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Anno 12 - numero 2452 di lunedì 02 agosto 2010
Cassazione: sicurezza sul lavoro a prova di errore umano L’applicazione delle misure di sicurezza sul lavoro serve anche per evitare un errore umano possibile e prevedibile se esso è rientrante in un normale contesto lavorativo. A cura di G. Porreca.
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Cassazione
Sezione IV Penale - Sentenza n. 21511 del 7 giugno 2010 (u. p. 15 aprile
2010) -
Pres. Campanato – Est. D’Isa – P.M. Gialanella - Ric. D. V. F. e D. B.
F. P.
Commento a cura di G. Porreca.
La sicurezza sul lavoro deve essere anche a prova dell’errore umano. E’ questo
il primo commento che viene da fare dopo la lettura di questa sentenza della
Corte di Cassazione penale. L’applicazione delle misure di sicurezza sul
lavoro, sostiene infatti la suprema Corte, ribadendo in verità un principio già
consolidato presente nella giurisprudenza, serve anche per evitare un errore
umano possibile e prevedibile se esso rientra in un normale contesto
lavorativo. Se tutti i dipendenti del resto, ha osservato la Corte di Cassazione, fossero tutti diligenti, esperti e periti non sarebbe
necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine
di alcun sistema di protezione.
Un’altra interessante osservazione che deriva dalla lettura di questa sentenza
è che l’applicazione delle norme di prevenzione relative ai lavori effettuati
in vicinanza di linee
elettriche in tensione di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 164/1956 (ora art. 117
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81) non è circoscritta alle attività costruttive in
senso stretto ma si estende anche ad opere diverse da quelle edilizie tra cui è
ricompresa certamente la realizzazione di impianti
elettrici e di opere idrauliche alle quali va assimilata la realizzazione
di un impianto di climatizzazione di cui alla sentenza in esame.

Il caso
L’amministratore unico di una società committente e quello di una società
che stava eseguendo in appalto dei lavori di installazione di un impianto di
climatizzazione, condannati dal Tribunale in ordine ai reati contravvenzionali
ed al delitto ci cui all’art. 589 c.p.p. comma 2, hanno fatto ricorso in
Cassazione a seguito delle sentenza della Corte di Appello che aveva confermata
la condanna nei loro confronti. La condanna si riferiva ad un infortunio
occorso ad un lavoratore dipendente della ditta appaltatrice nel mentre,
all'interno di un capannone della ditta committente ove si stavano eseguendo i lavori
di installazione dell’impianto di climatizzazione, stava spostando, per poter
collocare all'esterno del capannone la tubazione del climatizzatore, un
trabattello che urtava una linea elettrica a 20.000 volt posta nelle immediate
vicinanze. A seguito del contatto il lavoratore rimaneva folgorato
decedendo.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello successivamente
hanno evidenziato elementi di colpa a carico di entrambi gli imputati per avere
omesso di predisporre, trattandosi di lavori eseguiti in prossimità di linee
elettriche e quindi da eseguire ad una distanza non minore di cinque metri,
un'adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse contrariamente a quanto previsto
dall’articolo 11 del D.P.R. n. 164 del
1956 ed inoltre, per non avere liberato dal materiale di ingombro esistente sul
piazzale le aree ove si svolgevano i citati lavori, onde consentire che
potessero essere utilizzate facilmente in piena sicurezza senza che i
lavoratori, operanti nelle vicinanze della linea elettrica, corressero alcun
rischio.
Il ricorso e la decisione della Corte di
Cassazione
Gli imputati hanno fatto ricorso, quindi, alla Corte di Cassazione
sostenendo fra l’altro che era stato proprio l’infortunato, che era caposquadra
e che dava direttive sul posto di lavoro, a decidere di trasportare il
trabattello all'interno del capannone, come riferito in dibattimento da un
altro operaio presente al momento dell’infortunio, senza prima averlo smontato
come si era soliti fare in casi del genere e che quindi il suo comportamento
anomalo era stata la causa esclusiva dell'evento. Sostenevano, altresì, gli
stessi che secondo il buon senso doveva essere cura dei tre operai incaricati
del montaggio del climatizzatore e per essi del caposquadra di non oltrepassare
i cinque metri, cosa che ovviamente tutti e tre sapevano.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi ritenendo infondate le
motivazioni ed ha annullata l'impugnata sentenza, senza rinvio, limitatamente
però ai reati contravvenzionali in
quanto estinti per intervenuta prescrizione con la conseguente eliminazione
dell’ammenda inflitta. La stessa ha posto in evidenza che la morte del
lavoratore era stata causata dalla scarica
elettrica determinata dal contatto del trabattello con i cavi
dell'alta
tensione che correvano lungo il piazzale e che il trabattello era stato
sempre spostato
ancora montato nonostante la presenza dei cavi elettrici. La Sez. IV ha
inoltre ritenuto perfettamente aderente al dettato normativo
l’applicazione al caso concreto dell’articolo 11 della normativa
antinfortunistica di cui al D. P. R. n. 164 del 1956 “rilevandosi correttamente che l'ambito di operatività del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 164 del 1956 non è circoscritto alle attività
costruttive in senso stretto, essendo contemplate anche le opere realizzate con
materiali diversi dalla muratura e del cemento armato e le opere diverse da
quelle edilizie, tra cui certamente la realizzazione di impianti elettrici ed
opere idrauliche cui deve essere assimilata l'installazione di impianto di
climatizzazione”. “Di conseguenza”, ha proseguito la Sez. IV, “va riaffermato che il divieto
posto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, articolo 11
di eseguire lavori in prossimità di linee elettriche in aree in assenza di
adeguate protezioni è applicabile a qualsiasi tipo di lavoro”.
I giudici della Corte di Cassazione non hanno, quindi, avuto alcun dubbio sulla
posizione di garanzia e sulla responsabilità individuate in capo agli imputati.
Per quanto riguarda, in particolare, la posizione del datore di lavoro hanno
evidenziato che lui stesso aveva suggerito l'uso del trabattello, che poi è
venuto a contatto con la fonte del pericolo, pur essendo consapevole
dell'esistenza della linea elettrica che attraversava l'area all'interno della
sua azienda dove era utilizzato il trabattello senza che la stessa fosse stata
debitamente segnalata. In merito alla posizione del committente
hanno quindi fatto osservare i giudici della Corte suprema che “il committente risponde penalmente degli
eventi dannosi comunque determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione
svolta dall'appaltatore quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera
mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare
l'inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela
dell'altrui incolumità”.
Per quanto riguarda poi il contestato comportamento scorretto del
lavoratore, la Corte suprema ha posto in rilievo, infine, che “l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza,
imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del
datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in
presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità,
dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle
direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza” e che “nel caso di specie, stante la vicinanza fra
la sede dell'impresa appaltatrice ed il luogo di svolgimento dell'attività
lavorativa, l'iniziativa del lavoratore di riportare il trabattello presso la
sede della propria ditta, senza provvedere al suo smontaggio, costituiva
comportamento del tutto prevedibile da parte degli imputati, che erano ben
consapevoli dell'utilizzazione di detto ponteggio
mobile all'esterno del capannone e della presenza della fonte di pericolo. Era
del tutto prevedibile il rischio che, nel trasportare il trabattello, il
lavoratore potesse per errore incrociare la linea elettrica e restare folgorato”.
“L'applicazione delle misure di
prevenzione degli infortuni sul lavoro” ha concluso la Sez. IV, “sottendono proprio allo scopo
di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su
di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in
essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un
infortunio. Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti
non sarebbe necessario dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di
protezione”.
Corte
di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 21511 del 7 giugno 2010 (u. p.
15 aprile 2010) - Pres. Campanato – Est. D’Isa – P.M.
Gialanella - Ric. D. V. F. e D. B. F. P. - L’applicazione delle misure di
sicurezza sul lavoro serve anche per evitare un errore umano possibile e
prevedibile se esso e’ rientrante in un normale contesto lavorativo.
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