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Anno 11 - numero 2267 di lunedì 26 ottobre 2009

Accertamenti sanitari per i lavoratori: le mansioni in elenco


Dalla Lombardia alcuni chiarimenti circa le categorie di lavoratori da sottoporre a sorveglianza sanitaria e accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti: manovratori di carroponte, mulettisti e addetti alla conduzione di transpallet?

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Abbiamo già presentato qualche settimana fa la Circolare del 22 gennaio 2009 (Prot. H1.2009.0002333) della Regione Lombardia che forniva alcuni indirizzi operativi per un’applicazione puntuale e uniforme nelle aziende lombarde delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro.
 
  
 
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Continuiamo ora con la pubblicazione di alcuni dei quesiti presenti nel documento:
 
Quali categorie di lavoratori devono essere sottoposte a sorveglianza sanitaria comprensiva degli accertamenti per l'assunzione di sostanze stupefacenti?
I lavoratori da sottoporre nel corso della sorveglianza sanitaria anche ad accertamenti per la ricerca delle sostanze stupefacenti sono esclusivamente quelli previsti nell’Allegato I dell’Intesa della Conferenza Unificata Stato – Regioni del 30 ottobre 2007 (Repertorio Atti n. 99/CU). Si commentano in seguito le mansioni incluse nell’Allegato I che hanno determinato difficoltà interpretative rispetto all’obbligo o meno dell’effettuazione degli accertamenti sanitari:
 
1. Punto 2, lett. a) dell’elenco: sono inclusi i conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso di patente categoria C, D, E; non sono invece da sottoporre agli accertamenti in questione i conducenti di veicoli con patente categoria A e B.
 
2. Punto 2, lett. f) dell’elenco: sono inclusi conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o apparecchi di sollevamento; sono esclusi i manovratori di carri ponte, purché comandati da terra a mezzo di pulsantiera, e di monorotaie.
Sono pertanto esonerati dagli accertamenti i manovratori di carri ponte, gru a ponte (e di altri apparecchi di sollevamento tipo ponte, es. gru a portale, caratterizzati da movimenti ristretti e confinati, che operano sia all’aperto che al chiuso) comandati da terra mediante pulsantiera. Le monorotaie sono gru dette a “struttura limitata” in relazione sia alla portata che ai movimenti loro permessi. Utilizzando la categoria “apparecchi di sollevamento a struttura limitata” per delimitare il campo d’inclusione/esclusione, vengono esentati dagli accertamenti gli addetti a manovrare: paranchi, argani, apparecchi di sollevamento corredati da strutture metalliche di entità e sviluppo semplice, di portata non superiore a Kg 2.000, con equipaggiamenti di comandi ridotti e impianti elettrici semplici. Tra questi ultimi rientrano anche gli argani a cavalletto utilizzati in edilizia e gli argani a bandiera e a colonna presenti nelle officine.
I manovratori di tutti gli altri apparecchi di sollevamento sono assoggettati agli obblighi di accertamento di assenza di tossicodipendenza. Nell’allegato 1 cui si forniscono delle informazioni nel merito della classificazione e tipologie degli apparecchi di sollevamento.
 
3. Punto 2, lett. n) dell’elenco: sono inclusi gli addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. Per gli addetti alla movimentazione terra si fornisce un commento nell’allegato 2. Per gli addetti alla movimentazione merci sono da inserire gli operatori alla guida di muletti o carrelli elevatori (definito come: carrello per movimentazione atto a sollevare, trasportare, accatastare, immagazzinare in scaffalature carichi di qualsiasi genere), tra i quali sono compresi i lavoratori che utilizzano tali attrezzature, anche se per tempi brevi nell’arco della giornata/settimana, qualora l'attività rientri tra i compiti lavorativi (si ribadisce l’importanza che l’individuazione dei lavoratori impiegati in attività incluse, anche in base alla determinazione dei tempi cui i lavoratori sono in queste impiegati, debba avvenire nell’ambito del processo di valutazione dei rischi come specificato nella FAQ n. 1 ed avere evidenza nel documento di valutazione dei rischi).
 
Aderendo alle indicazioni fornite dalla Regione Piemonte (si veda la D.G.R. n. 13-10928 del 09/03/2009), si assume, per definire l’inclusione o meno degli operatori nell’obbligo di esecuzione degli accertamenti, il seguente orientamento: “Per l’individuazione delle mansioni deve essere utilizzato il criterio dell’effettivo svolgimento, indipendentemente dalla denominazione formale della mansione o della qualifica. Non sono tuttavia lecite inclusioni “per analogia” o sulla base di valutazione del rischio di incidente/infortunio per mansioni diverse da quelle elencate nell’allegato all’Atto di Intesa del 2007”.
Si ritiene infine errata l’interpretazione per la quale, sulla base di quanto riportato nell'art. 1 comma 1 del provvedimento del 30/10/2007 “le mansioni soggette al controllo sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I”, si sostiene l’allargamento del campo d’inclusione a tutti gli operatori che sono addetti ad attività di trasporto. Si ribadisce che le mansioni incluse sono solo quelle riportate nell’allegato I del provvedimento del 30/10/2007.
 
Gli addetti ai carrelli elevatori rientrano nelle categorie da sottoporre a screening?
Sì, in quanto guidano macchine di movimentazione merci. Si applica in questo caso il principio di effettività, con il quale si esclude dagli accertamenti i lavoratori che, benché formati, non utilizzano carrelli.
La formulazione della norma prevede che l’idoneità alla mansione è comunque necessaria a prescindere dai tempi d’impiego nell’attività a rischio.
Devono essere considerati esclusi gli addetti alla conduzione di transpallet manuali o a motore.
 
 
 
 

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