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Inail: controllo di apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile

Inail: controllo di apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile

Le schede per la definizione dei piani per i controlli di apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento. Il documento, le definizioni dei metodi di ispezione, la check list e il facsimile di registro.

 
Roma, 9 Sett – Per favorire la prevenzione degli incidenti con le attrezzature di sollevamento l’Inail ha prodotto – con la collaborazione di Aisem, Ance, Anfia, Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e UCoMESA – diversi documenti tecnici, a carattere volontario, per definire gli interventi di controllo da condurre sulle attrezzature già in uso e sui relativi accessori di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante.
 
Per presentare tali documenti e dopo aver già parlato dei controlli negli apparecchi di sollevamento materiali di tipo trasferibile, ci soffermiamo oggi in particolare sulle “Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”.
 


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Ricordiamo innanzitutto il contenuto dell’articolo 71 comma 8 del D.Lgs. 81/2008:
 
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
(...)
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
(...)
 
E partendo da quanto indicato al comma 8 è evidente “che gli adempimenti di cui all’art. 71 comma 8 lett. a per gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile si ritengono non pertinenti, dal momento che per tale tipologia non è prevista una fase di installazione”.
 
Il documento prevede una prima sezione dedicata alla “specifica tipologia di attrezzatura, ovvero gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile, articolata in due parti: una generale, in cui sono individuati gli elementi delle attrezzature che vanno sottoposti a controlli, con la specifica del personale competente per eseguirli e le finalità degli stessi; una seconda, in cui sono dettagliati in modo più approfondito i controlli da eseguirsi sugli elementi della macchina ritenuti più critici o necessitanti di ispezioni più articolate”.
Nella seconda sezione sono invece trattati gli “ accessori di sollevamento non forniti di serie come parte integrante dell’attrezzatura di sollevamento; anche questa sezione è articolata in una parte generale che individua gli elementi oggetto dei controlli, finalizzati ad aspetti strutturali e circuitali, e le figure che dovrebbero condurli, ed una parte di dettaglio su alcuni interventi da eseguirsi”.
 
Come per gli altri documenti dedicati al tema dei controlli degli apparecchi di sollevamento materiali, anche in questo caso sono presenti due appendici:
- “nell’appendice A, allo scopo di fornire uno strumento di supporto per le diverse figure coinvolte fattivamente nei controlli, sono state elaborate delle check list che riassumono le ispezioni da condurre in base alla frequenza richiesta;
- nell’appendice B è riportato un facsimile di registro utile strumento per annotare i controlli condotti sull’attrezzatura di lavoro, al fine anche di ottemperare a quanto previsto dall’art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.”.
Si ricorda che per i controlli dei dispositivi immessi sul mercato in data successiva all’entrata in vigore della direttiva Macchine, “installati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dell’apparecchio di sollevamento anche in rapporto alle previsioni del comma 1 ovvero del comma 4 lettera a) numero 3 dell’art. 71 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., è necessario fare riferimento alle indicazioni fornite dai fabbricanti degli stessi nei rispettivi manuali, ove disponibili”.
 
Il documento riporta poi la definizione di apparecchio di sollevamento tratta dalla ISO 4306, alcuni esempi di accessori di sollevamento e di apparecchi di sollevamento di tipo mobile, “apparecchi destinati a sollevare e movimentare nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa, in grado di muoversi senza vie di corsa o binari” (ad esempio gru su autocarro e autogru).
 
Riguardo inoltre a quanto stabilito dalle norme tecniche di riferimento vengono riportate le definizioni dei metodi di ispezione [ISO 9927]:
- esame visivo: “esame condotto allo scopo di individuare eventuali anomalie o scostamenti rispetto alle normali condizioni mediante controlli visivi, ad esempio un hammering test e misurazioni. Generalmente l’esame viene condotto senza smontare l’attrezzatura, a meno di particolari necessità che dovessero presentarsi;
- controlli non distruttivi: si fa riferimento ad esami quali liquidi penetranti, ultrasuoni, particelle magnetiche, radiografie, che potrebbero rendersi necessari a valle dell’esame visivo;
- test funzionali: riguardano i comandi, gli interruttori e gli indicatori. Per quanto concerne, invece, il sistema elettrico e/o idraulico il test va condotto, solo se necessario;
- test operativi: include prove con e senza carico e prove funzionali dei dispositivi limitatori ed indicatori”.
 
Rimandiamo infine i nostri lettori alla lettura integrale delle schede e delle procedure di controllo che individuano, per ciascuna tipologia di attrezzatura, i vari elementi da sottoporre a controllo, le figure coinvolte in tali attività e gli interventi da eseguire con le relative periodicità.
 
 
L’indice del documento:
 
Premessa
Campo di applicazione
Definizioni
Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile”
Procedure di controllo per apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile
Schede per la definizione di piani per i controlli di “accessori di sollevamento”
Procedure di controllo per accessori di sollevamento
 
 
INAIL, Settore Ricerca Certificazione e Verifica, Dipartimento Tecnologie di Sicurezza (DTS), Dipartimento Certificazione e Conformità di prodotti e impianti (DCC), “ Schede per la definizione di piani per i controlli di “apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile e relativi accessori di sollevamento” [Articolo 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 s.m.i.]”, documento versione settembre 2014 (formato PDF, 570 kB).
Appendici (formato PDF, 80 kB).
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

 



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