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Campi elettromagnetici: il ruolo e le funzioni di RSPP e RLS
Il ruolo di RSPP e RLS in relazione alla prevenzione con particolare riferimento ai campi elettromagnetici. La normativa, la valutazione dei rischi, i rischi da interferenza e i piani di sicurezza.
L’autore ricorda
preliminarmente alcune indicazioni relative al Decreto
legislativo
81/2008 e al Decreto
legislativo
106/2009:
- le disposizioni del Titolo VIII-Capo V (radiazioni ottiche
artificiali)
entreranno in vigore il 26 aprile 2010;
- le disposizioni del Titolo VIII-Capo IV (campi
elettromagnetici) entreranno in vigore il 30/04/2012.
E comunque indica che con il Testo Unico
sulla sicurezza sul lavoro, e le correzioni successive, si ha:
- una “conferma del sistema relazionale introdotto dal D.Lgs.626/94”
(SPP, RLS,
…) per la gestione aziendale della sicurezza;
- una “conferma della generalizzazione della prassi: valutazione,
eliminazione/riduzione del rischio, controllo sanitario, formazione /
informazione”;
- una “maggiore attenzione ai rischi di interferenza ed a quelli
presenti nei
cantieri sulla falsariga della legge 123/2007”.
Indicando poi che le funzioni di RSPP e
RLS sono indicate nel dettaglio nel Titolo I del D.Lgs. 81/2008,
l’autore
sottolinea che il Servizio di
Prevenzione e Protezione è l’insieme “delle persone, sistemi e mezzi
(esterni
o interni all'azienda) finalizzati all'attività di
prevenzione/protezione dei
rischi professionali sul lavoro”. In particolare il Responsabile del Servizio
di
Prevenzione e Protezione (RSPP o R-SPP) è “persona designata dal
Datore
di Lavoro (compito non delegabile!) ed in possesso di attitudini e
capacità
adeguate (DLgs.195/03)”.
Riguardo in specifico alla valutazione
dei rischi (VdR):
- il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il Documento di
Valutazione dei rischi (DVR) “in collaborazione con il R-SPP e il medico
competente (MC), se presente”, e questa attività è svolta previa
consultazione
del RLS;
- il DVR può essere tenuto su supporto informatico e, deve essere munito
di
data certa o attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di
lavoro (DdL)
“nonché, ai soli fini della prova della data, del R-SPP, del RLS
e del MC, ove nominato”.
Sempre in riferimento alla valutazione dei rischi si indica anche che:
- “in caso di costituzione di nuova
impresa, il DdL è tenuto ad effettuare immediatamente la VdR
elaborando il
relativo DVR entro 90 giorni dall’inizio della propria attività;
- la VdR deve essere immediatamente rielaborata, … “in occasione di
modifiche
del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative
ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di
infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino
la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione
debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono
il DVR
deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni dalle rispettive
causali”.
Riportiamo ora quanto indicato in relazione al rapporto tra campi
elettromagnetici (CEM),
Documento
Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI),
Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
e Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Nel DUVRI (art.26, comma 3, del
D.Lgs 81/2008) il “DdL committente deve indicare i luoghi di lavoro dove
i
lavoratori potrebbero essere esposti a CEM che superano i livelli di
azione
precisando le misure di prevenzione e protezione da adottarsi
(limitazione
della durata delle esposizioni,
possibili interferenze, impiego DPI, utilizzo di dosimetri personali
…)”.
E nel caso in cui, “le esposizioni a CEM dei lavoratori pur non
superando il
livello di azione possano superare il livello di riferimento
raccomandato per
la popolazione, il DdL informerà l’appaltatore e al fine di prevenire
eventuali
rischi per i lavoratori portatori di dispositivi/impianti medicali”.
L’autore ricorda che questo tema è “particolarmente pertinente nel caso
della
protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le
telecomunicazioni”: in questi casi è frequente la “condivisione del
supporto fisico (il traliccio)
o del sito tra più esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di
intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime
di sub-appalto”.
E dunque per una valutazione completa del rischio è bene che il DdL committente
“si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle
complessive emissioni del sito, da trasferire all’appaltatore
all’interno del
DUVRI”.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento
(PSC)
deve prendere in considerazione il problema dei campi elettromagnetici
in
particolare in relazione a:
- “campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta
tensione,
ripetitori, cabine, antenne …) poste in prossimità o all’interno
dell’area del
cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
- alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con
attrezzature che
potrebbero comportare un’esposizione a CEM”.
Il Piano Operativo di Sicurezza (POS)
deve poi “contenere le informazioni relative alle attrezzature che
potrebbero
comportare il superamento del valore di azione, le informazioni relative
al
superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione
(ai fini
della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e
l’indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o
minimizzare il
rischio”.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei
lavori (CSE)
“adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e
protezione o l’idonea informazione in relazione alle possibili
interferenze tra
le diverse attività lavorative presenti nel cantiere”.
L’intervento si conclude con alcune brevi parole d’ordine riguardo ai
compiti
dell’ R-SPP
e del RLS e riporta interamente alcune informazioni tratte dall’art. 35
del
Testo Unico relativo alla riunione periodica: “nelle aziende
che occupano più di 15 dipendenti è indetta almeno una volta all'anno
una
riunione cui partecipano: il datore di lavoro o un suo rappresentante;
il
R-SPP; il MC ove previsto; il RLS”.