datore di lavoro della ditta appaltatrice possa adempiere alla
prescrizione dell’organo di vigilanza che, come è noto, è finalizzata
alla
eliminazione della contravvenzione e come possa dimostrare di averlo
fatto,
senza aver interessato il datore di lavoro committente, per poter
accedere alle
procedure oblative previste dal D.
Lgs.
n. 758/1994 (ottemperanza delle prescrizioni e pagamento di una
sanzione ridotta pari di un quarto del massimo dell’ammenda).
Nel caso prospettato, così come in tutti i casi in cui siano state
contestate
dall’organo di vigilanza delle violazioni che non si ritiene di aver
commesso,
il contravventore può comunque rivolgersi alla direzione dell’Ufficio al
quale
appartengono gli ispettori che hanno provveduto alla contestazione e
chiedere
alla stessa illustrando le proprie motivazioni, la revisione del provvedimento
e nel caso di risposta negativa può presentare alla Procura della
Repubblica
competente, alla quale l’organo di vigilanza ha trasmessa la
contestazione, una
memoria difensiva circostanziata e documentata richiedendo
l’archiviazione del
procedimento.
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