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Gli adempimenti in caso di infortuni significativi
Indicazioni Operative per gli adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3 D.Lgs. 81/2008 in occasione di infortuni significativi. A cura di Adolfo Fiorio, Direttore SPISAL ULSS 5 Ovest Vicentino.
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Pubblichiamo alcuni documenti prodotti dal Dipartimento di Prevenzione Servizio
Prevenzione Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro S.P.I.S.A.L. - ULSS 5
Ovest Vicentino, usati nell'ambito di una campagna di assistenza alle Aziende
per il corretto adempimento di quanto previsto dall'articolo 29 del D.lds.
81/08.
Indicazioni
Operative per gli
adempimenti per il Datore di Lavoro (DdL) previsti dall’art 29 comma 3
D.Leg.vo
81/2008 in occasione di infortuni significativi.
Il comma 3 dell’art 29 Dlegvo
81/08 prescrive al DdL di ………..immediatamente rielaborare il
Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) ……..per
diversi motivi: introduzione nuove macchine, modifiche cicli o
organizzazione
lavoro, ecc, tra questi ……..a seguito di infortuni significativi.
Questa frase, fino ad ora forse letta un po’ affrettatamente, stabilisce
che
secondo la legge vigente da un paio d’anni, in ogni Documento di
Valutazione
dei Rischi (DVR) il DdL deve prevedere l’organizzazione di un
OSSERVATORIO DI
TUTTI GLI INFORTUNI, individuandone il Responsabile.
Per il mancato adempimento all’art. 29 è prevista penalità dall’art. 55
comma 3.
Qui di seguito riportiamo alcuni suggerimenti che pensiamo utili per
aggiornare
il DVR inserendovi l’Osservatorio degli infortuni conformemente alle
prescrizioni dell’articolo 29.
Indicazioni
generali per strutturare l’Osservatorio Infortuni Il DdL nel definire l’organizzazione dell’Osservatorio infortuni
dovrà
prima di tutto individuarne il Responsabile (nome e cognome) al quale
sarà
conferito l’incarico, l’autorità e le risorse adeguate per:
1- attivare e rendere funzionante un flusso di notizie che gli consenta
di
ricevere informazioni (indicativamente al max entro 24 h dall’evento) su
tutti
gli infortuni che avvengono in azienda.
2- analizzare ogni infortunio secondo criteri definiti e dividere gli
infortuni
significativi e da quelli non significativi registrando e motivando la
decisione.
3- in tutti i casi di infortunio classificato significativo, attivare un
processo di verifiche che hanno l’obiettivo di rilevare se il DVR
in vigore al momento dell’infortunio era adeguato a prevenire il rischio
connesso con l’infortunio in esame.
4- Nel caso che dalle verifiche dovesse risultare che il DVR non era
adeguato
attivare immediatamente il DdL che dovrà provvedere ad immediatamente
rielaborare il DVR.
Quali
sono gli infortuni significativi? Certamente quelli che avvengono con dinamiche e mezzi
significative: cadute
da
alto (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?)
cadute in basso (+ di 50 cm ,+di 1m? di 2 m?)
a contatto con macchina (parti di) o
di impianto in movimento
a contatto con organi lavoratori
da caustici
con scoppio, incendio
con mezzi di trasporto
con mezzi di sollevamento
colpito da oggetti di peso>10k
colpito da oggetti in caduta da + di 0,5 m di peso >5Kg
Poi quelli che provocano lesioni significative:
prognosi = o > 20 gg
fratture
amputazioni anche “lievi”
perdita conoscenza anche di breve durata
lesioni agli occhi
Significativi sono anche quelli che si ripetono spesso (+ di 3v./anno)
indipendentemente dalla dinamica e dalla prognosi (p.e. infortuni con rischio
biologico
da
ago o taglienti in strutture sanitarie, ecc.).
Infine significativo può anche essere quando si rileva che un
lavoratore è vittima di ripetuti infortuni: verifica
idoneità sanitaria.
Come abbiamo visto l’Osservatorio di tutti gli infortuni, previsto
dall’art 29,
consiste in una struttura organizzativa la cui descrizione deve essere
inserita
nel DVR.
Questa organizzazione comprende la descrizione del Processori indagine
infortuni, l’individuazione dei mezzi e degli strumenti dedicati, la
definizione dell’organigramma con i rispettivi compiti e responsabilità.
Organizzare
la comunicazione di tutti gli infortuni Il primo passo verso la definizione della struttura
organizzativa
Osservatorio Infortuni consiste nel predisporre quanto necessario per
conoscere
tutti gli infortuni che avvengono in azienda.
Sulla base della nostra esperienza tutte le aziende, anche le più
piccole,
hanno già definito un minimo di struttura organizzativa che viene
informata di
tutti gli infortuni (vedi adempimenti per INAIL)
Pertanto in tutte le aziende è consolidata la procedura che prevede la
compilazione della richiesta di prestazioni al PS e del registro
infortuni.
Generalmente questo adempimento è affidato a personale amministrativo,
talvolta
anche consulente esterno, quindi bisogna che il DdL nel redigere la
Procedura
Osservatorio Infortuni preveda come garantire che la notizia di ogni
infortunio
arrivi al Responsabile dell’Osservatorio Infortuni.
Molti motivi, fondati sia sulla lettera e sullo spirito del D.Leg.vo 81/08 che sulle Buone Prassi di
organizzazione dei Sistemi
di
Gestione
della Sicurezza, inducono ad incaricare il RSPP come
responsabile dell’Osservatorio Infortuni.
Quindi il primo passo che deve fare il DdL è di scrivere il primo
paragrafo
della Procedura Osservatorio Infortuni ex art 29 inserita nel DVR:
Tutte le volte che un Lavoratore (vedi art 2 comma 1 lett a D.Leg.vo
81/08)
dell’Azienda subisce un infortunio con lesioni anche minime (1 gg
prognosi) il RSPP
deve essere avvertito con la massima urgenza e comunque entro 24.
Responsabile di questo adempimento è il sig.XYX ZZW.(solitamente resp
Personale
o capo fabbrica, capo reparto ecc.)
Modalità
operative dell’Osservatorio degli infortuni Definita la struttura, i compiti ed i mezzi dell’Osservatorio si
prosegue dettagliando maggiormente il suo “processo produttivo”
In via preliminare bisogna decidere e registrare i criteri che si
useranno per
distinguere gli infortuni significativi da quelli non significativi.
A questo proposito è nostra opinione che tutti gli infortuni sono
significativi
e devono essere valutati, tuttavia non intendiamo minimamente vincolare
una
decisone che spetta ad DdL.
Per ogni infortunio il RSPP dovrà eseguire con urgenza quanto in punto 3
di pag
1, cioè attivare quanto necessario per ricostruire la dinamica e le
lesioni
così da poter definire se l’infortunio è
significativo o non significativo secondo i criteri definiti.
Nel caso di non significativo è necessario che il RSPP registri
sommariamente
le motivazioni di questa conclusione.
Nel caso di infortunio significativo il RSPP
avvierà un’analisi più approfondita dell’evento con l’obiettivo di
appurare se
a seguito dell’accaduto è necessario rielaborare il DVR
Per questo scopo abbiamo predisposto un modello di analisi di infortunio
significativo in all. 1.
Post
Scriptum L’art 29 del D.Leg.vo chiede al il DdL di attivarsi solamente in
occasione di infortunio cioè di un incidente che ha causato lesioni ad
uno o
più lavoratori.
Tuttavia l’Imprenditore attento a curare il proprio vantaggio dovrebbe
evitare
di perdere le occasioni (preziose e vantaggiose) di migliorare la sua
impresa
che sono costitute dagli incidenti anche senza danni a persone.
Trascurare di analizzare tutti gli incidenti che avvengono in azienda
significa
sprecare denari.
Il collaboratore più prezioso per l’Imprenditore è quello che segnala,
senza
timore di essere per questo penalizzato, gli errori organizzativi
dell’Impresa,
magari indicando spunti di miglioramento.
In alcune aziende i lavoratori che fanno queste segnalazioni ricevono
premi in
denaro.
In tutte le Imprese è sempre attivo il Caso, che, senza che qualcuno lo
abbia
incaricato, svolge con molto scrupolo queste funzioni di prezioso
suggeritore
(senza farsi ricompensare….)
Perciò l’Imprenditore attento al proprio profitto non si limiterà ad
obbedire
esclusivamente a quanto prescrive la Legge predisponendo
un’Organizzazione che
rileva e analizza solamente gli Infortuni, ma estenderà l’incarico
all’esame e
analisi di tutti gli incidenti
(infortuni + incidenti anche senza danno alle persone) che avvengono in
azienda.
Praticamente con la spesa analoga a quanto obbligato dalla legge avrà
reclutato
a tempo pieno un prezioso collaboratore che in poco tempo saprà dare
evidenza
oggettiva che è in grado di produrre profitti molto superiori ai costi.