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Nella riunione del 15 dicembre 2010 la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato gli orientamenti
pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di deboli
intensità (ESEDI) all’amianto.
Nella premessa degli orientamenti pratici della Commissione,
è ricordato che anche per le attività Esposizioni sporadiche e di debole
intensità all'amianto (di seguito denominate ESEDI) il datore di lavoro ha
l'obbligo di rispettare quanto disposto dal
Titolo
IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quindi di effettuare la valutazione
dei rischi e adottare le conseguenti misure di prevenzione e protezione, oltre
ad effettuare la notifica all’organo di vigilanza competente per territorio, la
sorveglianza sanitaria e istituire il registro di esposizione e predisporre le cartelle
sanitarie e di rischio.
Il documento continua sottolineando che “per determinare
quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di "
ESEDI"
si devono verificare le condizioni di sporadicità dell'attività svolta sulla
base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità
dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori,
ivi compresi quelli di cui all'art.21 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. (
lavoratori autonomi, ndr), nelle diverse
attività svolte in presenza di
amianto”.
La Commissione ha quindi elaborato degli orientamenti
pratici per la determinazione delle ESEDI, le quali consentono di non
applicare gli artt. 250 (notifica), 251, comma 1 (misure di prevenzione e protezione), 259 (sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio) del D.Lgs. 81/2008 "a
condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere
considerate sporadiche, espongano i lavoratori a concentrazioni molto basse di
fibre di
amianto,
le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio
è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la
popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000)”.
Le attività "
ESEDI"
vengono quindi identificate nelle “attività che vengono effettuate per un
massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non
più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di
esposizione a fibre di
amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di
riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del
tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione
dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di
3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei
lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più
basso possibile".
A titolo indicativo e non esaustivo il documento delle
Commissione riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze
e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono
rientrare nelle attività "ESEDI".
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