Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

La composizione della Commissione Consultiva Permanente

La composizione della Commissione Consultiva Permanente

Autore:

Categoria: Normativa

30/10/2015

Un contributo affronta il tema della composizione della Commissione Consultiva Permanente in riferimento ai cambiamenti intervenuti con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, uno dei decreti attuativi del Jobs Act. A cura di Sebastiano Calleri.

Roma, 30 ott – Come prevedevamo il tema dei cambiamenti e dell’attuale “impasse” della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,  lanciato con il nostro articolo “ D.Lgs. 151/2015: cosa cambia nella Commissione Consultiva?”, ha sollevato e suscitato commenti sia nei nostri lettori che in alcuni interlocutori e componenti della Commissione stessa. In attesa di riportare altri contributi, riceviamo e volentieri ripubblichiamo un contributo di  Sebastiano Calleri, Responsabile Salute e Sicurezza della Confederazione Generale Italiana del Lavoro nazionale (Cgil). Un contributo che speriamo possa essere utile per le prossime riunioni della Commissione, risolvere le problematiche della composizione e riportare finalmente l’attenzione sulle attività da svolgere in Commissione.
Pubblicità
OttoUno - D.Lgs. 81/2008
OttoUno - D.Lgs. 81/2008 - Modello di corso su Slide in formato PPT con documenti di gestione del corso per formatori sulla sicurezza

 
Alcune modifiche inappropriate: il caso della Commissione consultiva ex art. 6
di Sebastiano Calleri, Responsabile nazionale salute e sicurezza nei luoghi di lavoro-CGIL
 
Non ha fatto molto discutere, se non in una ristretta cerchia di addetti ai lavori, quanto contenuto in uno dei decreti attuativi del Jobs Act approvati recentemente dal Governo italiano e riguardante la composizione e le procedure di elezione dell'organo collegiale in questione.
Questo, a mio avviso, rappresenta invece un grosso limite ed una visione asfittica e a volte non corretta dell'intero sistema istituzionale costruito dal D.Lgs. 81/08.
 
Ma procediamo con ordine: cosa è cambiato con questa norma?
 
Intanto, entrano ex lege all'interno dei componenti di diritto della Commissione Consultiva Permanente nuove associazioni e organizzazioni, con un provvedimento "ad hoc" a cui non si era mai ricorsi prima da parte di alcuna struttura governativa o ministeriale. A parte le considerazioni di opportunità e di reale misurazione della rappresentatività delle organizzazioni facenti parte del consesso in oggetto, il seggio riservato ad esempio all'Anmil e a due altre organizzazioni di espressione tecnica e professionale (e anche qui si introduce una ulteriore novità, che giudico negativamente ma di cui dirò in seguito) viene non aggiunto a quelli previsti dal Testo Unico, ma guadagnato togliendo seggi alle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e delle imprese.
 
Poiché questo non sembri il solito piagnisteo sindacale di rivendicazione di posti e sotto-posti di livello istituzionale, bisogna chiarire bene cosa c'è in gioco.
 
La Commissione consultiva italiana è l'omologo organismo a livello nazionale della Commissione Consultiva tripartita del Lussemburgo, ai criteri di funzionamento della quale è informata. Ed il criterio principe del quale tenere conto è proprio il tripartitismo (i più esperti lo dividono in perfetto ed imperfetto) ossia la composizione paritaria fra soggetti istituzionali (statali e regionali), organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori.
 
Questo significa quindi che, proprio per le materie di salute e sicurezza, è importante che si arrivi a decisioni che siano il più possibile condivise, e che permettano un miglioramento delle condizioni dei lavoratori e della competitività delle imprese, oltre che assegnino il giusto ruolo di controllo e regolazione degli interessi in gioco da parte delle autorità pubbliche.
Scrivendo su una rivista tecnica di settore come questa, che ospita autori e lettori che di queste materie sono molto esperti, immagino che questa breve disamina sia estremamente chiara e sufficiente.
 
A ciò aggiungo solo per opportuna conoscenza che proprio su questo argomento abbiamo siglato insieme a Confindustria (come sindacati confederali unitariamente) un avviso comune rivolto al governo e al ministero del lavoro.
 
Nell'avviso comune chiarivamo con forza il nostro punto di vista: le modifiche introdotte cambiano la composizione della commissione e modificano la possibilità che le organizzazioni presenti in quell'organo possano essere su un piano paritario, alterando la nozione di tripartitismo italiano ed europea.
 
Lo abbiamo ribadito nella ultima seduta del mese di ottobre, e lo ribadiremo ulteriormente nella prossima riunione prevista per il 4 novembre p.v.
A dire il vero, anche il Ministero, a seguito delle nostre ripetute obiezioni in sede pubblica e riservata, ha ritenuto (come dichiarato dal dott. Onelli) di dover chiedere un parere all'ufficio legislativo del ministero stesso, su questo e altri argomenti sollevati.
 
Un'ultima considerazione: la presenza di organizzazioni di rappresentanza tecnica o professionale introduce una ulteriore novità nelle relazioni che governano l'organo in questione; questo sembrerebbe introdurre una sorta di volontà di far nascere un "quadripartitismo" di nuovo conio; nulla di male nella volontà di introdurre riforme di qualsiasi tipo. Ma forse sarebbe stato meglio parlarne con chi di queste cose si occupa tutti i giorni, che presiede nella difficile quotidianità la relazione e la composizione degli interessi in campo all'interno del corpo vivo delle aziende del nostro paese.
Non sarebbe proprio invece il caso di farla, e farla fino in fondo questa discussione?
 

Sebastiano Calleri
 
 
 
 
 
 
 
Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Rispondi Autore: Andrea Rotella - likes: 0
30/10/2015 (08:24:17)
Dott. Calleri, lei, giustamente, ne fa principalmente una questione di principio e di diritti di rappresentanza. Lungi da me mettere in discussione tutto questo.
Tuttavia sarebbe il caso che prima ancora vi chiedeste: ma in tutti questi anni (e se vuole estenda pure la richiesta agli anni in cui vigeva il D.Lgs. n. 626/1994), la Commissione consultiva permanente cosa ha prodotto di realmente utile da giustificarne l'esistenza?
Ad esempio, prima della riforma del Jobs act, la rappresentanza era garantita. Eppure l'esito è stato comunque la produzione di contributi di inutilità rara in termini di qualità.
Per quanto possa sembrare soggettivo discutere sul valore più o meno elevato di ciò che la Commissione ci ha finora lasciato, basterebbe occuparsi realmente di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per capire come la letteratura esistente su ciascuno degli argomenti su cui la stessa Commissione si è espressa sia di ben altro spessore.
Per dire:
- Procedure semplificate per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese
- Indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato
- Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
Anche solo soffermandoci su questi tre documenti elaborati dalla Commissione, questo è il meglio che un organismo perfettamente tripartito (almeno alla data di approvazione dei suddetti documenti) è stato in grado di produrre dopo ANNI di attività?
Fossi in lei discuterei più delle competenze dei componenti di tale Commissione che della loro rappresentatività.
Quali sono i curriculum dei componenti?
Qual è la loro formazione scolastica e non scolastica e in che campo?
Quali lavori e competenze hanno acquisito nel mondo reale della sicurezza sui luoghi di lavoro (ecco, distinguerei ciò che si sa perché lo si è realmente messo in pratica, da ciò che si presume di sapere perché da anni si "opera nel mondo della sicurezza" o si partecipa a convegni e seminari in cui si parla di sicurezza sul lavoro?
Quante valutazioni dei rischi costoro avevano alle spalle prima di elaborare le procedure standardizzate?
E potrei continuare per molto tempo...
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0
30/10/2015 (12:11:43)
Concordo in pieno con quanto detto dal collega ing. Rotella.

Nei "Paesi normali", prima di costituire una Commissione, si definiscono i requisiti per far parte di questa o quella commissione.
La valutazione dei curricula, la si fa fare a soggetti esenti da conflitto d'interesse (cosa difficilissima in Italia ma non impossibile).

Non si fa parte di una Commissione solo per "appartenenza" o per "rappresentanza".

Per esempio, in ambito tecnico, quali saranno i requisiti di esperienza concreta dei componenti, maturata all'interno delle aziende e non certo da visitatori occasionali quali membri di un ente di vigilanza come lo sono gran parte di coloro che sono espressione della Conferenza Stato Regioni?

Francamente, in alcuni casi, è come trovarsi a fare un corso prematrimoniale con un prete che fa da docente: pretende di spiegarti il rapporto di coppia e la famiglia ........ anche non è mai stato sposato e, quindi, la realtà non la conosce.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!