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L’intervento ci ricorda che dal 29 dicembre 2009 è in vigore
la
nuova
direttiva macchine 2006/42/CE – in sostituzione della direttiva 98/37/CE – con
due importanti novità:
- “l’esplicito riferimento alla necessità di eseguire una valutazione dei rischi sulla macchina
prima di immetterla sul mercato o di metterla in servizio;
- l’obbligo di integrare tale valutazione all’interno del fascicolo
tecnico per le macchine previsto dall’allegato VII parte A o della documentazione
tecnica pertinente per le quasi-macchine prevista dall’allegato VII parte
B”.
Qual è lo scopo del fascicolo
tecnico e della documentazione
tecnica pertinente?
Il fascicolo tecnico, o la documentazione tecnica
pertinente, “deve essere visto come un ‘mezzo’ attraverso il quale è possibile
realizzare una
macchina
sicura e conforme ai requisiti della direttiva macchine, alla stregua di
uno schema elettrico per la realizzazione dell'equipaggiamento elettrico della
macchina o di un disegno meccanico per la fabbricazione di un determinato
pezzo”. Ricordando che il “fine” della direttiva macchine è “l'avere nel
territorio dell'unione europea solamente
macchine
sicure e non certo quello di costringere i fabbricanti a realizzare
collezioni di documenti inutili”.
L’intervento elenca anche i
criteri per la redazione della documentazione, criteri che devono
tenere conto del fatto che “il fascicolo tecnico e la documentazione tecnica
pertinente dovranno potere essere letti e utilizzati da persone diverse da quelle
che li hanno redatti e che tale utilizzo può avvenire anche molto tempo dopo la
redazione (ad esempio da parte di autorità nazionali nell'ambito delle attività
di
sorveglianza
del mercato oppure di organi giudiziari in caso di incidente)”.
Successivamente vengono ripresi i
principi generali della nuova
direttiva
macchine che indicano, come già preannunciato, che “il fabbricante di una
macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una
valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della
salute che concernono la macchina”. E la macchina “deve inoltre essere
progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei
rischi”.
Secondo la direttiva il fabbricante
o il suo mandatario:
- “stabilisce i limiti della macchina, il che comprende
l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- individua i pericoli cui può dare origine la
macchina
e le situazioni pericolose che ne derivano; - stima i rischi, tenendo conto
della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità
che si verifichi;
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una
riduzione
del rischio conformemente all'obiettivo della presente direttiva;
- elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano,
applicando le misure di protezione nell'ordine indicato” (§1.1.2, lettera b).
Tale eliminazione o riduzione avviene in quest’ordine (§1.1.2, lettera b):
- “eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile
(integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della
macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti
dei rischi che non possono essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti
all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è
richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un
dispositivo
di protezione individuale”.
Dopo aver affrontato il tema della stima del rischio, della
gravità del danno e della probabilità di accadimento, l’autore affronta i metodi per la valutazione dei rischi.
La valutazione dei rischi legati alla
macchina
dovrebbe essere effettuata da un
gruppo
di persone che:
- conosce la macchina nei suoi diversi aspetti (meccanici,
elettrici, ecc.) e l’ambiente in cui viene utilizzata;
- ha la possibilità di recuperare dati ed informazioni
tecniche;
- conosce il ciclo di funzionamento della macchina, comprese
le regolazioni e le manutenzioni previste;
- è a conoscenza di eventuali incidenti (o quasi-incidenti)
pregressi;
- sa usare la
macchina
(quindi conosce eventuali comportamenti scorretti prevedibili degli operatori).
Si ricorda poi che le
informazioni
da reperire per eseguire l’analisi dei rischi possono richiedere ricerche
documentali (dichiarazioni di
conformità,
disegni di progetto, …), analisi di macchine simili già in servizio (foto e
video in archivio, storico infortuni, …) e sopralluoghi presso il luogo in cui
verrà utilizzata la macchina.
Si sarà poi raggiunta una adeguata riduzione del rischio quando:
- “tutte le condizioni operative e tutte le procedure di
intervento sulla
macchina
sono state considerate;
- i pericoli sono stati eliminati e i rischi ridotti al più
basso livello fattibile;
- ogni nuovo pericolo introdotto dall'adozione di misure di
protezione è stato adeguatamente tenuto in considerazione;
- gli utilizzatori siano sufficientemente informati a
proposito dei rischi residui;
- le varie misure di protezione sono compatibili tra di loro;
- sono state sufficientemente considerate le conseguenze che
possono derivare dall'uso di una macchina progettata per uso professionale/industriale
in un contesto non professionale/non industriale;
- le misure di protezione non influenzano negativamente le
condizioni di lavoro dell'operatore o l'usabilità della macchina”.
Inoltre si può ritenere che la riduzione dei rischi
raggiunta sia adeguata qualora:
- “i
requisiti di
sicurezza della direttiva macchine 2006/42/CE siano stati soddisfatti
conformemente a
norme
armonizzate o, comunque, a norme internazionali/europee”;
- se non esistono norme di riferimento o non sia stato
possibile soddisfarle integralmente, “i requisiti di sicurezza della direttiva
macchine 2006/42/CE siano stati soddisfatti conformemente allo stato dell'arte,
tenendo conto dei vincoli di carattere tecnico, economico e di usabilità della
macchina”.
Il documento si sofferma lungamente sulla determinazione di
quale sia lo
stato dell'arte
applicabile a una determinata
macchina
in un dato momento.
Infatti lo stato dell'arte non è scritto (può basarsi anche
sul contenuto di documenti, ma non esiste una documentazione specifica al
riguardo), varia con il tempo (lo stato dell'arte valido in un dato periodo
temporale può non esserlo più in un altro momento, …), dipende dal settore
preso in considerazione.
Successivamente l’intervento ricorda che le misure di
sicurezza da adottare per la protezione di una macchina “devono essere scelte
in modo appropriato, ma tenendo in considerazione i
vincoli di varia natura presenti; infatti nella realizzazione di
una macchina non si può non tenere conto di limitazioni di carattere pratico
che influiscono su tutti gli aspetti della
macchina
(prestazionali, estetici, relativi alla sicurezza).
Vi sono infatti:
- vincoli tecnici;
- vincoli economici;
- vincoli legati all’usabilità della
macchina.
Vengono poi affrontati anche i rischi residui che possono permanere. Ad esempio “elementi in
movimento non proteggibili per esigenze di lavorazione (punte di trapani, mole
abrasive), gas o polveri prodotti durante la lavorazione, proiezioni di
materiali non proteggibili”,…
Dopo aver riportato un esempio di stima e valutazione dei
rischi, l’intervento si conclude presentando e confrontando due norme:
- UNI EN ISO 13849-1
(2008): Sicurezza del macchinario. Parti dei sistemi di comando legate alla
sicurezza. Parte 1: principi generali per la progettazione;
- CEI EN 62061 (2005):
Sicurezza del macchinario. Sicurezza funzionale dei sistemi di comando e
controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili correlati alla
sicurezza.
L’autore ricorda che con la “Comunicazione della Commissione
nell’ambito dell’applicazione della direttiva
2006/42/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle macchine e che modifica
la direttiva 95/16/CE (rifusione) 2009/C 321/09” è stata prolungata la data di
cessazione della presunzione di conformità della norma UNI EN 954-1:1998
(inizialmente prevista per il 28/12/2009) al 31/12/2011.
E “attualmente sono in vigore sia la norma UNI EN 954-1 sia
la norma UNI EN ISO 13849-1, ma sarebbe opportuno utilizzare la norma UNI EN
ISO 13849-1” in quanto, tra le motivazioni riportate dall’autore, “la norma UNI
EN 954-1 è datata e ad oggi non rappresenta più lo stato dell'arte”.