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Limiti al diritto del datore di
lavoro di licenziare il lavoratore divenuto inidoneo. Di Rolando Dubini,
avvocato in Milano
Milano, 30 Giu -
L'art. 4, comma 1 della
Legge n. 68/1999 prevede che, in caso di
inidoneità
intervenuta per infortunio sul lavoro o malattia professionale,
l'infortunio o la malattia non possono
costituire giustificato motivo di licenziamento quando i lavoratori possano
essere addetti a mansioni equivalenti ovvero, mancando quelle, perfino
inferiori alle ultime svolte.
Da ciò ne deriva l'obbligo del datore di lavoro di cercare nell'ambito dell'attività aziendale
una ricollocazione adeguata alle attuali condizioni di salute del lavoratore
divenuto suo malgrado inidoneo alla mansione specifica e solo laddove si sia
provveduto alla ricerca in modo del tutto corretto ed equo, qualora questa non
abbia esito positivo sarà possibile ricorrere come rimedio inevitabile al
licenziamento del lavoratore.
La Cassazione al riguardo è chiara:
"l’esercizio dell’iniziativa
economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., non è sindacabile nei suoi
aspetti tecnici dall’autorità giurisdizionale, ma deve svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro (artt. 4, 35, 36
Cost.) e alla salute (art. 32 Cost.,
2087 c.c.), con la conseguenza che non viola l’art. 41 cit. il giudice che dichiara
illegittimo il licenziamento intimato per sopravvenuta inidoneità fisica alle
mansioni assegnate, senza che il datore di lavoro abbia accertato se il
lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello,
evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell’organigramma aziendale"
(Cass. 13/10/2009 n. 21710, Pres. ed est. Roselli, in D&L 2009, 1058).
Dunque il licenziamento intimato
senza dimostrazione di aver cercato mansioni alternative è totalmente
illegittimo: "è illegittimo il licenziamento
intimato al lavoratore a seguito di sopravvenuta inidoneità fisica o psichica a
svolgere le mansioni affidategli, allorché il datore di lavoro, cui incombe
il relativo onere, non provi l’impossibilità di adibirlo a mansioni equivalenti
e compatibili con le residue capacità lavorative, sempreché il rinvenimento di
idonee mansioni non debba comportare una modifica dell’assetto organizzativo
aziendale" (Trib. Firenze 4/7/2003, Est. Nuvoli, in D&L 2004, con nota
di Irene Romoli “Sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente allo svolgimento
delle mansioni affidategli: un giustificato motivo oggettivo di licenziamento”,
170).
In tal senso anche la giurisprudenza
di merito: "la sopravvenuta inidoneità psicofisica del lavoratore può
giustificare il
licenziamento
solo se il datore di lavoro offre documentazione specifica che attesti la
inidoneità stessa e dia prova di aver valutato correttamente la possibilità di
adibire il lavoratore ad altre mansioni compatibili" (Trib. Ravenna
29/10/2007, ord., Giud. Riverso, in Lav. nella giur. 2008, con commento di
Stefano Tortini, 938), che è allineata alla giurisprudenza di legittimità:
"in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del
dipendente allo svolgimento delle mansioni lavorative, il datore di lavoro è
tenuto a dimostrare l’impossibilità di assegnare al lavoratore mansioni anche
non equivalenti, a condizione che il lavoratore abbia, anche senza forme rituali,
manifestato la propria disponibilità ad accettarle" (Cass. 6/3/2007 n. 5112,
Pres. Mattone Est. Monaci, in D&L 2007, con nota di Andrea Bordone,
“Inidoneità sopravvenuta della prestazione e repechage”, 504).
Il lavoratore ha un vero e proprio
diritto soggettivo ad ottenere, se disponibile (ma è il datore di lavoro che
deve dimostrare in modo documentato e inconfutabile l'eventuale impossibilità e
indisponibilità di una mansione alternativa compatibile con lo stato di salute
menomata del lavoratore) una diversa mansione compatibile col suo stato di
salute: "in caso di impossibilità
sopravvenuta parziale allo svolgimento della prestazione, sussiste il diritto
del lavoratore ad essere assegnato a mansioni diverse ed equivalenti (sempreché
sussistenti in azienda) ed anche inferiori, dietro manifestazione di consenso
del lavoratore alla dequalificazione finalizzata alla salvaguardia del
superiore interesse all’occupazione, per le cui richieste al datore di lavoro
il lavoratore deve attivarsi precisando le residue attitudini professionali
tali da rendergli possibile una diversa collocazione in azienda (nella
fattispecie è stato anche ritenuto che il lavoratore certificato inidoneo alla
mansione di operatore unico aeroportuale – caratterizzata intrinsecamente
dall’attività di carico e scarico bagagli e zavorra – non può pretendere di permanere
nella stessa mansione venendo esonerato dal compito principale e gravoso del
carico e scarico, eliminabile eventualmente non già con mezzi e strumenti in dotazione
dell’azienda ma con l’acquisto di mezzi ad hoc offerti dalle nuove tecnologie,
non essendo configurabile un obbligo dell’imprenditore di adottarli per porsi
in condizione di cooperare all’accettazione della prestazione lavorativa di
soggetti affetti da infermità, che vada oltre il dovere di garantire la
sicurezza imposta dal decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro)"
(Cass. 5/8/00, n. 10339, pres. Genghini, in Lavoro e prev. oggi 2000, pag.
2083).
In particolare il tribunale di
Milano precisa che "non è legittimo il licenziamento di una lavoratrice
che abbia perso una parte della capacità lavorativa qualora risulti possibile
al datore di lavoro modificare la propria organizzazione aziendale
compatibilmente con le sopravvenute limitazioni della lavoratrice medesima;
infatti, non può ritenersi onere eccessivo e sproporzionato per l’azienda, tale
da escludere l’obbligo del cd. repêchage, il sopraggiunto forzato minore rendimento
della lavoratrice – dipendente da oltre vent’anni – e la conseguente necessità
di sopperirvi con altra forza lavoro" (Trib. Milano 26 ottobre 1999, est.
Frattin, in D&L 2000, 219).