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Campi elettromagnetici: il ruolo e le funzioni di RSPP e RLS

Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Coordinatori

12/03/2010

Il ruolo di RSPP e RLS in relazione alla prevenzione con particolare riferimento ai campi elettromagnetici. La normativa, la valutazione dei rischi, i rischi da interferenza e i piani di sicurezza.

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PuntoSicuro ha già presentato diversi materiali tratti dal seminario “Rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo” che si è tenuto il 29 settembre 2009 a Modena ed è stato organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità (Progetto Camelet) e dall’Azienda USL di Modena in collaborazione con Organizzazione Sindacali e Associazioni di Categoria.

In questi mesi abbiamo approfondito diverse tematiche relative ai campi elettromagnetiche (CEM) in merito, ad esempio, alle norme di tutela, alle sorgenti, alla valutazione del rischio, agli effetti sulla salute e alle attività a rischio
Ci soffermiamo ora brevemente su un intervento al seminario che è entrato nello specifico dei ruoli di alcuni importanti attori della prevenzione aziendale: si tratta dell’intervento intitolato “Alcune considerazioni sul ruolo del R-SPP e del RLS” curato dal Dr. Omar Nicolini (Az. USL di Modena).



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L’autore ricorda preliminarmente alcune indicazioni relative al Decreto legislativo 81/2008 e al Decreto legislativo 106/2009:
- le disposizioni del Titolo VIII-Capo V (radiazioni ottiche artificiali) entreranno in vigore il 26 aprile 2010;
- le disposizioni del Titolo VIII-Capo IV (campi elettromagnetici) entreranno in vigore il 30/04/2012.
E comunque indica che con il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, e le correzioni successive, si ha:
- una “conferma del sistema relazionale introdotto dal D.Lgs.626/94” (SPP, RLS, …) per la gestione aziendale della sicurezza;
- una “conferma della generalizzazione della prassi: valutazione, eliminazione/riduzione del rischio, controllo sanitario, formazione / informazione”;
- una “maggiore attenzione ai rischi di interferenza ed a quelli presenti nei cantieri sulla falsariga della legge 123/2007”. 

Indicando poi che le funzioni di RSPP e RLS sono indicate nel dettaglio nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008, l’autore sottolinea che il Servizio di Prevenzione e Protezione è l’insieme “delle persone, sistemi e mezzi (esterni o interni all'azienda) finalizzati all'attività di prevenzione/protezione dei rischi professionali sul lavoro”. In particolare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP o R-SPP) è “persona designata dal Datore di Lavoro (compito non delegabile!) ed in possesso di attitudini e capacità adeguate (DLgs.195/03)”.

Riguardo in specifico alla valutazione dei rischi (VdR):
- il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di Valutazione dei rischi (DVR) “in collaborazione con il R-SPP e il medico competente (MC), se presente”, e questa attività è svolta previa consultazione del RLS;
- il DVR può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro (DdL) “nonché, ai soli fini della prova della data, del R-SPP, del RLS e del MC, ove nominato”.
Sempre in riferimento alla valutazione dei rischi si indica anche che:
- “in caso di costituzione di nuova impresa, il DdL è tenuto ad effettuare immediatamente la VdR elaborando il relativo DVR entro 90 giorni dall’inizio della propria attività;
- la VdR deve essere immediatamente rielaborata, … “in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive causali”.
Riportiamo ora quanto indicato in relazione al rapporto tra campi elettromagnetici (CEM), Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI), Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Nel DUVRI (art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008) il “DdL committente deve indicare i luoghi di lavoro dove i lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di azione precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi (limitazione della durata delle esposizioni, possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di dosimetri personali …)”.
E nel caso in cui, “le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non superando il livello di azione possano superare il livello di riferimento raccomandato per la popolazione, il DdL informerà l’appaltatore e al fine di prevenire eventuali rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali”.
L’autore ricorda che questo tema è “particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni”: in questi casi è frequente la “condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto”.
E dunque per una valutazione completa del rischio è bene che il DdL committente “si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore all’interno del DUVRI”.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) deve prendere in considerazione il problema dei campi elettromagnetici in particolare in relazione a:
- “campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne …) poste in prossimità o all’interno dell’area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
- alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un’esposizione a CEM”.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) deve poi “contenere le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento del valore di azione, le informazioni relative al superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e l’indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il rischio”.

Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) “adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere”.

L’intervento si conclude con alcune brevi parole d’ordine riguardo ai compiti dell’ R-SPP e del RLS e riporta interamente alcune informazioni tratte dall’art. 35 del Testo Unico relativo alla
riunione periodica: “nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti è indetta almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante; il R-SPP; il MC ove previsto; il RLS”.

  
 “Alcune considerazioni sul ruolo del R-SPP e del RLS”, Dr. Omar Nicolini, Az. USL di Modena, intervento al seminario “Rischi da campi elettromagnetici in ambiente lavorativo” (formato PDF, 401 kB). 




Tiziano Menduto
 



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