Pubblichiamo un chiarimento del Ministero del lavoro circa la normativa
applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche, tratto dal sito del
Ministero - sezione sicurezza lavoro.
Qual è la normativa applicabile in materia di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive
dilettantistiche?
A
riscontro del quesito su emarginato, relativo alla applicabilità alle
associazioni
sportive dilettantistiche (indicate di seguito come ASD), si forniscono le
seguenti indicazioni generali.
In via preliminare si osserva che, alla luce della ampia definizione normativa
di lavoratore e di datore di lavoro dettata dal
D.
Lgs. n. 81/2008 alle lettere a) e b) dell’art. 2, nonché del campo di
applicazione di cui all’art. 3 comma 1, che ricomprende tutti i settori di
attività e tutte le tipologie di rischio, il mondo del non profit in generale e
pertanto anche le associazioni o società sportive dilettantistiche, rientrano
nel campo di applicazione del decreto in esame.
Infatti il lavoratore è “la persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge una attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…”, mentre la
definizione di
datore
di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità
dell’impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità
dell’organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate.
Bisogna ulteriormente rilevare che le prestazioni lavorative rese nell’ambito
delle suddette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare nei
commi successivi del citato articolo 3, come invece avviene per altre categorie
di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori.
Stante quanto sopra, occorre stabilire se, in mancanza di una espressa
limitazione operata dal legislatore, le norme del D.Lgs. n. 81/2008 siano
applicabili integralmente nell’ambito delle suddette associazioni ovvero se
dalle norme che disciplinano le stesse – legge 16 dicembre 1991, n. 398
“Disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche”, l’art. 90
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre che da disposizioni di carattere
fiscale e previdenziale concernenti le stesse – possano discendere
indirettamente alcune limitazioni alla integrale applicazione delle stesse.
La principale fonte normativa che regolamenta le ASD è il citato art. 90 della
legge n. 289/2002, che, nell’estendere le disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 298 e s.m. e le altre disposizioni tributarie riguardanti le ASD anche
alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza
fini di lucro, disciplina, ai commi 17 e 18, alcuni aspetti relativi alla loro
costituzione nonché al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, fra i
quali i principi generali in materia di contenuti dello statuto e dell’atto
costitutivo delle stesse, come l’assenza del fine di lucro, il rispetto del
principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli
amministratori. Per quanto riguarda il profilo tributario, va rilevata
l’inclusione fra i redditi diversi ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) del
Testo Unico del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.), delle “ indennità di trasferta, i
rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell’esercizio
diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni
sportive nazionali, .…dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche
e che sia da essi riconosciuto”, ai quali sono stati equiparati, con le
modifiche apportate a tale testo normativo, dal comma 3 del citato art. 90
della L. n. 89/2006, quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società o di associazioni sportive
dilettantistiche.
Dalla disciplina normativa sopra sommariamente richiamata risulta che
l’ordinamento non detta un particolare regime giuridico per le prestazioni
lavorative rese nell’ambito degli enti in questione, se non sotto l’aspetto
tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente
degne di tutela di promozione e tutela dello sport, estende alle stesse il
regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli
organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici
al possesso dei requisiti di cui sopra, attestanti l’effettivo perseguimento di
quei fini.
La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è quindi quella di
diritto comune e va individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in
generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.
Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione
abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica
l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt.
61 del citato D.Lgs. n. 276/2003 e 3, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, è
prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di
lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività
lavorativa nei locali del committente.
Infatti il citato art. 3 comma 7, nel prevedere l’applicabilità delle norme
antinfortunistiche ai lavoratori a progetto di cui sopra, rimanda, per la
definizione degli stessi, all’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003, che espressamente
esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a
progetto, fra gli altri, “i rapporti e le attività di collaborazione coordinata
e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di
associazioni e società sportive dilettantistiche (..) come individuate e
disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva
comunque l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo
collettivo più favorevoli per il collaboratore. Per tali lavoratori si esclude,
altresì, l’equiparazione ai volontari di cui alla legge 266 del 1991, per i
quali è previsto uno speciale regime dal comma 12 bis dell’art. 3, del D.Lgs.
n. 81/2008, equiparazione possibile unicamente se la associazione rientra, in
base allo statuto e all’atto costituivo, fra quelle di volontariato di cui alla
citata legge. Si può infatti ritenere che la già citata classificazione dei
compensi percepiti per le prestazioni rese in tale ambito fra i redditi diversi
ad opera dell’art. 67, comma 1, lett. m) del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917
(T.U.I.R.), come redditi diversi da quelli lavorativi operi unicamente a fini
fiscali, dal momento che gli stessi si sostanziano in compensi dovuti a vere e
proprie prestazioni lavorative, a meno che, come già esposto, non sia provata
la natura volontaria della prestazione nel senso sopra specificato.
Ciò è ulteriormente suffragato dalla equiparazione, pure sopra citata, a tali
redditi di quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale
resi in favore di società o di associazioni sportive dilettantistiche, per le
quali non vi è dubbio circa la natura lavorativa della prestazione.
Stante quanto sopra, si ritiene che il regime applicabile nei casi suddetti sia
quello previsto per i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’art.
409 del codice di procedura civile anteriormente all’entrata in vigore del D.
Lgs. n. 276/2003, e cioè quello previsto per i
lavoratori
autonomi di cui all’articolo 2222 del codice civile, per i quali l’art. 3,
comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l’applicazione degli articoli 21 e 26
del medesimo testo normativo. Al riguardo appare comunque opportuno
puntualizzare come si applichino, in materia, i principi generali di cui agli
articoli 2043 e 2051 c.c., che impongono al responsabile dell’impianto o
dell’associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità –
da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di
predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad
operare nell’ambito delle attività di riferimento della associazione sportiva
dilettantistica e che, pertanto ne sanciscono la responsabilità secondo i
principi comuni della responsabilità civile e penale nel caso di danni causati
a terzi da cose in disponibilità. Occorre, in ogni caso, sottolineare la
competenza legislativa concorrente attribuita dall’art. 117 della Costituzione
alle Regioni in materia di ordinamento sportivo, tutela della salute e
sicurezza del lavoro. Pertanto, occorrerà tenere presente anche le normative
regionali eventualmente emanate in materia.
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del lavoro - FAQ - Qual è la normativa
applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
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